TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-11-30, n. 202302803
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 02803/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2020, proposto da P C, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza n. 17 del 22.04.2020 notificata in data 21.05.2020 del Responsabile dell'area tecnica edilizia privata geom. S P del Comune di Positano; b) del Diniego definitivo della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica del 31.12.2018 prot. 0016864 – pratica n. 06/2019 e accertamento di conformità urbanistica del 25.10.2018 prot. 0012994 pratica 196/2018; C) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il ricorrente ha allegato e dedotto che: è divenuto proprietario, giusta atto di donazione del 28.11.1991, rogato dal Notaio A. Pansa in Amalfi - rep. n°12283 e racc. n. 4744, dell’unità immobiliare ubicata al piano 2° di un complesso immobiliare sito nel Comune di Positano avente accesso dal civico n. 141 della strada rotabile (S.S. n. 163) denominata Via G. Marconi, identificata nel N.C.E.U. al foglio 4 part.lla n. 276 sub. 6 z.c. 1 – catg. A/2 Cl. 4 cons. 4 vani “nello stato di fatto in cui attualmente si trova”; pertanto, il bene acquistato era già nell’attuale stato di fatto e dunque già con le opere oggi contestate, da considerarsi comunque di lieve trasformazione e/o modesta entità; vi è di più, gli interventi contestati sono stati eseguiti a ridosso degli anni ’70; nel 2013, in seguito alla inaspettata contestazione delle opere presuntivamente abusive, ha inoltrato due istanze, una di conformità urbanistica – ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. 380/2001 – per le opere comportanti piccole modifiche planovolumetriche, l’altra – ai sensi dell’art. 167 del D.Lvo 42/2004 – di compatibilità paesaggistica, per le opere non comportanti alcun aumento volumetrico e pertanto qualificabili come cd. opere minori; tuttavia, in data 17.02.2015, con nota prot. n.15177, il Responsabile dell’UTC del Comune di Positano ha emesso provvedimento di diniego dell’istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi degli artt.36-37 del D.P.R. 380/2001 e di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 36-37 del D.P.R. 380/2001 e di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 - pratica 63/2014 e di riviviscenza dell'ingiunzione alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi n. 94 del 02.12.2013; sempre in data 17.12.2015, con nota prot. n. 15180 il Responsabile dell’UTC del Comune di Positano ha emesso provvedimento di diniego della richiesta di accertamento di conformità urbanistica, ai sensi dell'art. 36-37 del D.P.R. 380/2001 di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art.167 del D. l.vo - pratica 64/2014 - per gli interventi contestati con ord. sindacale n. 94/2013 e nuovamente di riviviscenza dell'ingiunzione alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi n. 94 del 02.12.2013 per opere abusive; avverso detti provvedimenti, ha proposto ricorso al T.A.R., che, con sentenza pubblicata il 06.06.2017, n. 1075/201, ha accolto la domanda impugnatoria per difetto di motivazione dei dinieghi; pertanto, si è provveduto, in data 25.10.2018, con atto protocollato al n. 12994, a richiedere il riesame delle pratiche, e, pertanto, è stato trasmesso al Comune di Positano nuova istanza, che ha assunto il numero prat. n. 196/2018, secondo il modello unico di P.D.C., con il quale è stato richiesto l’accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica, ai sensi del DPR 380/01 e del D. Lvo 42/2004, per le opere già contestate con ord. n. 94/2013 e oggetto della sentenza del TAR n. 1075/2017; inoltre, in data 31.12.2018, giusta prot. 16864, è stata trasmessa nuova istanza, registrata come prat. n. 6/2019, con la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi del D. Lvo 42/2004, sempre per le opere già contestate con ordinanza n. 94/2013 e oggetto della sentenza del T.A.R. n. 1075/2017; in data 21.05.2020, con provvedimento prot. n. 5315, l’U.T.C., il Comune di Positano gli ha notificato l’ordinanza n. 17 del 22.04.2020, avente ad oggetto: "Diniego delle pratiche n. 196/2018 e n. 6/2019 e contestuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi” delle opere abusivamente realizzate presso dell’unità immobiliare; in data 19.05.2020, giusta prot. n. 6336, prima che il provvedimento impugnato prot. n. 5315 ordinanza 17 del 22.04.2020, fosse notificato alla parte, è stata trasmessa ulteriore integrazione documentale, riferita alla prat. n. 6/2019 di accertamento di compatibilità paesaggistica, sempre per le opere contestate a chiarimento di alcune richieste fatte a seguito di ulteriore istruttoria; in seguito a tale integrazione in data 05.06.2020, con provvedimento prot. n. 6975, il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Positano ha riformulato il provvedimento prot. n. 5315 del 22.04.2020 e comunicato nuovo "Preavviso di Diniego delle pratiche n. 196/2018 e n. 6/2019”, concludendo che sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento di irricevibilità/diniego delle pratiche sopra richiamate.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:
1. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA, PER ILLOGICITA’ E TRAVISAMENTO DEI