TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-05-24, n. 201004925

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-05-24, n. 201004925
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201004925
Data del deposito : 24 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00757/2009 REG.RIC.

N. 04925/2010 REG.SEN.

N. 00757/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 757 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G B, rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, via Santa Margherita, 11;

contro

Comune di Santa Sofia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso l’avv. S T, con studio in Bologna, via Murri, 9;

nei confronti di

F F, M D, L B, M B, F C, I Guidi, Fleana Lombardi, Piero Lungherini, Giovanni Mambelli, Luciano Neri, Pino Pini, Riccardo Riccardi, Marialisa Rinaldini, Franco Sampaoli, Angelo Toschi, Daniele Valbonesi, Elisa Valentini, Flaviu Abrudan, Adriana Benescu, Roxana Bob, Andrei Botog, Violeta Elena Botog, Jeanette Brown, Pauline Brown, Gheorghe Chiriac, Ion Chiriac, Julian Chiriac, Maria Chiriac, Maria Cotiga, Dimitar Dimitrov, Dimitrov Todor Drobev, Adrian Glican, Angelica Gligan, Ioan Gligan, Iancu Fiorentina, Stankova Maryka Marinova, Louise Judith Marzetti, Marta Justyna Meta, Robert Meta, Aurelia Micheu, Mircea Micheu, Gabriel Sandu Mitrea, Maria Daniela Mitrea;

per l'annullamento

A) -del verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, relativo alle elezioni comunali svoltesi nel Comune di Santa Sofia in data 6 e 7 giugno 2009, nonché dei relativi verbali delle operazioni elettorali;
B) -dell'iscrizione di n.46 cittadini dell'Unione Europea nella lista elettorale aggiunta, da parte del Comune di Santa Sofia;
C) -delle deliberazioni della Commissione Elettorale Circondariale di Forlì, di data e protocollo ignoti, con cui è stata approvata la suddetta iscrizione;


Visto il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi, rispettivi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Sofia;

Vista l’ordinanza collegiale di questa Sezione n. 64 del 2009, con la quale si onerava il ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti ai soggetti indicati nell’ordinanza stessa;

Visto il decreto del Presidente di questa Sezione con il quale si autorizzava il ricorrente a procedere alle suddette notificazioni con la modalità dei “pubblici proclami”, limitatamente ai soli cittadini comunitari nei confronti dei quali doveva essere integrato il contraddittorio, dovendosi procedere, invece, con i metodi ordinari di notificazione riguardo ai soggetti eletti quali consiglieri comunali del comune di Santa Sofia nelle elezioni amministrative oggetto di causa;

Vista la documentazione tempestivamente depositata dal ricorrente il 15 e il 19 febbraio 2010 presso la Segreteria del T.A.R. il 15 e il 19 febbraio 2010, comprovante la compiuta operazione di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati originariamente non chiamati in giudizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2010, il dott. U G e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso elettorale, il sig. G B – nelle sue qualità sia di candidato Sindaco per la lista “Tradizione Identità Futuro” sia di cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune di Santa Sofia (FC) – chiede l’annullamento degli atti delle operazioni elettorali relative alle elezioni comunali svoltesi nel predetto Comune in data 6 e 7 giugno 2009, culminati poi nell’atto di proclamazione dell’elezione a Sindaco del sig. F F per la lista “Nuova Santa Sofia”.

Il ricorrente impugna, inoltre, gli atti di iscrizione, da parte dell’amministrazione comunale di Santa Sofia, di n. 46 cittadini dell’Unione Europea nella lista elettorale aggiunta relativa alle suddette consultazioni e, in ogni caso, gli atti comunali che hanno approvato o comunque consentito la partecipazione al voto di tali persone.

A sostegno dell’impugnativa principale e dei successivi motivi aggiunti, il sig. B deduce un unico, articolato motivo in diritto rilevante violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D. Lgs. n. 197 del 1996, poiché i suddetti cittadini comunitari avrebbero illegittimamente partecipato al voto, in quanto gli stessi mancavano del necessario requisito dell’iscrizione nelle liste elettorali aggiuntive, a causa della tardiva presentazione della relativa domanda.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale di Santa Sofia, in via pregiudiziale eccependo l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso aggiuntivo sia per mancata notificazione degli stessi ad almeno uno dei consiglieri comunali eletti e sia perché nessun concreto interesse potrebbe vantare il ricorrente dall’impugnativa della lista elettorale aggiuntiva, dato che nessuno dei cittadini rumeni residenti in Santa Sofia di cui è causa risulta essere stato iscritto in detta lista. Nel merito della causa, il Comune chiede la reiezione del ricorso, stante la ritenuta infondatezza di tutte le doglianze rassegnate nei due ricorsi in esame.

Alla pubblica udienza del 13 maggio 2010, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.

In primo luogo il Collegio deve respingere le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti sollevate dalla resistente amministrazione comunale.

