TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-12-20, n. 201801667
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2018
N. 01667/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2018, proposto da
M A D, rappresentato e difeso dall'avvocato M D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza G. Garibaldi, 37;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R T, C C e C N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso C C, in Bari, via Putignani, 108;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4238/2017 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - Giudice Onorario in funzione di Giudice del Lavoro, avv. L G, resa all'udienza del 26/09/2017, pubblicata in pari data, munita di formula esecutiva in data 05/10/2017, notificata il 13-20/10/2017 e passata in giudicato, nella parte afferente la mancata cancellazione dell'istante dagli elenchi dei coltivatori diretti per l'anno 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Vista la dichiarazione resa all’udienza del 19.12.2018, con la quale parte ricorrente attesta l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Rilevato che, all’udienza del 19.12.2018, le parti hanno dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, come peraltro attestato negli atti e nella documentazione prodotta in giudizio da parte resistente;
Ritenuto che le spese del presente procedimento possano essere integralmente compensate, tenuto conto della minima attività processuale svolta e dell’esiguo valore complessivo della controversia;