TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-01-18, n. 202300415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-01-18, n. 202300415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300415
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2023

N. 00415/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00711/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2022, proposto da
Istituto Sant'Antida S.C.S. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n.11;

per l'annullamento

1.del decreto prot. n. 43871 del 22.11.2021, pubblicato sul Sito web dell’USR Campania in data 25.11.2021, in parte qua, nel quantificare la somma necessaria per l’erogazione dei 4/12 dei contributi previsti alle scuole primarie paritarie convenzionate per l’a.s.2021-22, riconosce alla Scuola ricorrente il contributo solo per n. 2 classi con composizione minima di 10 alunni;

2.del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio II, prot. n. 44056 del 23.11.2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione in data 25.11.2021, in parte qua, nel decretare l’U.S.R. Campania l’autorizzazione all’impegno di spesa a favore delle scuole paritarie primarie convenzionate dell’Ambito Territoriale di Caserta per liquidare i 4/12 a.s. 2021/2022, riconosce alla Scuola ricorrente un contributo esclusivamente per due classi con composizione minima di 10 alunni (incremento di 1 classe);

nonché per il riconoscimento

del diritto dell’Istituto Sant’Antida S.C.S. ONLUS al riconoscimento, per l’a.s. 2021/2022, in virtù della convenzione di parità sottoscritta in data 22.04.2016, del contributo spettante alle scuole paritarie primarie convenzionate per numero 4 classi regolarmente funzionanti con composizione minima di 10 alunni, in luogo delle 2 riconosciute, e per l’effetto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo all’USR Campania dell’obbligo di liquidare in favore della ricorrente, per l’a.s. 2021/2022, il contributo per ulteriori 2 classi, per un totale di € 38.734,28

e

per il riconoscimento del diritto della scuola per l’a.s. 2021/2022 alla liquidazione del contributo spettante alle scuole paritarie primarie convenzionate per numero 5 classi regolarmente funzionanti con composizione minima di 10 alunni, in luogo delle 2 riconosciute;
con conseguente riconoscimento e liquidazione di € 58.101,42 a titolo di contributo per numero tre classi non ammesse a contributo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 24/01/2022 e depositato in data 14/02/2022, l’istituto ricorrente esponeva in fatto:

-di essere una scuola primaria paritaria senza fini di lucro;

-di aver ottenuto la parità scolastica con decreto n. 4/E del 16.02.2004 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, per il corso completo della scuola primaria paritaria con decorrenza dall’a.s. 2003/2004;

-di aver sottoscritto una prima convenzione di parità con decorrenza dall’a.s. 2013/2013 per n. 4 classi e 42 ore di sostegno scolastico specializzato;

-che era seguita la convenzione sottoscritta in data 22/04/2020, con decorrenza dall’a.s. 2015/2016 e validità novennale e, pertanto, attualmente valida ed efficace;

-che il riconoscimento della parità scolastica e la conseguente stipula della convenzione era avvenuta nel rispetto ed in attuazione delle disposizioni normative dettate dal Legislatore in tema di scuole paritarie e segnatamente la Legge n. 62/2000 e del D.P.R. n. 23 del 09/01/2008;

-che la legge n. 62 del 10/03/2000, all’art. 1, commi 9 e ss.gg., prevedeva lo stanziamento in favore delle scuole operanti in regime di parità di contributi a carico dello Stato;

-che il comma 636, dell’art. 1 della Legge 296/06, prevedeva che: “il Ministro della Pubblica Istruzione, con apposito decreto, definisce annualmente i criteri e i parametri per l’attribuzione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate”;

-che il D.P.R. n. 23/2008 recava disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula delle convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne fanno richiesta, i criteri per la determinazione dell’importo del contributo a carico dello Stato, i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti;

-che l’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 23/08 prevedeva che “con la stipula della convenzione l'amministrazione scolastica, riservandosi il diritto di verificare l'adempimento degli obblighi assunti dalla scuola primaria paritaria, si obbliga a corrispondere all'ente gestore un contributo annuo;
la misura del contributo annuo è fissata, in via generale per tutte le scuole primarie paritarie convenzionate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nel limite dello stanziamento di bilancio sull'apposito capitolo di spesa”;

