TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-04-12, n. 201203318
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 03318/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03676/2011 REG.RIC.
N. 07472/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con i ricorsi riuniti 3676 e 7472/11, proposti da Ryanair Limited, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avv. ti D'Andria, A, e P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Archimede 143;
contro
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall' Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;
nei confronti di
limitatamente al ricorso 7472/11, Piergiorgio Pirrone;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 3676 del 2011:
a) del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 21 febbraio 2011, n. 0017099, che ha attribuito l'onere della prova al professionista Ryanair;
b) del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 23 febbraio 2011, n. 0017532, con cui è stata respinta l'istanza per l’assunzione di impegni, presentata da Ryanair;
c) di ogni altro provvedimento connesso o consequenziale.
quanto al ricorso n. 7472 del 2011:
del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 15 giugno 2011, n. 22511 con cui è stato stabilito che Ryanair ha posto in essere cinque distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi degli art. 20, 21, 22, 24 e 25 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e le ha conseguentemente irrogato sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi € 502.500,00
nonché degli atti impugnati con il precedente ricorso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - Antitrust;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il cons. avv. Gabbricci ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Premessa l’opportunità di riunire i due ricorsi in epigrafe, con cui s’impugnano atti appartenenti alla stessa sequenza procedimentale, pare opportuno principiare la narrazione dall’atto conclusivo, impugnato con il ricorso 7472/11, e costituito dal provvedimento 15 giugno 2011, n. 22511, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
1.2. Con tale atto la ricorrente Ryanair – notoriamente uno dei maggiori vettori aerei low cost europei – è stata riconosciuta responsabile di cinque distinte pratiche commerciali scorrette, e assoggettata alle conseguenti sanzioni.
1.3. In estrema sintesi, secondo l’Autorità:
a) determinati messaggi pubblicitari diffusi da Ryanair – segnatamente quelli che offrono un elevato numero di posti disponibili ad un prezzo molto basso in un determinato intervallo di tempo - presentano gravi omissioni informative in merito alle effettive condizioni e limitazioni delle offerte pubblicizzate,
b) gli acquirenti via Internet dei biglietti aerei del professionista non hanno avuto adeguata contezza, nella fase iniziale di prenotazione dei voli, degli oneri di web check-in, di “tariffa amministrativa” per acquisto con carta di credito, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, ed egualmente sono stati scarsamente informati sull'applicazione dell'i.v.a. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali;
c) è stato imposto ai consumatori l’obbligo di contattare un numero telefonico a pagamento per utilizzare il bonus di credito, e non sono state fornite sufficienti informazioni sulle procedure alternative di rimborso e sull'ammontare della fee amministrativa, cioè della commissione richiesta da Ryanair per l’evasione della pratica;
d) sul sito internet Ryanair i termini e condizioni di viaggio sono stati pubblicati soltanto in lingua inglese;
e) sono stati richiesti corrispettivi superiori a quelli indicati sul sito Internet per i servizi di cambio di date ovvero di orari ovvero di tratte di un volo e per la riemissione della carta di imbarco: questa e la precedente pratica sub 3 integrerebbero una pratica aggressiva, ex art. 24 d. lgs. 206/05.
2.1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento contesta analiticamente ciascuna delle cinque pratiche: e la decisione su alcune di queste non richiede al Collegio un particolare approfondimento, anche tenendo conto delle difese presentate dall’Autorità, a sua volta costituitasi in giudizio.
2.2. Invero, si può ritenere sostanzialmente comprovato che la quinta pratica si riduce ad episodi affatto occasionali non imputabili direttamente alla ricorrente, ma alle società di servizi – i cosiddetti handler – che operano in nome e per conto di quella: i due elementi, considerati congiuntamente, conducono, nella fattispecie, ad escludere che si possa nel caso parlare di pratica commerciale scorretta.
2.3. All’opposto, non è contestata, nella sua materialità la quarta pratica commerciale, né pare revocabile in dubbio che l’indisponibilità del testo integrale ed organico – e non frammentato e disperso nelle F.A.Q. ( frequently asked questions : domande poste di frequente), la cui esistenza la ricorrente oppone a giustificazione – costituisca una carenza che comprime la tutela dell’utente, in ogni fase della prestazione, realizzando così senza dubbio una pratica scorretta.
2.4.1. Anche per quanto riguarda la terza pratica commerciale, si può ritenere complessivamente dimostrato che le procedure di rimborso erano assai complicate nel periodo d’interesse (successivamente, e proprio per effetto della avvio del procedimento de quo , le stesse procedure sono divenute meno complesse), e tendevano, anche quando il volo non si era effettuato per responsabilità della Ryanair, a scoraggiare gli utenti ad agire per recuperare il proprio credito.
