TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-03-21, n. 202304940

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-03-21, n. 202304940
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304940
Data del deposito : 21 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2023

N. 04940/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09606/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9606 del 2015, proposto da
Soc Saul Sadoch S.p.A. Rex Prodotti Cartotecnici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone, 78;

contro

Soc Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati T P, F P, M A F, A P, con domicilio eletto presso lo studio T P in Roma, via Lazio, 9;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti con contestuale restituzione degli incentivi già percepiti - risarcimento danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Gse Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 17 marzo 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società Saul Sadoch spa Rex Prodotti Cartotecnici presentava, con nota prot. GSE/FTVA20121733642 del 13.7.2012, apposita istanza di accesso agli incentivi, ai sensi del

DM

5 maggio 2011 (c.d. 4° Conto Energia), per impianto tipologia 1 (per moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero con coperture fino a 5°) di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) 3 e relativo Allegato 2 di cui al D.M. cit.., con riguardo all’impianto fotovoltaico id. n. 768948, di potenza 64,80 kW, entrato in esercizio in data 29 giugno 2012, a seguito di intervento di nuova costruzione, all’uopo producendo la correlata documentazione;

2. Il GSE, con nota del 31 luglio 2012 prot.

FTV

568074, comunicava la tariffa incentivante riconosciuta, per il detto impianto, nella misura dello 0,2560 euro/kWh, precisando che era “fatto salvo il potere del GSE di effettuare, relativamente all'impianto in oggetto, attività di controllo, mediante verifiche documentali e/o sopralluoghi, nonché di assumere determinazioni di annullamento o revoca del presente provvedimento di ammissione, con riserva di ripetizione, nel caso sia accertata la carenza degli elementi necessari ai fini del rilascio degli incentivi. Il GSE verifica, altresì, l’eventuale ricorrere delle circostanze ostative alla percezione degli incentivi adottando, se necessario, i conseguenti provvedimenti decadenziali e interdittivi, in applicazione degli art. 23 e 43 del d.lgs. n. 28/11. […]”

3. In data 17 ottobre 2013, la ICIM -società incaricata dal GSE di svolgere le attività di verifica di cui all’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 e all’art. 21 D.M. 5.5.2011- comunicava alla Saul Sadoch spa Rex Prodotti Cartotecnici la data del sopralluogo all’impianto id.768948, fissata per il 25 ottobre 2013, con invito ad indicare il referente della medesima società per partecipare alle operazioni di verifica;

4. Il Sig. P S, nella sua qualità di legale rappresentante della società Saul Sadoch spa Rex Prodotti Cartotecnici, delegava alle operazioni di verifica il sig. D S;

5. In data 25 ottobre 2013 si svolgevano le operazioni di verifica, come da verbale attestante la partecipazione alle operazioni del delegato della società ricorrente;

5.1. Nel verbale relativo al sopralluogo veniva dato atto dell’impossibilità di accedere al tetto in condizioni di sicurezza;
pertanto le fotografie attestante lo stato dei luoghi venivano effettuate dal delegato della ricorrente.

6. Con comunicazione del 01.09.2014 il GSE, rilevava che, dai rilievi effettuati nel corso del sopralluogo, era emerso che l'asse mediano dei moduli, pari a 76,5 cm., risultava essere superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale del tetto piano su cui era installato l'impianto, pari a 41 cm., in difformità a quanto previsto dal Decreto e dalle Regole applicative ai fini del riconoscimento delle tariffe per “ impianto su edificio ” e che l'installazione presentava caratteristiche difformi da quelle indicate nelle Regole Applicative ai fini del riconoscimento della tipologia “su edificio”.

6.1. Nel concludere che l’installazione era annnoverabile quale “ altro impianto ”, con le conseguenze in merito alla conferma dell’incentivo riconosciuto, invitava la società SADOCH a fornire in merito osservazioni;

7. La società SADOCH forniva le proprie controdeduzioni in merito precisando che l’impianto, in realtà, rispettava i requisiti di legge, che la balaustra era stata oggetto di parziale disfacimento a seguito criticità statiche e che tali criticità statiche si erano acuite in ragione di eventi atmosferici straordinari occorsi nell'anno 2013, sottolineando che il sopralluogo non era stato effettuato dal personale tecnico della società incaricata delle verifiche.

Instava pertanto per l’archiviazione del procedimento e per l’eventuale reiterazione del sopralluogo.

8. Con successivo provvedimento di data 08/05/2015 prot. GSE/P20150048799 il GSE comunicava “ la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Decreto e l'annullamento del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti del 31 luglio 2012 prot. FTV_568074 ”, con contestuale domanda di restituzione degli incentivi già percepiti, rappresentando che la ricorrente non aveva fornito elementi per nuove e diverse valutazioni in ordine alla carenza dei requisiti previsti dal Decreto e dalle Regole ai fini del riconoscimento della categoria per tipologia installativa “ impianto su edificio ”, già rappresentate dal GSE nel provvedimento del 1° settembre 2014.

9. Avverso tale provvedimento insorgeva parte ricorrente che proponeva un unico motivo di gravame deducendo la Violazione del D.M. 5 maggio 2001 e delle Regole Applicative. La violazione dell’art. 7 del D.M. 31 gennaio 2014;
nonchè eccesso di potere per carenza di istruttoria e assenza dei presupposti dell’azione amministrativa, motivazione carente, manifesta illogicità e violazione del principio di obiettività.

9.1. Riferiva l’esponente che, al momento della progettazione, installazione e richiesta della tariffa incentivante, la balaustra in questione rispettava le caratteristiche previste dalle regole tecniche;
tuttavia, a causa di problemi di staticità di detta balaustra, acuiti da eventi metereologici critici, la ricorrente era stata costretta ad intervenire mediante il rifacimento di detta balaustra, i cui lavori non erano ancora terminati alla data del sopralluogo.

Si doleva l’esponente che, pertanto, il GSE avesse disposto la revoca di detto beneficio in assenza di un veridico accertamento dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della tariffa incentivante.

Sottolineava quindi l’esponente che tale modus procedendi si rivelava violativo dell'art. 42 del d.lgs. 28/2001, nonchè delle disposizioni attuative di cui al D.M. 31.1.2014 che prescrive che i controlli avvengano in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il titolare dell'impianto o suo delegato.

La ricorrente rappresentava che l’elemento determinante per l’adozione del provvedimento impugnato, ovvero il fatto che l’asse mediano dei moduli recasse un’altezza pari a 76,5 cm. superiore all’altezza minima della balaustra, pari a 41 cm, non emergeva nel verbale ispettivo non essendo state fornite all'odierna ricorrente le fotografie che avrebbero accertato detto dato. Inoltre, tali fotografie non sarebbero state realizzate dal soggetto abilitato dal GSE (ovvero ICIM), in quanto privi delle necessarie dotazioni di sicurezza per l'accesso sul solaio del capannone, ma da un dipendente della società SADOCH privo delle competenze specialistiche di cui all'art. 4 del d.m.31/01/2014.

9.2. La ricorrente dunque instava per l’annullamento dei provvedimenti gravati e per il risarcimento del danno.

10. La resistente GSE, nel costituirsi in giudizio eccepiva l’inammissibilità del gravame per omessa impugnazione sia all’atto della presentazione della domanda di incentivo che in sede di proposizione del gravame, delle disposizioni del

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