-che l’art. 4 del D.P.R. citato prevedeva che “il contributo annuo di cui all'articolo 2, comma 3, veniva assegnato alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato la convenzione, avuto riguardo a: a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;
c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo;

-che i criteri per l'assegnazione dei contributi alle scuole primarie paritarie sono fissati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

-che l'Ufficio scolastico regionale si impegnava a corrispondere al gestore il contributo annuo fissato nella misura fissata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 2, comma 3;

-che l’art. 6 DPR in commento fissava in 9 anni la durata massima della convenzione;

che l’art. 6 del D.M. n. 34 del 2009, primo dei Decreti Ministeriali attuativo del D.P.R. n. 83/2008, titolato “CRITERI E PARAMETRI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE PER L’A.S. 2008/09”, per le scuole primarie paritarie convenzionate prevedeva che “(……) Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 e dell’art. 1 bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, è assicurato in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, un contributo di 19.367 euro per classe con almeno 10 alunni;
è altresì riconosciuto il contributo annuale sopra indicato riferito a 24 ore settimanali di sostegno di alunni certificati in base alla Legge 104/92. Tale contributo è parametrato in relazione al numero di ore di sostegno riconosciute dal Gruppo di Lavoro provinciale sull’Handicap e previste in convenzione”;

-che si leggeva nelle premesse della convenzione sottoscritta il 22/04/2020 “Visto il funzionamento dell’a.s. 2015/2016 comunicato con nota dall’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta del 16.02.2016 da cui si evince il funzionamento di n. 4 classi e 0 ore di attività di sostegno;

Considerato che

per mero errore sull’impegno di spesa dei 4/12 per l’a.s. 2015/2016 risulta un funzionamento si 2 classi e 30 ore di sostegno;
accertato che bisogna apportare le dovute modifiche alla convenzione in atti”,

-che la convenzione sottoscritta dalla scuola ricorrente assegnava all’istituto scolastico un contributo lordo pari ad € 77.468,56 per numero 4 classi con composizione minima di 10 alunni per classe;

-che la convenzione aveva durata novennale, con scadenza al 2025;

che, nell’a.s. 2016/2017, l’Istituto ricorrente aveva richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale la sospensione temporanea delle attività didattiche per l’a.s. 2016/2017, per motivi di ristrutturazione aziendale, sospensione accordata dall’U.S.R. esclusivamente per l’a.s. 2016/2017;

-che, per l’a.s. 2017/2018 la Scuola primaria aveva ripreso regolarmente le attività didattiche attivando, per l’a.s. 2017/2018, la classe I A, ammessa a contributo come da convenzione;
per l’a.s. 2018/2019 la classe I e II A, regolarmente ammesse a contributo come da convenzione;

-che, in particolare, nel decreto D.G. dell’USR Campania, prot. n. 13611 del 06/06/2019, di attribuzione dei contributi per le scuole paritarie primarie convenzionate, si leggeva che alla scuola primaria paritaria Istituto Sant’Antida era riconosciuto il contributo per l’a.s. 2018/2019 per numero 2 classi, con la precisazione “2 classi dal 01/09/2018”;

-che, in data 20.09.2019, prot. n. 15875, l’istituto scolastico aveva presentato la notifica di funzionamento afferente il funzionamento della primaria per l’a.s. 2019/2020;

-che il funzionamento attestava la presenza di numero tre classi con composizione minima di 10 alunni, segnatamente la I, II e III A;

-che, per l’a.s. 2020/2021, il funzionamento presentato dalla Scuola Sant’Antida mostrava la presenza di numero 5 classi, ovvero l’intero corso di studi della scuola primaria, con composizione minima di 10 alunni per classe.