2.4.2. È invero condivisibile quanto affermato dall’Amministrazione nelle sue difese sul punto, e cioè che le informazioni disponibili nel sito Internet del professionista (cioè di Ryanair) “frammentate all’interno dei principali documenti che disciplinano il contratto di trasporto, sia per il loro contenuto che per le modalità espositive e la loro collocazione” risultano confondenti ed incomplete: l’unica modalità chiaramente indicata per ottenere informazioni sui rimborsi, nei casi consentiti, era la telefonata ad un numero a pagamento.
2.4.3. Anche la commissione richiesta per processare la richiesta di rimborso delle tasse governative, pari a € 20,00 è manifestamente eccessiva, considerato l’elevatissimo livello di informatizzazione dell’intera struttura della compagnia, quello stesso che, come si vedrà, viene invocato a giustificare le scelte aziendali in materia di biglietti a costo limitato.
2.4.4. Peraltro, la censura proposta è fondata, laddove nega che le due citate condotte possano ritenersi aggressive, ex art. 24 d. lgs. 206/05, secondo cui tale è una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, “tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”
2.4.5. In effetti, nella fattispecie la condotta di Ryanair si può definire reticente e passiva, ma non è dato ravvisarvi quegli elementi di attiva costrizione che costituiscono l’essenza della fattispecie sanzionata.
3.1. Si può ora passare alle due condotte sanzionate di maggiore rilevanza anche per la loro peculiare valenza commerciale e la possibile reiterazione, muovendo dalla prima, la quale concerne le modalità di presentazione delle promozioni commerciali di voli aerei, pubblicizzate dal vettore attraverso Internet e stampa, consistenti in condizioni tariffarie particolarmente vantaggiose, rispetto a quelle ordinariamente applicate, e valide in determinati periodi e soggette a specifiche limitazioni.
3.2.1. Il professionista – osserva l’Autorità nel provvedimento gravato - ha realizzato alcune campagne pubblicitarie caratterizzate dai seguenti claim (richiami pubblicitari essenziali): “2 milioni di posti a partire da €10. Solo andata – tasse incluse”;“VOLA a partire da € 10, solo andata, tasse incluse”;“1 milione di voli a 1 euro - solo andata - tasse e spese opzionali escluse”;“Per viaggiare a settembre – saldi – prenota entro la mezzanotte di domenica” - “price guarantee”;“1 milione di voli € 9,99 andata – tasse e spese incluse”;“1 milione di voli € 7 andata – tasse e spese incluse”: tutte con analoghe modalità di diffusione.
3.2.2. Quanto alla distribuzione dei posti per tratte e voli, seguita il provvedimento, questa – proprio in base all’elevato grado d’informatizzazione del professionista, cui si è sopra accennato – varia discrezionalmente di giorno in giorno in relazione al numero di prenotazioni effettuate, e al fine del raggiungimento del cd. load factor (il rapporto di carico, e cioè la percentuale di effettivo impiego rispetto alla capacità complessiva di un mezzo di trasporto), prefigurato per ciascun volo in offerta ed evidentemente elevato.
3.2.3. Le offerte prevedono, ancora, considerevoli limitazioni che, oltre alla effettiva disponibilità dei posti, possono riguardare il periodo di prenotazione, il periodo di volabilità, i giorni della settimana applicabili, l’acquisto anticipato di parecchi giorni e così via.
3.3.1. O, secondo l’Autorità, le modalità di presentazione di tali offerte non rispetterebbero “un adeguato standard di correttezza e trasparenza relativamente all’effettiva offerta dei propri servizi” non potendosi ritenere che le stesse siano riconducibili “all’ambito della mera enfasi pubblicitaria o che le campagne intendano semplicemente invitare alla consultazione del sito internet del professionista”.
Secondo l’Autorità, invero, la “indicazione di un numero preciso di voli (1 Milione;2 Milioni) ad un determinato prezzo (1 euro, 10 euro) induce nei destinatari legittime aspettative”, che sarebbero “puntualmente disattese al momento della ricerca per l’acquisto sul web”, ed il fenomeno avrebbe “ancora maggiore rilevanza qualora le campagne promozionali vengono diffuse anche a mezzo stampa”.
Inoltre, tenendo presente che le operazioni promozionali di Ryanair “comprendono tutte le tratte coperte in ambito europeo”, il numero di posti pubblicizzato “si svuota di contenuto in riferimento al bacino di utenza nei confronti del quale viene diffuso il messaggio pubblicitario (…), ciò in quanto esso, in concreto, è notevolmente più ridotto e, altresì, gravato da tutta una serie di limitazioni che ne comprimono considerevolmente la reale portata”: così, da verifiche effettuate, a fronte di una promozione di 1 milione di posti, quelli offerti in Italia erano inferiori a 100.000.
3.3.2. Ancora, variando giornalmente i posti disponibili secondo il load factor il consumatore non sarebbe “messo in condizione di trovare l’offerta tariffaria promessa”.
