TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-11-11, n. 202100767

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2021-11-11, n. 202100767
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202100767
Data del deposito : 11 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2021

N. 00767/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00158/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2019, proposto da Consorzio Sardo Cooperative delle Costruzioni, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Porcu e Barberio Studio Legale in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

contro

Comune di Quartucciu, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino, 37;

e con l'intervento di

Cento Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M e dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Quartucciu – Settore Gestione del Territorio – prot. n. 33336 del 20.12.2018, a firma del Responsabile del Settore, mediante il quale è stata denegata la richiesta di proroga presentata dalla Cooperativa Cento e dichiarata la decadenza della convenzione in data 13.09.1996 sottoscritta, tra gli altri, anche dal Consorzio Sardo Cooperative (C.S.C.).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Quartucciu e di Cento Società Cooperativa;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 6 del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, il dott. G R;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 13.09.1996 il Consorzio ricorrente, la Cooperativa Area Urbana e la Cooperativa Cento stipulavano convenzione con il Comune di Quartucciu per la concessione del diritto di superficie su di un’area comunale ove realizzare case di tipo economico/popolare e relativi servizi connessi alla residenza (

PEEP

Le Serre), e per le modalità di edificazione di tali immobili e delle corrispondenti urbanizzazioni.

Le quote relative ai servizi connessi erano ripartite al 30% ciascuna per la Cooperativa Cento e la Cooperativa Area Urbana e al 40% per la ricorrente.

Per quanto attiene alle urbanizzazioni secondarie, la convenzione prevedeva all’art. 13 che i lottizzanti, in sostituzione del versamento dei relativi oneri, realizzassero una struttura pubblica secondo un progetto che il Comune avrebbe dovuto approvare.

Con scrittura privata 6.10.1998 le parti modificavano parzialmente i lavori da realizzarsi, nonché i relativi tempi di inizio e fine lavori. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13.10.1999 l’Amministrazione individuava, a grandi linee, l’opera da realizzarsi di cui all’art. 13.

Le parti stipulavano, quindi, convenzione integrativa datata 14.11.2000, mediante la quale, essendosi reso “necessario modificare gli accordi già sottoscritti”, i concessionari si impegnavano a ultimare i lavori di sistemazione della via Nazionale in Quartucciu, a effettuare ulteriori opere aggiuntive (tra le quali la copertura del canale di “Is Cungiaus”) e a realizzare le urbanizzazioni secondarie previste dalla delibera di Consiglio n. 53/1999 e da eventuali ulteriori variazioni che avesse dovuto richiedere l’Amministrazione.

Mediante concessioni edilizie rilasciate dal 1996 in avanti veniva assentita la realizzazione delle opere di urbanizzazione, mentre con concessioni rilasciate tra il 1998 e il 2001 veniva autorizzata l’edificazione delle abitazioni, che venivano quindi completate e trasferite ai soci assegnatari. Veniva altresì realizzata una parte dei servizi connessi alla residenza ma, afferma il ricorrente, per esclusiva responsabilità del Comune, non risultò possibile completare né questi né le urbanizzazioni secondarie.

Accadeva difatti, per quanto attiene alla realizzazione dei servizi connessi, che l’Amministrazione richiedesse che venissero traslati dall’area prevista in convenzione (lotto AV) ad altra area, avendo necessità di realizzare nel lotto AV un parco pubblico.

I concessionari davano il proprio assenso e attendevano quindi che la traslazione venisse formalizzata. Questa veniva adottata con deliberazione di Consiglio n. 13 del 3.07.2003 e approvata (a seguito di numerosi ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione), con deliberazione n. 4 del 9.02.2007. Tuttavia, afferma la ricorrente, in sede di approvazione la retinatura delle planimetrie allegate alla delibera veniva modificata in maniera tale che nell’area dove veniva prevista la traslazione dei servizi connessi, questi non potessero in realtà venire realizzati.

Le Cooperative Cento e Area Urbana impugnarono, quindi, la Delibera n. 4/2007 dinnanzi a questo T.A.R., che la annullava con sentenze nn. 142 e 143 del 2011.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3764 del 2013 confermava le pronunce di primo grado.

Il Comune, a questo punto, prosegue il ricorrente, invece di procedere in conformità con la delibera n. 13/2003 (per l’effetto assentendo la realizzazione dei servizi connessi nelle aree di destinazione della traslazione), con delibera n. 23 del 3.06.2014 annullava la delibera n. 13/2003. Con la conseguenza che i servizi connessi si sarebbero dovuti realizzare - nuovamente - nel lotto AV, come originariamente previsto in convenzione.

Avverso la delibera n. 23/2014 è stato proposto dalla Cooperativa Cento il ricorso R.G. 828/2014 che è stato tuttavia dichiarato perento da questo TAR con decreto del Presidente della Sezione II n. 75 del 10 giugno 2020.

Con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 9.04.2003 il ricorrente veniva posto in liquidazione coatta amministrativa.

In data 9.02.2017 la Cooperativa Cento e la Cooperativa Area Urbana proponevano al ricorrente di acquistare la sua quota del 40% del diritto di superficie sulle aree da destinare a servizi connessi. Con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 148 del 20.10.2017 veniva dichiarato il fallimento della Cooperativa Area Urbana. La Cooperativa Cento pertanto decideva di acquisire da sola la quota di diritti di superficie del ricorrente e, a tal uopo, partecipava alla relativa asta e se la aggiudicava. Ai fini della stipula dell'atto il Ministero concedeva - per consentire l'alienazione della quota di C.S.C. a favore della Coop. Cento - la proroga dell'autorizzazione che, in mancanza di acquisto, è stata recentemente riproposta.

In data 11.01.2018 la Cooperativa Cento si aggiudicava altresì la quota della Cooperativa Area Urbana, che acquistava con atto 5.06.2018.

La Cooperativa Cento presentava, pertanto, presso il Comune domanda di autorizzazione unica alla realizzazione, nel lotto AV, dei servizi connessi alla residenza, che veniva rigettata con provvedimento unico n. 14/2018, impugnato dalla medesima Cooperativa Cento con ricorso R.G. 421/2018.

Nelle more del giudizio, con nota 6.11.2018, la Cooperativa Cento comunicava al Comune la volontà di avvalersi della proroga triennale del termine di validità della convenzione di cui all’art. 30, comma 3 bis del D.L. n. 69 del 21.06.2013.

Con provvedimento prot. n. 3336 del 20.12.2018, l’Amministrazione riscontrava la comunicazione rappresentando di non poterla accogliere.

Avverso il provvedimento è insorto il ricorrente deducendo la seguente censura:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della Legge n. 167 del 18.04.1962, come modificato dall’art. 38 della L. n. 865 del 22.10.1971, dall’art. 1 del Decreto Legge n. 115 del 2.05.1974 e dall’art. 51 della Legge n. 547 del 5.08.1978, violazione ed errata applicazione dell’art. 30 del Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013, eccesso di potere per violazione delle convenzioni 13.09.1996 e 14.11.2000, eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta;

2) violazione ed errata applicazione dell’art. 30 del Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013, eccesso di potere per violazione delle convenzioni 13.09.1996 e 14.11.2000, eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta, incompetenza.

Ha concluso per l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si è costituito il Comune di Quartucciu chiedendo il rigetto del ricorso.

E’ intervenuta nel giudizio la Cento Società Cooperativa chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Alla udienza pubblica del 7 aprile 2021 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

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