-che, con decreto prot. n. 0037547 del 16/11/2020, pubblicato sul Sito web dell’USR Campania in data 19/11/2020, prot. n. 38179, a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l’US.R. Campania, nel quantificare le somme necessarie per l’erogazione dei 4/12 dei contributi da assegnare alle scuole paritarie primarie convenzionate per l’a.s. 2020/2021, aveva riconosciuto alla Scuola ricorrente un contributo esclusivamente per due classi con composizione minima di 10 alunni, omettendo di riconoscere il contributo per le ulteriori 3 classi regolarmente

funzionanti con composizione minima di 10 alunni;

-che era seguito il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio II, prot. n. 37790 del 17/11/2020, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione in data 19/11/2020, il quale, nel decretare l’autorizzazione all’impegno di spesa a favore delle scuole paritarie primarie convenzionate dell’Ambito Territoriale di Caserta, aveva riconosciuto alla Scuola ricorrente un contributo esclusivamente per due classi con composizione minima di 10 alunni, omettendo di riconoscere il contributo per le ulteriori 3 classi regolarmente funzionanti con composizione minima di 10 alunni;

-che, avverso i predetti provvedimenti, era stato proposto ricorso innanzi al TAR Campania, rg. n. 620/2021, tutt’ora pendente, finalizzato, altresì, al riconoscimento, tra l’altro, per l’a.s. 2020/2021 del contributo spettante alle scuole paritarie primarie convenzionate per numero 5 classi regolarmente funzionanti con composizione minima di 10 alunni, in luogo delle 2 riconosciute;
con conseguente riconoscimento e liquidazione di €. 58.101,42 a titolo di contributo per numero tre classi non ammesse a contributo;

-che, nelle more della definizione del giudizio, l’USR Campania aveva adottato il decreto prot. n. 19496 del 26.05.2021 di ripartizione degli 8/12, ovvero del saldo dei contributi spettanti alle scuole paritarie primate convenzionate e, come si leggeva nelle premesse del decreto, alla scuola Sant’Antida era stato incrementato il contributo per una ulteriore classe di scuola primaria paritaria con composizione minima di 10 alunni;

-che l’incremento era così motivato “VISTA la necessità di riconoscere alla scuola primaria paritaria “Istituto Sant’Antida soc. coop. Sociale onlus” di Caserta– c.f. 02492530619 – c.m. CE1E028007 –una ulteriore classe per l’a.s. 202/21”;

-che, pertanto, per l’a.s. 2020/2021 alla scuola ricorrente era stato riconosciuto e liquidato dall’USR Campania il contributo per n. 3 classi della scuola primaria convenzionata;

-che, per il presente anno scolastico 2021/2022, il funzionamento regolarmente presentato in via telematica sul portale SIDI, così come prescritto dalle disposizioni vigenti, attestava la presenza di numero 5 classi con composizione minima di 10 alunni per classe, ovvero l’intero corso di studi della primaria,

-che, inopinatamente, con i decreti impugnati, alla scuola era stato riconosciuto, per l’a.s. 2021/2022 il contributo esclusivamente per 2 classi di scuola primaria;

-che alla ricorrente, dunque, a parità di classi funzionanti, non solo non era stato riconosciuto il contributo così come quantificato nella convenzione di parità, ma, era stato, maxime e per ragioni oscure, decurtato, rispetto all’anno scolastico precedente, il contributo relativo ad una sezione;

che, perciò, essa ricorrente agiva per rivendicare:1) senz’altro, l’obbligo dell’USR Campania a rispettare gli impegni assunti nella convenzione di parità del 26/04/2016 e, sussistendo effettivo riscontro nei funzionamenti notificati dalla scuola ricorrente, riconoscere alla scuola il contributo economico per le 4 classi comprese in convenzione, 2) in subordine, la illegittimità della riduzione, rispetto all’anno scolastico precedente 2020/2021, del contributo decurtato di una classe, con illegittimo riconoscimento del contributo solo per 2 classi in luogo di 3;
3) in ogni caso, il diritto della scuola ricorrente al riconoscimento e liquidazione del contributo per n. 5 classi di scuola primaria regolarmente funzionanti con composizione minima di 10 alunni per classe.