Segnatamente, non sarebbe conforme alla diligenza che, durante una promozione, “la disponibilità dei posti sulle singole tratte possa variare in funzione di scelte totalmente discrezionali operate dal professionista per ragioni di convenienza economica (il raggiungimento o meno di un certo livello di carico), potendo così il vettore aereo decidere come e quanto rispondere ad una promessa pubblicitaria da lui stesso effettuata ed in corso di validità”: e da alcune verifiche, effettuate per specifiche promozioni, sarebbe risultato “che il numero di posti offerti dal professionista era significativamente inferiore a quello indicato nella promozione”.
3.3.3. D’altro canto, le svariate condizioni delle diverse offerte “non vengono indicate nei messaggi pubblicitari diffusi dal professionista a mezzo stampa e sono, quindi, conoscibili solo in un momento in cui il consumatore è già stato attratto dall’appetibilità del claim promozionale”, e ciò renderebbe “estremamente difficoltoso, se non impossibile, che il consumatore abbia successo nella ricerca della tariffa pubblicizzata”.
Ancora, il sistema di gestione delle prenotazioni non consente un’immediata connessione all’offerta pubblicizzata e “non fornisce alcuna informazione sulla diminuzione o sull’esaurimento della disponibilità dei posti”, valutando “solo al momento della richiesta, e sulla base della situazione globale delle prenotazioni, la sussistenza delle condizioni per confermare il posto alla tariffa in promozione”.
3.3.4. Così, seguita l’Autorità, sarebbe qui di tutta evidenza il cosiddetto “effetto aggancio”: una volta avviato il processo di ricerca dei voli, i consumatori esaminerebbero le ulteriori offerte del professionista presenti sul sito Internet con il risultato di trovarsi di fronte a proposte economicamente ben più svantaggiose che, se note sin dall’inizio nella loro entità, potrebbero averli indotti a non avviare affatto il processo di prenotazione on line .
3.3.5. La condotta in esame, pertanto, integrerebbe una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, lettera b), c) e d) e 22 del Codice del Consumo.
Essa sarebbe cioè “contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio inducendolo in errore circa l’effettiva reperibilità di voli aerei alle tariffe pubblicizzate, nonché omettendo di fornire, o fornendo in maniera inadeguata, informazioni necessarie al consumatore per comprendere l’effettiva portata delle offerte”.
Né sarebbe d’altronde sufficiente “che il numero complessivo di posti in promozione, per tutte le tratte in essa ricomprese (e, quindi, anche con riferimento alle tratte extranazionali, per le quali i consumatori italiani non hanno obiettivamente alcun interesse), sia sostanzialmente rispettato – evidenza peraltro smentita da alcune verifiche effettuate sui dati del professionista - se al consumatore non viene normalmente fornita alcuna informazione, prima dell’avvio del processo di ricerca, sul numero di posti ancora disponibile e/o sulla loro distribuzione per ciascuna tratta servita”.
3.4.1. O, nel secondo motivo di ricorso – violazione degli artt. 18, da 20 a 22, e da 24 a 26 del d. lgs. 206/05, del regolamento CE 1008/08 del Parlamento e del Consiglio 24 settembre 2008;eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, falsità dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità manifeste – si afferma, anzitutto, che le promozioni in questione riguardano l’insieme dei voli sull’intera Europa per il periodo d’interesse, e costituiscono inviti a visitare il sito Internet della Compagnia, dove gli interessati possono conoscere le tratte in offerta ed ottenere tutte le ulteriori informazioni necessarie.
Si tratta in verità di notizie che non potrebbero essere incluse nel messaggio pubblicitario: il quale, peraltro, non potrebbe essere continuamente aggiornato, proprio tenendo conto delle caratteristiche di individuazione dei voli cui assegnare i biglietti scontati, cui si è già accennato.
3.4.2. Per altro verso, considerato l’elevato numero di posti messi a disposizione, la ricorrente non comprende come l’Autorità abbia potuto ritenere che il numero di posti offerti in promozione non bastasse a garantire al consumatore il successo nella tariffa cercata: le segnalazioni inviate all’Autorità, peraltro, riguarderebbero fattispecie in cui gli interessati non avrebbero tenuto conto delle condizioni dell’offerta.
3.4.3. Quanto al load factor , su cui già si è detto, la ricorrente precisa che il meccanismo di prenotazione (ovvero il yield management system - sistema di massimizzazione del profitto) seleziona inizialmente un certo numero di biglietti che, secondo l’analisi effettuata, rimarrebbe invenduto se non offerto ad un prezzo conveniente, ed avvia pubblicizzandola l’offerta, ponendo in commercio una parte cospicua di tali biglietti su determinati voli e tratte.
