TAR Torino, sez. I, sentenza 2009-04-24, n. 200901175

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2009-04-24, n. 200901175
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 200901175
Data del deposito : 24 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00208/2009 REG.RIC.

N. 01175/2009 REG.SEN.

N. 00208/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 208 del 2009, proposto da:
Mlo L Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. F R, rappresentata e difesa dall'avv.to G G, con domicilio eletto presso l’avv.to G G in Trino, via

XX

Settembre, 60;

contro

Azienda Sanitaria Locale T1, non costituita;

nei confronti di

Bini Tgnozzi Pontello Costruzioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. R B, rappresentata e difesa dagli avv.ti A J, F P Mlietta, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso l’avv.to A J in Trino, corso V. Emanuele II, 71;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del diniego di accesso ai documenti richiesto con istanza depositata il 12/12/2008 dall'odierna ricorrente presso la ASL TO1 di Trino, diniego conseguente alla mancata risposta alla medesima nel termine di 30 giorni e conseguente reiezione dell'istanza quale sancita dall'art. 25, comma 4, L. 7/8/90 n. 241 s.m.i.;
nonchè per quanto di ragione del relativo silenzio, degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali nonchè per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione relativa all'appalto affidato dalla ASL TO1 a Bini &
Tgnozzi s.p.a., corrente in Calenzano (FI) relativamente ai lavori di completamento e riordino del Presidio Sanitario "V. Valletta" di via Farinelli 25.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Bini Tgnozzi Pontello Costruzioni Generali S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Parte ricorrente deduce di avere indirizzato alla ASL T1 richiesta di accesso “all’intera documentazione relativa all’appalto di lavori di completamento e riordino del Presidio Sanitario “V. Valletta” di via Fratelli Farina n. 25”, aggiudicato alla ditta Bini Tgnozzi Pontello Costruzioni Generali s.p.a., rappresentando di avere promosso contro i dipendenti di tale ultima società azione risarcitoria in relazione all’attività svolta quale subappaltatrice nell’ambito dell’appalto in questione. Essendosi formato sull’istanza il silenzio diniego di cui all’art. 25 co. 4 della legge n. 241 del 1990, parte ricorrente chiede che venga dichiarato e accertato il proprio diritto all’accesso alla documentazione in questione.

Si è costituita la Bini Tgnozzi Pontello Costruzioni Generali s.p.a., controinteressata regolarmente evocata in giudizio, deducendo di avere subappaltato alla società ricorrente, nell’ambito dell’appalto in questione, una porzione di opere, segnatamente quella relativa agli impianti idraulici, e ciò in seguito al fallimento dell’originaria subappaltatrice Bogetto Impianti s.p.a.

Pur dando atto che tra le parti è in corso un contenzioso di carattere civilistico, parte controinteressata contesta l’ammissibilità dell’istanza, evidenziando la sua formulazione generica nonché l’onere dell’istante di indicare gli elementi che consentono l’individuazione del documento.

Contesta inoltre che parte ricorrente non abbia individuato in modo idoneo le ragioni della propria istanza.

DIRITTO

E’ pacifico che la ASL resistente sia potenziale soggetto passivo del diritto di accesso;
è anche corretto, come sostenuto da parte ricorrente, che il subappaltatore sia in astratto portatore di un apprezzabile e differenziato interesse all’accesso alla documentazione inerente l’appalto, in particolare in relazione all’eventuale esigenza di tutelare la propria posizione di subcontraente nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice ovvero dell’appaltatore (in tal senso Consiglio di Stato, sezione IV, n. 4645 del 2007, richiamando il proprio consolidato orientamento).

Tuttavia si ritiene fondata la contestazione di ammissibilità dell’istanza mossa da parte controintessata, in quanto genericamente formulata.

L’istanza di accesso in atti è complessivamente riferita a “tutta la documentazione inerente l’appalto”;
tale tipo di formulazione non consente di comprendere neppure il nesso tra la documentazione richiesta e gli interessi difensivi di parte ricorrente la quale, in qualità di subappaltatore subentrato in corso d’opera, non ha ad esempio certo interesse a conoscere l’andamento della complessiva commessa o dell’originaria aggiudicazione non in contestazione, tutta documentazione che resterebbe compresa in quella “inerente l’appalto”.

Tutte le decisioni che hanno riconosciuto il diritto di accesso del subappaltatore vedevano in fatto gli istanti elencare specifici documenti, ovvero fornire chiari elementi idonei ad individuarli. Se è infatti vero che chi esercita il diritto di accesso ben può ignorare la stessa esistenza dello specifico documento rilevante, e quindi limitarsi ad individuarne le caratteristiche di contenuto, ovvero a indicare il momento dell’attività o del procedimento cui inerisce, così poi onerando l’amministrazione della sua specifica individuazione, vero è anche che l’accesso non può assumere le caratteristiche di una azione popolare, di una generalizzata attività di controllo sulla pubblica amministrazione o peggio di una attività esplorativa volta ad onerare l’amministrazione di scelte alla cieca circa cosa possa essere effettivamente rilevante ovvero dovuto.

Come evidenziato nella memoria di parte controinteressata parte della documentazione inerente il subappalto è per di più già stata oggetto di spontanea esibizione in giudizio nel contenzioso pendente tra le parti;
se la possibilità di ottenere i documenti con gli strumenti di prova propri del processo civile non inibisce l’esercizio del diritto di accesso, vero è ugualmente che, di fronte ad una già avvenuta spontanea esibizione di documentazione, a maggior ragione resta ulteriormente specificato l’onere del richiedente l’accesso di chiarire quali documenti (individuati quantomeno per fase o aspetto del procedimento o in relazione ai documenti già conosciuti) ritiene manchino alla sua cognizione e siano contemporaneamente rilevanti per la tutela dei suoi interessi. La stessa difesa di parte ricorrente in discussione precisa di essere interessata ad eventuali SAL, ovvero alla documentazione contabile;
trattasi di specificazione del tutto assente nell’istanza la quale è quindi legittimamente rimasta inevasa.

Il ricorso deve essere respinto stante l’inammissibilità dell’istanza di accesso per come formulata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

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