Tanto premesso in fatto, parte ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:

a) Sull’inadempimento contrattuale – Violazione convenzione di parità del 26.04.2016:

1) Violazione e falsa applicazione legge n. 62 del 10.03.2000 – Violazione d.l. n. 250 del 2005 conv. inlegge n. 27 del 03.02.2006 – Violazione d.p.r. n 23/2008 ss.mm.ii. - Violazione legge n. 296 del 2006 art. 1 comma 636 –Violazione d.m. n. 267 del 29.11.2007 –– Violazione d.m. n. 380 del 06.06.2007 –Violazione d.m. 61 del 10.03.2021 - Violazione d.m. n. 181 del 16.03.2020 -Inadempimento contrattuale violazione art. 1173 e ss.gg. codice civile - Violazione degli obblighi di trasparenza e buona fede;

2) Violazione e falsa applicazione legge n. 62 del 10.03.2000 –Violazione d.l. n. 250 del 2005 conv. in legge n. 27 del 03.02.2006 – Violazione legge n. 296 del 2006 art. 1 comma 636 – Violazione d.m. n. 267 del 29.11.2007 – Violazione d.m. n. 83 del 10.10.2008 – Violazione d.m. n. 380 del 06.06.2007 – Violazione legge n. 241 del 07.08.1990 ss.mm.ii. – Violazione art. 33 e 97 costituzione – Sull’illegittima decurtazione del contributo per l’a.s. 2021/2022 rispetto all’a.s. 2020/2021 - Contraddittorietà tra atti - Inesistenza dei presupposti – Difetto istruttorio – Difetto di motivazione – Violazione del giusto procedimento – Violazione degli obblighi di trasparenza e buona fede;

b) Sul diritto della scuola al riconoscimento del contributo economico per 5 classi di scuola paritaria:

3) Violazione e falsa applicazione legge n. 62 del 10.03.2000 –Violazione d.l. n. 250 del 2005 conv. in legge n. 27 del 03.02.2006 – Violazione d.p.r. n 23/2008 ss.mm.ii. - Violazione legge n. 296 del 2006 art. 1 comma 636 – Violazione d.m. n. 267 del 29.11.2007 –– Violazione d.m. n. 380 del 06.06.2007 – Violazione d.m. n. 181 del 16.03.2020 - Violazione legge n. 241 del 1990 ss.mm.ii. – inesistenza dei presupposti – Difetto di motivazione – Difetto istruttorio;

4) Violazione e falsa applicazione legge n. 62 del 10.03.2000 –Violazione d.l. n. 250 del 2005 conv. in legge n. 27 del 03.02.2006 – violazione d.p.r. n 23/2008 ss.mm.ii. - Violazione legge n. 296 del 2006 art. 1 comma 636 – Violazione d.m. n. 267 del 29.11.2007 –– Violazione d.m. n. 380 del 06.06.2007 – Violazione d.m. n. 181 del 16.03.2020 - Violazione legge n. 241 del 1990 ss.mm.ii. – Inesistenza dei presupposti – Difetto di motivazione – Difetto istruttorio.

Si costituivano in resistenza il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

All’udienza pubblica del 2 dicembre 2022, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il Collegio osserva che le prospettazioni attoree, che evidenziano l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, assumendo sostanzialmente l’esistenza di un obbligo dell’Amministrazione di corrispondere il contributo previsto in favore delle scuole paritarie secondo un ammontare commisurato al numero delle classi indicato nella convenzione accessiva (e le eventuali successive modifiche di questa) al decreto di riconoscimento della parità scolastica o nelle annuali notifiche di funzionamento non merita condivisione alla luce della natura dei rapporti tra l’Amministrazione e le scuole paritarie e della disciplina - avente a riferimento il parametro costituzionale dell’art.33, comma 3, Cost. – dei contributi in favore di dette scuole.

Al riguardo, si è puntualmente espresso il Consiglio di Stato, con la sentenza della sez. V del 19/08/2019 n.7539, formulando un orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi e che qui di seguito si riporta:

-per “scuole paritarie” si intendono le istituzioni scolastiche che, a partire dalla scuola dell’infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell’istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (art. 1, comma 2.1 D.M. 83/08);

-il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola;

-tuttavia, il diritto al riconoscimento della parità sul piano dell’offerta educativa ed educativa non si accompagna al riconoscimento di alcun corrispondente diritto sul piano dell’apporto finanziario pubblico, in termini di contribuzione ed erogazione di beni e servizi;

- la questione rimonta alla discussa interpretazione dell’ultimo inciso dell’art. 33, comma 3 della Costituzione, che fa seguire al riconoscimento del diritto, per enti e privati, di istituire scuole ed istituti di educazione l’esclusione di “oneri per lo Stato”, legittimando, in termini generali, l’assunto che l'esclusione del diritto a forme di finanziamento pubblico per le scuole private rappresenti un preciso ed espresso limite costituzionale alla garanzia del pluralismo scolastico;