3.4.4. In seguito, il numero dei posti disponibili può variare in relazione alle prenotazioni effettuate, allo scopo di mantenere il fattore di massimo carico dei voli.
Pertanto, seguita la ricorrente, “il numero dei posti messi a disposizione in un determinato giorno su una determinata rotta, non sarà lo stesso del giorno successivo” ma questo non inficerebbe la disponibilità complessiva dell’offerta, “in quanto lo yield management system verifica che i posti messi a disposizione giornalmente sul complesso delle tratte sia sempre in numero ragionevolmente adeguato”.
3.5.1. Per quanto poi riguarda la questione dell’effettivo numero di posti, la ricorrente riconosce come i posti offerti in partenza dagli aeroporti di Alghero e Trapani fossero meno di quelli indicati sui quotidiani (10169 su 25.000 e 2157 su 15.000) e che il numero di posti in promozione era inferiore ai 2 milioni (ma pari a 1.793.720), tuttavia comunque sufficiente a soddisfare l’intera domanda della clientela.
3.5.2. Invero, secondo la ricorrente, a parte che, in altri casi, il numero di posti effettivamente offerti è stato maggiore, l’Autorità non avrebbe dimostrato come la pratica in oggetto sia di per sé idonea a falsare il comportamento economico del consumatore: questi acquisterà se trova in promozione il biglietto che gli interessa, e non qualsiasi biglietto perché è stato invogliato ad entrare nel sito.
3.6.1. O, considerando anzitutto quest’ultimo aspetto, e proprio la promessa di 2 milioni di posti, il Collegio ritiene invece che il messaggio pubblicitario potesse qui indurre in errore il consumatore medio sul prodotto offerto ed spingerlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3.6.2. Anzitutto, il numero complessivo di posti realmente offerti è inferiore del 10%, rispetto a quello indicato, e nulla specifica poi a quali tratte esso si riferisca complessivamente, tanto più che viene indicato un solo aeroporto di partenza – nel caso, Orio al Serio – seguito da un lungo elenco di destinazioni, prevalentemente europee, per alcune delle quali viene stabilito – senza ulteriori specificazioni di date ed orari - il prezzo minimo indicato nel messaggio.
3.6.3. Affermare che, in tal modo, si vuole soltanto indurre il potenziale cliente a consultare il sito Internet della Compagnia equivale a minimizzare il significato che il consumatore medio può attribuire senza avventatezza al ripetuto messaggio: e cioè che esiste, da un certo aeroporto e verso determinate destinazioni, per un certo intervallo di tempo, un elevato numero di posti disponibili ad un prezzo modestissimo, sia pure a condizioni di viaggio presumibilmente non agevoli.
3.7.1. Peraltro, proprio alla stregua di quanto rappresentato da Ryanair nelle sue difese in materia di load factor , e che non è necessario ripetere, l’impressione del consumatore medio non corrisponde a verità.
3.7.2. È cioè ragionevolmente probabile che il cliente, pur rispettando le regole date, non trovi affatto il volo reclamizzato e, una volta entrato nel sito Internet ne acquisti un altro.
Si realizza cioè quella situazione di potenziale pregiudizio per il consumatore, la quale basta a giustificare l’irrogazione della sanzione;e certamente si attua quell’effetto aggancio, di cui si è prima detto, e che realizza una pratica commerciale scorretta e censurata dall’Autorità.
3.7.3. Va subito soggiunto che il Tribunale non intende in tal modo censurare le scelte commerciali della Compagnia, la quale ha pieno diritto di applicare il proprio yield management system : e, infatti, concorda con la ricorrente che il provvedimento impugnato – segnatamente quando vorrebbe che Rayanair fornisse costanti informazioni sulla diminuzione o sull’esaurimento della disponibilità dei posti – propone un modello assai difficile da realizzare e probabilmente eccedente i compiti della stessa Autorità.
3.7.4. Tuttavia, una cosa sono le scelte commerciali, altra i messaggi pubblicitari che devono comunque essere veridici: ad esempio, se non è possibile stabilire quanti posti scontati verranno messi a disposizione per una determinata tratta nel periodo interessato, il professionista non deve fare intendere attraverso i claim l’esatto opposto.
Egli dovrà invece fornire notizie certe, o esporre al consumatore, pur nella necessaria sintesi, che quel determinato viaggio, a quelle condizioni, è una res sperata (se non una spes , per indugiare in un linguaggio romanistico).
Potrà altrimenti limitarsi a un generico riferimento a tariffe scontate per un determinato periodo, senza altre puntualizzazioni: e, in quel caso – che però qui non ricorre – sarà sostenibile la sua affermazione, che il messaggio è destinato soltanto a favorire l’accesso al proprio sito.
