TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202400194

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202400194
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202400194
Data del deposito : 15 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2024

N. 00194/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00532/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 532 del 2023, proposto dalla Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di cessionaria del credito della Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. nei confronti del Comune di Grassano per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale, rappresentata e difesa dall’avv. Nedo Corti, PEC nedo.corti@avvlamezia.legalmail.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di Valsinni, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.,

per l’esecuzione del giudicato, formatosi sul Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Matera n. 235 dell’8.6.2023;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con Decreto Ingiuntivo n. 235 dell’8.6.2023 il Tribunale di Matera ha ingiunto al Comune di Valsinni il pagamento, in favore della Banca Sistema S.p.A., nella qualità di cessionaria del credito della Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. nei confronti del Comune di Valsinni per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale, della somma di € 19.985,00, oltre interessi ex art. 5, comma 2, D.Lg.vo n. 231/2002, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 286,00 per esborsi e € 1.370,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.

Tale Decreto Ingiuntivo: 1) in data 8.6.2023 ed in data 19.7.2023 è stato notificato al Comune di Valsinni presso l’indirizzo di posta elettronica IPA comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it;
2) in data 24.7.2023 il Tribunale di Matera ha emanato il Decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c..

Poiché il Comune di Valsinni è rimasto inerte, la Banca Sistema S.p.A. con il presente ricorso, notificato presso l’indirizzo di posta elettronica IPA comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it il 2.12.2023 e depositato nella stessa giornata del 2.12.2023, ha chiesto la corresponsione delle suddette somme, allegando il titolo esecutivo asseverato.

Nella Camera di Consiglio del 10.4.2024 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in epigrafe, sia perché ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. il giudizio di ottemperanza può essere proposto per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario e perciò anche dei Decreti Ingiuntivi, se non opposti entro il termine decadenziale di 40 giorni ex art. 641, comma 1, c.p.c., e dichiarati esecutivi ai sensi dell’art. 647 c.p.c.;
sia perché è stato rispettato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. nella L. n. 30/1997.

Nel merito, il ricorso va accolto e pertanto il Comune di Valsinni va condannato al pagamento nei confronti della ricorrente Banca Sistema S.p.A. delle seguenti somme:

-€ 19.985,00 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lg.vo n. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza delle singole fatture fino al soddisfo;

-€ 1.370,00 a titolo di compenso professionale, a cui vanno aggiunti nel seguente ordine: a) gli interessi legali decorrenti dall’8.6.2023, cioè dalla data di pubblicazione del suddetto Decreto Ingiuntivo n. 235 dell’8.6.2023, fino al soddisfo;
b) il 15% della predetta somma a titolo di rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014;
c) la CPA;
d) e l’IVA;
tenuto conto dell’art. 6, comma 3, DPR n. 633/1972, secondo cui “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”, dell’art. 16 D.L. n. 41/1995 conv. nella L. n. 85/1995, ai sensi del quale l’IVA va applicata anche sulla CPA e della circostanza che le somme a titolo di IVA e CPA, in regime di sospensione fino al pagamento dell’imponibile, vanno determinate anche sui predetti interessi legali, spettanti “indipendentemente dalla messa in mora” (cfr. C.d.S., Sez. V, Sent. n. 539 del 19.5.1997;
C.d.S., Sez. IV, Sent. n. 433 del 23.5.1994);

-€ 286,00 a titolo di esborsi, oltre interessi legali dall’8.6.2023 fino al soddisfo.

Pertanto, viene assegnato al Comune di Valsinni il termine di giorni 60, decorrente dalla comunicazione mediante posta elettronica certificata da parte della Segreteria della presente Sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore, per provvedere al pagamento.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Matera o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà al pagamento delle suddette somme, con la puntualizzazione che il predetto Commissario ad acta potrà di utilizzare tutte le somme disponibili, relative all’anno in corso o ai due anni successivi, provvedendo, se necessario, anche alla modifica del bilancio con i poteri del Consiglio Comunale, oppure alla predisposizione, soltanto con riferimento alla provvista economica necessaria per l’attuazione della presente Sentenza, dell’apposito piano di rateizzazione triennale ex art. 194, comma 2, D.L.gv.o n. 267/2000, munito dell’attestazione di copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000, mediante l’individuazione di somme diverse da quelle indisponibili di cui al comma 2 dell’art. 159 D.Lg.vo n. 267/2000, e, se necessario, il Commissario ad acta potrà anche vendere i beni immobili del patrimonio disponibile del Comune di Valsinni, mediante l’indizione di appositi procedimenti di evidenza pubblica.

Per lo svolgimento dell’incarico di Commissario ad acta, ove chiamato ad intervenire, dovrà essere liquidato, ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.5.2002, il compenso di € 1.500,00 (millecinquecento), da porsi a carico del Comune di Valsinni, che potrà essere prelevate direttamente (secondo le predette modalità) dallo stesso Commissario ad acta al termine dello svolgimento delle rispettive funzioni commissariali.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

In relazione a tale ultimo profilo, va altresì precisato che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, tutte le spese accessorie, ovverosia le spese ed i compensi professionali relativi agli atti successivi alla Sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, compreso il pagamento dell’imposta di registro di € 495,75, pagata dalla ricorrente in data 2.1.2024.

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