- nella sua non inequivoca formulazione, il tema ha fortemente risentito – di là dalla originaria intenzione dei costituenti (che mirava, come è dato evincere dai lavori dell’Assemblea, non già a precludere la possibilità di finanziamenti e sussidi in favore degli istituti e delle scuole private, quanto ad escludere che questi ultimi potessero vantare un preciso diritto al riconoscimento di sovvenzioni pubbliche) – di condizionamenti ideologici e di radicali contrapposizioni politiche;

-secondo diffusa interpretazione, la prescrizione andrebbe acquisita nel senso, radicale, del divieto di finanziamenti pubblici, diretti ed indiretti, alla scuola non statale;

-più possibilista l’interpretazione – che fa leva sulla formulazione letterale della previsione – secondo cui l'esclusione di sovvenzioni statali dovrebbe operare solo al momento della istituzione iniziale della scuola, non anche per il periodo successivo di funzionamento;

-facendo, per contro, ricorso ad argomenti di natura economica, si è sostenuta la legittimità di forme di finanziamento pubblico alla scuola statale nei limiti dello sgravio di spesa di cui si avvantaggia lo Stato in seguito alla diminuzione del numero di alunni, aventi il diritto all'istruzione obbligatoria, derivante dalla iscrizione nelle scuole private;

-tuttavia, l’argomento più ricorrente è quello che fa leva sulla necessità di garantire il pluralismo scolastico e di rendere effettiva la libertà di scelta delle famiglie sostenendo economicamente quelle che non intendano servirsi della scuola pubblica, con il che la stessa libertà di scelta della scuola, in connessione con il diritto all'istruzione, offrirebbe una base giuridica per quelle forme di finanziamento indiretto che si concretizzano in prestazioni pubbliche a favore degli alunni delle scuole private;

-in questa prospettiva, peraltro, la tutela finisce per incentrarsi sulla libertà di scelta dello studente, rendendo centrale non tanto il sostegno alla scuola privata per promuovere il pluralismo scolastico, quanto piuttosto l'uguale ed indifferenziata garanzia (a prescindere dalla natura pubblica o privata della scuola) del diritto all'istruzione degli studenti nonché la effettiva libertà di scelta di un dato progetto educativo e formativo;

-nondimeno, anche tale prospettiva non è, nella sua radicalità, pienamente conforme al dato costituzionale, se il giudice costituzionale ha potuto statuire che dalla garanzia della libertà di scelta del tipo di scuola preferita “non può certo dedursi l'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari ad esercitarla” (cfr. Corte cost. nn. 36/1982 e 998/1998);

-semmai, va sottolineata la decisiva differenza con le ipotesi di attribuzione agli alunni (e non alle scuole) di vantaggi economici idonei a coprire, parzialmente o totalmente, il costo del servizio con le provvidenze erogate: prospettiva cui la giurisprudenza costituzionale ha manifestato significative aperture (cfr. Corte cost. n. 215/1987), nella logica della valorizzazione della scelta della scuola privata come riconducibile alla preferenza di una data “formazione sociale” che, meglio di altre, risulti in grado di realizzare lo sviluppo della personalità dell'alunno;

-in ogni caso, va evidenziato che proprio la legge sulla parità scolastica (n. 62/2000) e l’introduzione, a livello costituzionale, del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, ult. cpv. Cost.) hanno sollecitato una rinnovata riflessione sul tema;

-non a caso, del resto, le forme di erogazione potenzialmente compatibili con il limite costituzionale hanno, in tempi recenti, assunto forme diverse e variegate (oltre alla erogazione diretta, si pensi alla attribuzione di buoni scuola, al riconoscimento di assegni di studio, a forme di rimborso spese o di esonero o agevolazione fiscale) ed hanno imboccato essenzialmente due strade: a) la prima ha preso le mosse dall’attivismo regionale, posto che le Regioni, esercitando le competenze riconosciute dall' art. 138, 1° co., lett. e), d.lg. 112/1998, hanno provveduto ad erogare o a programmare l’erogazione di contributi alle scuole non statali;
b) la seconda, al fine di incentivare il diritto allo studio, ha riconosciuto provvidenze economiche statali a favore non direttamente delle scuole ma degli studenti delle scuole paritarie (nel quadro di una lettura congiunta dell’art. 33 e 34 Cost., che connette il tema del pluralismo scolastico e dell'istruzione con la tutela del diritto allo studio);