4.1. Resta così da esaminare l’ultima pratica commerciale asseritamente scorretta.
È da premettere che, a’ sensi dell’art. 23 del Regolamento 24/09/2008 n. 1008 08/1008/CE, per le tariffe aeree passeggeri il prezzo finale da pagare “è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione”.
In particolare, “oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi: a) tariffa aerea passeggeri o merci;b) tasse;c) diritti aeroportuali;e d) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti”;inoltre, i supplementi di prezzo opzionali “sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt-in»)”.
4.1.2. O, secondo l’Autorità, il sistema di prenotazione on line dei voli sul sito Internet Ryanair non avrebbe rispettato tali prescrizioni con riferimento a tre diversi costi supplementari, costituiti: a) dalla web check-in ;b) dalla tariffa amministrativa e c) dall’IVA su voli nazionali.
4.2.1. Per quanto riguarda la prima, questa è un elemento del prezzo del biglietto che Ryanair applica - per persona e per tratta - a tutti i passeggeri che effettuano una prenotazione e viene correlata dal professionista ai costi che questo afferma di sostenere per processare le richieste di check-in online dei passeggeri.
Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato dal maggio 2009 la Compagnia dispose che i consumatori, i quali acquistavano un titolo di viaggio tramite il sito web, dovessero effettuare il check-in online , al costo di 5 €.
Peraltro, durante la procedura di prenotazione, prosegue il provvedimento, il costo del web check-in viene aggiunto alla tariffa dopo che il consumatore ha selezionato il volo di interesse (tratta, data e tariffa).
4.2.2. Per quanto riguarda la tariffa amministrativa – locuzione con cui Ryanair individua quello che altri definirebbe come una commissione per il pagamento con carta di credito – secondo il provvedimento impugnato la Compagnia, al termine del processo di prenotazione on line di un volo, quando il consumatore deve indicare quale carta di credito, tra quelle accettate, utilizzerà per il pagamento, applica ordinariamente un costo aggiuntivo di cinque euro per passeggero e tratta, rispetto alla tariffa e agli altri servizi opzionali prescelti, nonostante tale costo aggiuntivo venga presentato quale onere facoltativo.
Per vero, dalla commissione è esentata una specifica tipologia di carta di credito/debito: fino al mese di dicembre 2009 non vi erano soggette le transazioni effettuate con le carta prepagate del circuito Visa Electron.
Dal 1 gennaio 2010, poi, quello è stato sostituito dalle carte prepagate del circuito Mastercard: dalla stessa data la commissione è stata ridenominata quale supplemento per le spese amministrative sostenute dal professionista per la gestione e manutenzione del sistema di prenotazione.
4.2.3. Nel corso della procedura di prenotazione, l’informazione al consumatore circa l’esistenza e l’ammontare di tale supplemento sarebbe desumibile soltanto da una tabella, contenuta in una diversa sezione del sito.
Inoltre, specifica il provvedimento (ed il punto è di rilievo con riguardo al secondo ricorso proposto) in relazione al supplemento de quo “il professionista, pur essendo stato destinatario di una comunicazione di attribuzione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Codice del Consumo, non ha chiarito l’esatta natura e modalità di calcolo di tale supplemento addebitato a conclusione del processo di prenotazione on line”, limitandosi a dichiarare “che l’importo di 5 € richiesto ai consumatori viene definito in via autonoma, sulla base di una ricognizione sommaria dei costi dallo stesso sostenuti per la gestione delle prenotazioni”.
4.2.4. Aggiunge ancora il provvedimento come diversi consumatori abbiano lamentato di non essere riusciti a completare l’acquisto di biglietti tramite le carte prepagate esenti e come Ryanair abbia opposto che questi dipenderebbero, di norma, da condotte negligenti imputabili agli istituti emittenti le carte di credito: sul punto il provvedimento non prende una posizione definitiva.
4.3.1. Per quanto infine concerne la questione dell’IVA su voli nazionali, e sui servizi opzionali previsti per i voli interni in Italia, Francia, Portogallo, Germania e Spagna, questi sono soggetti a IVA alle percentuali in vigore stabilite dai relativi governi
Il consumatore, viceversa, è di norma informato dell’applicazione di tale imposta solo nei termini e condizioni di viaggio che, prima dell’avvio dell’istruttoria, si limitavano ad escludere l’applicazione dell’iva “su prezzi e tariffe per viaggi internazionali”, precisando che “i prezzi mostrati per tariffe e altri costi sono soggetti a IVA su voli nazionali italiani, francesi, spagnoli e tedeschi alle percentuali in vigore stabilite dai relativi governi Una ricevuta dell'IVA verrà automaticamente inoltrata per tutte le prenotazioni di voli interni in Italia”.
4.3.2. Nel corso del procedimento, comunque, Ryanair ha modificato il tariffario specificando che gli importi sono soggetti ad IVA ed ha quindi introdotto una nuova versione dei termini e condizioni generali di trasporto, ove è presente una sezione dedicata espressamente all'applicazione dell'IVA.