Per quanto concerne la mancata notificazione dei ricorsi ad almeno uno dei candidati consiglieri comunali poi eletti al termine delle operazioni elettorali in questione, il Collegio – nel concordare con il Comune circa la necessità che i ricorsi fossero notificati anche a tali soggetti – tuttavia ritiene di non condividere le conclusioni a cui è pervenuto l’ente, avendo il ricorrente provveduto alle citate dovute notificazioni nei confronti del sig. F F quale candidato Sindaco (poi eletto) per la lista “Nuova Santa Sofia”, con conseguente salvezza dei ricorsi da declaratoria di inammissibilità e necessità di onerare parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri cittadini eletti quali consiglieri comunali.

Come risulta dalla documentazione depositata dal ricorrente il 15 e il 19 febbraio 2010, il medesimo ha poi tempestivamente ed esaurientemente assolto l’onere di integrare il contraddittorio, non solo riguardo ai neo eletti consiglieri comunali, ma anche nei confronti dei n. 46 cittadini rumeni che, pur avendo concretamente partecipato alle consultazioni elettorali in oggetto, non erano stati originariamente intimati.

Quanto, poi, all’eccezione di inammissibilità facente leva sul fatto che i citati elettori romeni non risultano iscritti nella lista elettorale aggiuntiva, atto “in parte qua “ impugnato dal ricorrente, il Collegio ne rileva la palese insussistenza, dovendosi in proposito osservare che nelle conclusioni del ricorso principale (pag. 6), si chiede espressamente anche di “…dichiarare illegittima la loro partecipazione al voto…”, con conseguente evidente inclusione di tale pretesa nella “causa petendi” e nel “petitum” ricorsuale.

Nel merito, il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno tuttavia respinti, risultando infondato l’unico articolato motivo con essi proposto, prefigurante, in concreto, l’illegittima ammissione al voto di n. 46 cittadini rumeni nonostante la loro asserita tardiva iscrizione nelle liste elettorali aggiuntive.

Si deve osservare, riguardo a tale questione, che tutti i 47 cittadini comunitari di cui si discute risultano avere partecipato alle consultazioni elettorali comunali e che tale partecipazione può, in effetti, avere influito in modo determinante sull’esito delle votazioni, che ha visto le due liste contrapposte distanziate di soli 30 voti.

Il Collegio osserva che la suesposta tesi del ricorrente non può essere condivisa, dal momento che l’art. 32 bis del D.P.R. 20/3/1967, applicato nel caso in esame, contempla proprio tale ipotesi, ossia l’ammissione al voto, previa acquisizione delle certificazioni necessarie ivi indicate, qualora sia scaduto il termine per l’iscrizione nella lista elettorale aggiuntiva.

Né vi è ragione per escludere da tale procedimento i cittadini comunitari, come prospettato dal ricorrente in entrambi i ricorsi, dato che come è stato precisato dalla giurisprudenza amministrativa che ha affrontato la questione – con argomentazioni che il Collegio pienamente condivide - se l’art. 32 bis del D.P.R. 20/3/1967 n. 223 fosse da intendere esclusivamente applicabile in favore dei cittadini italiani, tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima per palese violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., perché introdurrebbe una non consentita discriminazione fra i cittadini italiani e quelli dell’Unione Europea, laddove a questi ultimi, a prescindere dal possesso della cittadinanza, è attribuito il diritto al voto, essendo al riguardo sufficiente, oltre alla residenza in Italia, il possesso degli altri requisiti prescritti per i cittadini italiani (v. T.A.R. Sardegna, sez. II, 9/1/2007 n. 4 e T.A.R. Campania –NA- sez. II, 23/10/2009 n. 6295).

E’ evidente che, ad avviso del Collegio, avendo i cittadini dell’Unione Europea acquisito tale diritto, ad essi deve necessariamente essere applicata la stessa disciplina e lo stesso principio del “favor voti” operanti per i cittadini italiani.

Del resto, nella specie, sono state puntualmente applicate le circolari interpretative del Ministero dell’Interno n. 14/2009 del 6/4/2009 e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Forlì – Cesena n. 69/2009/SE del 8/4/2009 – il cui contenuto è condiviso da questa Sezione – che sono state diramate agli enti territoriali della provincia proprio per le elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 e nelle quali, allo specifico paragrafo concernente il diritto al voto dei cittadini comunitari, si evidenzia come debba applicarsi il principio del “favor voti” anche qualora il cittadino dell’Unione Europea presenti domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte oltre il termine del 28 aprile 2009;
in tal caso è prescritto che “…il Sindaco, accertatosi comunque della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione anagrafica, potrà rilasciare l’apposita attestazione di ammissione al voto di cui all’art. 32 bis del D.P.R. 20/3/1967 n. 223, in modo da consentire la più ampia partecipazione alle elezioni in argomento e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di altro paese dell’Unione Europea”.

Per le ragioni suesposte, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono respinti.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per l’integrale compensazione delle spese di causa tra le parti, in ragione della novità della questione interpretativa dedotta in giudizio.

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