-proprio in tale prospettiva la legge sulla parità scolastica (l. 62/2000) e la successiva l. 289/2002 hanno posto il tema del finanziamento della scuola privata in termini nuovi, avendo esplicitamente previsto, nell'ottica della costruzione di uno statuto generale della scuola pubblica (statale, degli enti locali e privata paritaria), l'erogazione di contributi mediante borse di studio a favore degli iscritti alle scuole rientranti nel sistema nazionale dell'istruzione;

-la prospettiva risulta valorizzata anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha riconosciuto, tra l’altro, come la scelta di destinare il «buono scuola» soltanto a studenti di scuole statali o paritarie sottoposti al pagamento di una retta non è in contrasto con i principî costituzionali, con le pronunce del giudice delle leggi, con la normativa nazionale ed è nel solco della legge regionale di cui costituisce attuazione: ciò in quanto le scuole private che ottengono la parità scolastica fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione e svolgono un servizio pubblico;
esse concorrono, con le scuole statali e quelle degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario: l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita;
conseguentemente, in materia di scuola e istruzione la pluralità dell'offerta formativa è tale solo se i destinatari sono realmente posti in condizione di accedere ai percorsi scolastici offerti (anche) dalle scuole private, perché solo in tal modo si tutela la libertà di scelta e si assicura la pari opportunità di accesso ai percorsi offerti dalle scuole non statali;
la previsione di benefici agli studenti, che ne sono gli unici beneficiari, in corrispondenza del pagamento della retta - si tratti o meno di istituti privati - non si identifica con un onere di funzionamento e finanziamento da parte dello stato agli istituti privati;
tale beneficio non spetta a ogni studente che intenda frequentare la scuola privata, ma solo agli studenti che, oltre a dover pagare una retta di frequenza, hanno una condizione economica familiare che rende necessario sostenerli, restando dunque al sistema estranea ogni forma di finanziamento diretto alle scuole paritarie (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2517);

-in questo pur complesso ed articolato quadro emerge, peraltro, con estrema chiarezza una conclusione: che il principio della parità scolastica, se può garantire la libertà di scelta delle istituzioni formative ed educative e può legittimare il riconoscimento, direttamente a favore degli studenti (specie quando capaci e meritevoli), di un rimborso delle spese o di forme equipollenti di agevolazione, non può costituire dì per sé fondamento sufficiente al fine di estendere alle scuole private paritarie i finanziamenti statali e le provviste di beni e servizi naturalmente diretti agli uffici e alle istituzioni scolastiche statali. Alla quale estensione – anche laddove non si voglia, nei sensi chiariti, desumere dall’art. 33 della Costituzione, un espresso divieto – osta senz’altro, per comune e consolidato intendimento, la non esistenza di un vero e proprio diritto;

-deve, con ciò, ritenersi rimessa – in difetto di positiva norma primaria che imponga l’erogazione di contributi in forma paritaria – alla (lata) discrezionalità pianificatoria degli enti competenti (la definizione delle modalità e la quantificazione delle risorse economiche disponibili (in un quadro finanziario che, per giunta, non può non tenere conto degli stringenti vincoli contabilistici e della scarsità delle risorse pubbliche) per la contribuzione a favore delle scuole non statali.

In definitiva, non sussiste l’inadempimento lamentato dall’istituto ricorrente in capo all’Amministrazione, così come non sussiste alcun diritto di esso istante ad ottenere, anno per anno, un determinato ammontare dei contributi in relazione al numero di classi attive di cui all’originaria convenzione o alle successive notifiche di funzionamento, attesa la natura discrezionale del potere pianificatorio dell’Amministrazione competente all’erogazione dei contributi in parola, da esercitarsi in ragione e in misura delle risorse finanziarie disponibili.

Alla luce dei rilievi appena formulati, i provvedimenti impugnati vanno indenni dalle censure di legittimità prospettate, cosicché il ricorso va respinto.

Avuto riguardo alla complessità della materia si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

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