5.1.1. O, per quanto concerne il primo ed il terzo profilo, la ricorrente afferma che i relativi incrementi tariffari sarebbero stati immediatamente percepibili dal consumatore, una volta avviata la procedura d’acquisto
5.1.2. La censura è peraltro da respingere.
Com’è documentato in atti, il web check -in e l’i.v.a. costituiscono costi non facoltativi, che sono stati adeguatamente evidenziati nella fase iniziale della procedura di acquisto soltanto dopo l’avvio della procedura da parte dell’Autorità: e, dunque, la condotta ingannevole di Ryanair fino a quel momento non è revocabile in dubbio.
5.2.1. Per quanto invece concerne il secondo profilo del rilievo operato, le difese della ricorrente sono, comprensibilmente, assai più articolate.
Premesso che, dopo l’introduzione nel 2010 della tariffa amministrativa, Ryanair avrebbe adottato “da tempo” gli accorgimenti grafici necessari a garantire “che il consumatore venga edotto sin dal principio dell’eventuale applicazione della tariffa amministrativa”, la ricorrente osserva che “bisogna distinguere tra la commissione relativa al pagamento con carta di credito, che veniva applicata in precedenza… ed il supplemento amministrativo relativo al sistema di prenotazione dei voli ora in vigore”, e che sarebbe connesso ai relativi costi, sicché avrebbe “natura e motivazione diverse” dal passato.
5.2.2. La Compagnia, seguita la ricorrente, ha “deciso di esentare … dal pagamento di tale supplemento” prima i possessori di Visa Elettronic e poi quelli di Master Card prepaid.
Si tratta, dunque di un supplemento che viene aggiunto al prezzo totale soltanto nella misura in cui il passeggero sceglie una modalità di pagamento diversa dalle summenzionate carte di credito, per cui, conformemente al citato art. 23 del regolamento (CE) 1008/2008, tale supplemento è evitabile e non deve essere segnalato all’inizio della procedura di prenotazione.
5.3.1. O, premesso che, nel periodo d’interesse, l’esistenza del supplemento in questione non era percepibile, al momento in cui veniva inizialmente presentato il prezzo del biglietto, come sua componente fissa, il Collegio è consapevole che sulla questione in esame la giurisprudenza della Sezione non è apparentemente uniforme, talvolta rilevando, sulla questione in esame, un’illegittimità (T.A.R. Lazio, I, 2 agosto 2011, n. 6916), che viene altre volte esclusa (id., 15 febbraio 2012, n. 1521): difformità che va peraltro essenzialmente ricondotta alle concrete peculiarità della fattispecie.
5.3.2. Invero, si può trascurare, poiché irrilevante ai fini della decisione, se effettivamente sia possibile distinguere tra la precedente commissione sull’acquisto con carta e il nuovo supplemento amministrativo: basterà registrare che, in termini di esborso per il consumatore, nulla è cambiato, e che vi è una coincidenza tra questo tramutamento di qualifica e l’entrata in vigore del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, il cui art. 3, IV comma, dispone che il destinatario dei fondi oggetto di un’operazione di pagamento “non può applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento”.
6.1. Il thema decidendum è invece un altro, e consiste, infine, nella corretta interpretazione del ripetuto art. 23.
Invero, la ricorrente rappresenta di aver “limitato l’applicazione del supplemento relativo al sistema di prenotazione unicamente ai possessori di carte diverse dalla Mastercard prepagata”: di fatto, la “limitazione” riguarda integralmente tre dei quattro notori principali circuiti commerciali di pagamento con addebito (Visa, American Express e Diners, volendo escludere il sistema Paypal, pure largamente utilizzato per pagamenti on line ), ed in parte anche il circuito Mastercard, essendone esclusa la sola Mastercard prepagata.
6.2.1. Con tale premessa, è allora evidente come il pagamento del supplemento in questione, in termini puramente probabilistici sia prevedibile secondo buona fede, al momento in cui viene avviata la procedura di acquisto, mentre resta da stabilire se esso sia “evitabile”.
6.2.2. O, ritiene il Collegio che il citato art. 23 non sia tanto finalizzato a spingere il pubblico a munirsi preventivamente dello strumento di pagamento volta a volta più vantaggioso, quanto, invece, a garantire assoluta trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei sin dal momento in cui l’interessato ha deciso di avviare la transazione.
6.3.1. Ciò posto, è allora da ritenere che la disposizione non vada interpretata - senza necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione, richiesto dalla ricorrente – come riferita ad una trasparenza “in astratto”, cioè alla possibilità che un compratore possa disporre, o munirsi, di un particolare titolo di credito per poter poi avviare, a distanza di tempo, una determinata tipologia di transazione commerciale evitando così un certo supplemento.
