TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-07-19, n. 201603634

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-07-19, n. 201603634
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201603634
Data del deposito : 19 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06030/2011 REG.RIC.

N. 03634/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06030/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6030 del 2011, proposto da A M M, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via Melisurgo, n. 4;

contro

la Seconda Università degli Studi di Napoli ed il Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge in Napoli alla Via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

del decreto del Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli n.1318/2011, nella parte in cui riconosce, a far data dal 2/7/2011, l'immissione del ricorrente nel ruolo dei ricercatori confermati ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici;

nei limiti dell’interesse, del Decreto Dirigenziale n. 100 del 23/3/2011, con il quale è stato determinato il trattamento economico spettante ad A M M;

della nota della Seconda Università degli Studi di Napoli prot. 31232 del 29 settembre 2011 recante la comunicazione del provvedimento sub. a);

nonché per l’accertamento del diritto di A M M al riconoscimento del trattamento economico di ricercatore confermato, a far data dal 6 giugno 2011, con conseguente riconoscimento allo stesso del relativo regime retributivo e contributivo e per la condanna della resistente Università al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dallo stesso maturate quale ricercatore confermato a titolo di retribuzione e contribuzione obbligatoria, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli ratei stipendiali fino all’effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Seconda Università degli Studi di Napoli e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, A M M, ricercatore presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ha agito per l’annullamento del decreto del Rettore n. 1318 del 28 settembre 2011, nella parte in cui ha omesso il riconoscimento anche ai fini economici dell’immissione nel ruolo dei ricercatori confermati a far data dal 6 giugno 2011, nonché degli altri atti in epigrafe indicati, richiedendo, altresì, l’accertamento del proprio diritto al sopra indicato riconoscimento, con conseguente spettanza del relativo regime retributivo e contributivo e, conseguentemente, la condanna dell’Ateneo al pagamento delle somme maturate quale ricercatore confermato a titolo di retribuzione e contribuzione obbligatoria, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli ratei stipendiali fino all’effettivo soddisfo.

Il ricorrente ha esposto sotto il profilo fattuale:

di aver conseguito la laurea in giurisprudenza e di essere stato nominato, con D.R. n. 1742 del 27 giugno 2008, ricercatore universitario in attesa di conferma, per il settore scientifico-disciplinare IUS/15 presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli a decorrere dal 1 luglio 2008, assumendo effettivo servizio in pari data;

che, avendo maturato dal 2 luglio 2011, ai sensi dell'art. 31 del

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