TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-05-02, n. 202401319

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-05-02, n. 202401319
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401319
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2024

N. 01319/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01122/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2019, proposto da Anglera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio del difensore in Milano, Via della Guastalla, 2;



contro

Comune di Angera, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore , ZA Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza Pavia Sondrio Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Milano, Via Freguglia, 1;



per l'annullamento

in parte qua :

- della nota prot. n. 13532/2018 in data 17 ottobre 2018 -conosciuta in data 1° marzo 2019- del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - ZA per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese avente ad oggetto parere non favorevole in ordine alla domanda di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente al Comune di Angera relativamente ad un parapetto in vetro « poiché discordante rispetto ai parapetti degli edifici circostanti e poiché costituisce un elemento riflettente di disturbo visivo, particolarmente evidente a causa del suo aggetto rispetto al filo della facciata »;

- della nota prot. n. 3206/2019, in data 1° marzo 2019 –notificata in pari data- del Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Angera avente ad oggetto: « Certificazione di assenza di danno ambientale. Partecipazione a procedimento amministrativo. Rif: prot. n. 8924/2018 »;

- di tutti gli atti del procedimento, conosciuti e non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della ZA Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como Lecco Monza-Brianza Pavia, Sondrio e Varese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 aprile 2024 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società Anglera S.r.l. è proprietaria di una struttura alberghiera sita nel Comune di Angera, Piazza Garibaldi, sottoposta a vincolo paesaggistico in virtù del D.M. 28 maggio 1969, ai sensi e per gli effetti dell’art. 142, lett. b), D. lgs. 42/2004 (“ fascia della profondità di 300 mt. dal lago ”).

Anglera S.r.l. eseguiva sul proprio immobile lavori di ampliamento e ristrutturazione, in relazione ai quali il Comune rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 11 del 19 febbraio 2015.

Nell’esecuzione delle opere, Anglera S.r.l. poneva in essere delle variazioni rispetto al progetto assentito dal Comune, consistenti nella tinteggiatura della facciata in un diverso colore (verde pastello) e nella realizzazione del parapetto di un terrazzo in vetro, anziché in metallo come originariamente previsto.

In data 11 giugno 2018 la società presentava perciò al Comune una richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 D. Lgs. 142/2004.

La Commissione per il Paesaggio del Comune di Angera si esprimeva favorevolmente con verbale n. 5/2018 del 29 giugno 2018, affermando che: « si certifica l’assenza di danno ambientale: l’intervento oggetto di accertamento si riferisce a modifiche di facciata correlate ad intervento di complessiva ristrutturazione della porzione immobiliare posta sulla cortina edilizia di P.zza Garibaldi, e specificamente nuovo parapetto di balcone/terrazzo al Piano Attico realizzato in vetro, comignolo in copertura e tinteggiatura facciata colore “verde pastello”. Le scelte progettuali e le relative opere non snaturano il contesto edificato le cui caratteristiche sono ormai consolidate nell’ambito urbanizzato ».

Il 3 luglio 2018 gli atti venivano trasmessi alla ZA per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese ai fini dell’acquisizione del parere vincolante dell’Amministrazione.

2. La ZA, con nota prot. n. 13532/2018 in data 17 ottobre 2018, trasmetteva al Comune il proprio parere, con il quale si esprimeva favorevolmente sulla tinteggiatura della facciata, ma in termini negativi sull’installazione del parapetto in vetro, « poiché discordante rispetto ai parapetti degli edifici circostanti e poiché costituisce un elemento riflettente di disturbo visivo, particolarmente evidente a causa del suo aggetto rispetto al filo della facciata» .

2.1. Il Comune di Angera, con propria nota del 1° marzo 2019, notiziava Anglera S.r.l. circa il parere parzialmente negativo reso dalla ZA e invitava la società a depositare, nel termine di 15 giorni, « apposita proposta progettuale e/o soluzione alternativa per la sostituzione del parapetto in vetro oggetto di parere negativo della ZA ».

3. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente impugnava in parte qua il suddetto parere della ZA, e la conseguente nota comunale del 1° marzo 2019, chiedendone l’annullamento per le seguenti ragioni.

Attraverso il primo motivo di gravame, Anglera S.r.l. rilevava l’illegittimità del parere della ZA, in quanto reso dopo il decorso del termine perentorio di novanta giorni.

Con il secondo motivo di gravame, invece, la società affermava che il parere della ZA non aveva tenuto in debita considerazione la nuova variante generale al PGT, che consentiva l’impiego, per gli immobili siti nel c.d. “tessuto storico”, di materiali innovativi quali vetro e acciaio, e dell’affidamento che in virtù della variante era insorto nella società.

Nel terzo motivo veniva evidenziato il contrasto con la DGR Lombardia n. IX/2727 del 22 dicembre 2011, che secondo la parte ricorrente avrebbe reso superflua la valutazione della compatibilità paesaggistica, nelle difformità inidonee a generare un aumento dei volumi e delle superfici.

Con il quarto motivo, la ricorrente rilevava l’assenza di motivazione del parere, nel quale la ZA si sarebbe limitata a contestare l’opera in maniera generica, non misurando l’impatto dell’utilizzo del vetro sull’immobile, e ignorando la valutazione positiva resa dal Comune.

La motivazione del parere era oggetto di censura anche nel quinto motivo, ove si evidenziava l’omissione del bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, in particolare dell’interesse del privato al mantenimento del parapetto.

Attraverso il sesto motivo, la società ricorrente deduceva la riconducibilità dell’intervento ai casi di autorizzazione paesaggistica semplificata ex art. 3, DPR 31/2017, con conseguente

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