6.3.2. L’inevitabilità va invece intesa in concreto, cioè come ragionevole possibilità, per un normale compratore, il quale avvia una specifica transazione commerciale, di evitare quel particolare aggravio: tali ad esempio sono, riferendosi proprio ai voli aerei Ryanair (il contenuto del sito, di qualsiasi sito Internet liberamente accessibile, rientra certamente nel notorio), la possibilità di scegliere il posto, la stipula di un’assicurazione, il supplemento per il bagaglio in stiva.
6.3.3. Al contrario, dal supplemento per l’acquisto del biglietto on line non si può prescindere: non v’è per l’utente, il quale già non disponga di una Mastercard prepagata (ed a nessuno questa può essere imposta), un modo, nell’immediatezza dell’acquisto, per pagare on line il biglietto senza dover versare il supplemento: sicché questo è dunque per lui inevitabile.
6.3.4. Si noti che non è qui in questione la facoltà per la Compagnia di scegliere per quali mezzi di pagamento stabilire o meno aggravi di prezzo, ma soltanto il suo obbligo di chiarire sin dalla fase iniziale dell’operazione quali siano le sue scelte commerciali, per tali incontestabili: obbligo che essa non ha qui adeguatamente rispettato, determinando quindi quella condotta ingannevole che ha pienamente giustificato l’irrogazione della sanzione in questione.
7.1. Si tratta ora di stabilire se le sanzioni irrogate vadano confermate o debbano essere ridotte, nell’esercizio del sindacato di merito attribuito a questo giudice ex art. 134, I comma, lett. c) del c.p.a.
7.2.1. Anzitutto, per vero, va escluso che si tratti di una condotta unitaria, cui si possa applicare il cumulo giuridico: quelli de quibus sono invece comportamenti autonomi, non interferenti tra loro e che si possono accumunare soltanto per essere indirizzati alla massimizzazione dei profitti ed alla limitazione degli esborsi, come è proprio di qualsiasi attività d’impresa.
7.2.2. I parametri utilizzati per determinare l’entità della sanzione – la durata della condotta, il numero dei consumatori interessati, le dimensioni dell’impresa, la reiterazione (cfr. art. 11 l. 24 novembre 1981 n. 689, espressamente richiamato dall'art. 27, XIII comma del codice del consumo) - sembrano al Collegio congrui: e se il singolo costo opzionale può essere modesto in assoluto, ciò non è più sostenibile, quando lo si correli al prezzo di un biglietto low cost, di cui può facilmente rappresentare una significativa percentuale.
Non è d’altra parte vero che l’Amministrazione non ha tenuto in alcun conto degli impegni presi dalla ricorrente, come si desume dai §§ 268 e 270: ha piuttosto rilevato come questi riguardino solo una parte, e neppure preponderante, delle infrazioni che sono state addebitate alla Ryanair.
7.3 Vanno dunque definitivamente confermate:
- in € 100.000,00 la sanzione per la condotta sub a - messaggi pubblicitari con gravi omissioni informative;
- in € 220.000,00 la sanzione per la condotta sub b – inadeguata comunicazione dei costi inevitabili;
- in € 27.500,00 la sanzione per la condotta sub d - pubblicazione in lingua inglese dei termini e condizioni di viaggio;
va ridotta equitativamente a € 80.000,00 la sanzione per la pratica commerciale sub c (carenze informative sui rimborsi), non riscontrandosi una condotta aggressiva;
va annullata la sanzione per l’ultima condotta imputata.
8. Si può ora passare ad esaminare il secondo ricorso sebbene antecedente in ordine cronologico, con il quale vengono impugnati:
a) il provvedimento23 febbraio 2011, n. 0017532, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con cui ha deliberato il rigetto dell'istanza di assunzione degli impegni presentata da Ryanair il 6 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 27, comma 7 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
b) il provvedimento dell'Autorità 21 febbraio 2011, n. 17099, che, ex art. 27, V comma, del codice del consumo e art. 15 del regolamento sulle procedure istruttorie di pratiche commerciali scorrette, ha deliberato l'attribuzione dell'onere della prova a Ryanair in relazione alla pratica commerciale consistente nel non aver fornito, nel proprio sito Internet, un'immediata, chiara e completa indicazione della presenza ed entità di un onere economico aggiuntivo al prezzo del biglietto, richiesto alla fine del processo di prenotazione on line per il pagamento con carta di credito ovvero per la prestazione di servizi amministrativi relativi al pagamento dei biglietti", ordinando al professionista di fornire prove, corredate da idonea documentazione, sull'esattezza dei dati di fatto connessi all'effettiva natura dell'addebito di € 5 per persona e per tratta e alle modalità di calcolo di tale importo.
9.1. O, per quanto riguarda il provvedimento sub b), il ricorso va dichiarato senz’altro improcedibile per difetto sopravvenuto d’interesse, giacché la rilevata inversione dell’onere probatorio non ha in alcun modo influito sulle valutazioni svolte da questo giudice circa la legittimità della sanzione irrogata.
In altri termini, ove pure l’onere della prova fosse gravato sull’Amministrazione resistente, la pratica non avrebbe cessato di essere scorretta, per le ragioni puntualmente indicate dapprima nel provvedimento, e quindi nella presente sentenza, e che non traggono fondamento da una ipotetica carenza probatoria.
9.2. In riferimento poi al primo dei due provvedimenti, è anche qui dubbio che persista un interesse all’annullamento, una volta intervenuta la decisione dell’Autorità sulle stesse pratiche commerciali, ritenuta dal Collegio per la massima parte legittima.
In ogni caso, l’infondatezza in parte qua del ricorso rende concretamente priva di rilevanza la questione.
9.3.1. Invero, il diniego viene censurato per violazione dell’art. 27, VII comma, del codice del consumo, e dell’art. 3 della l. 241/90, nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, del diretto d’istruttoria e della falsità dei presupposti.
9.3.2. O, l’art. 27, VII comma, dispone che, ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili d’illegittimità.
In tal caso, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, “può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione”.
Ora, è evidente che l’Autorità ha, nell’ambito in questione, un ampio margine di discrezionalità circa la decisione da assumere, censurabile solo per il caso di gravi vizi del procedimento, ovvero del provvedimento, che qui tuttavia non ricorrono.
9.3.3. Infatti, nella risposta dell’Autorità, poi impugnata, si rappresenta anzitutto come alcune delle condotte contestate siano caratterizzate da alto grado di offensività, in quanto suscettibili d’indurre in errore i consumatori, in merito all’esborso finale per l’acquisto dei biglietti aerei commercializzati dal professionista, e circa la natura e la corretta quantificazione dell’onere economico aggiuntivo richiesti per l’acquisto dei biglietti, attraverso il sistema di prenotazione on line .
Si tratta di affermazioni adeguate, lineari e rispondenti alla situazione di fatto, quale in precedenza esaminata, e che il Collegio non può che condividere, escludendo dunque, sotto questo profilo il lamentato difetto di motivazione.
9.4.1. Ancora, seguita l’atto di diniego impugnato, gli impegni “non coprono tutte le contestazioni sollevate in sede di comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, mentre per altre condotte non vanno al di là della mera intenzione di cessare la diffusione delle pratiche, nelle modalità rilevate nella citata comunicazione di avvio, senza quindi ripristinare l’eventuale pregiudizio arrecato ai consumatori che sono stati indotti in errore dall’ingannevolezza delle pratiche stesse”.
9.4.2. O, anche sotto questo profilo le conclusioni dell’Autorità appaiono condivisibili.
Invero, in tanto gli impegni possono ritenersi adeguati - o, almeno, il professionista può dolersi che non siano stati accolti – in quanto essi rendano superfluo dare seguito al procedimento, poiché con gli stessi si è raggiunto sostanzialmente lo stesso obiettivo cui quello mirava.
9.4.3. Pertanto, in presenza di molteplici pratiche contestuali, l’Autorità non ha nessun obbligo di accettare impegni, i quali potrebbero definire solo alcune di esse;e, in specie, a leggere gli impegni presentati, è evidente che gli stessi non avrebbero mai permesso l’attuazione dello stesso risultato che si è conseguito con il provvedimento 15 giugno 2011, n. 22511.
Così, ad esempio, con riferimento alla prima pratica scorretta, la ricorrente non ha mai dichiarato di rinunciare a messaggi pubblicitari che chiarissero tratte e posti a prezzi di favore, né ha mai pensato di includere i supplementi amministrativi per l’acquisto con carta di credito tra i costi inevitabili.
9.4.4. Il ricorso considera e giustifica puntigliosamente ciascuno degli impegni proposti, ma appare superfluo considerarne il contenuto, poiché, in realtà, le censure costituiscono un’anticipazione di quelle che saranno poi reiterate avverso il provvedimento conclusivo.
9.4.5. In altri termini, la ricorrente sostiene che gli impegni da essa proposti coprirebbero ogni ipotetica condotta scorretta, sicché respingendoli, l’Autorità ipotizzerebbe erroneamente l’esistenza di ulteriori violazioni, e di tale errore il ricorso si occupa: è evidente che simili rilievi sono affatto privi d’interesse, una volta definito il procedimento ed impugnato il provvedimento che ha irrogato le relative sanzioni.
10. La complessità delle questioni trattate, e la parziale reciproca soccombenza conducono alla compensazione per un terzo delle spese di lite tra le parti che vengono poste per il residuo a carico della ricorrente.