TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2022-04-27, n. 202202740
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Pubblicato il 27/04/2022
N. 02740/2022 REG.PROV.CAU.
N. 03148/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3148 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
Decreto di accertamento del 24.01.2022 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 0005127, con cui è stata disposta, con efficacia immediata, la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4 ter, comma 3 del DL. 44/2021 a carico del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, nelle more della trattazione del presente giudizio, sono stati emanati il d.l.24-3-2022, n. 24, pubblicato sulla G.U. n. 701 del 24-3-2022 nonché la Circolare del Ministero dell’Interno- Dipartimento Pubblica Sicurezza prot. n.333-A del 25.3.2022, recante disposizioni interpretative e applicative della suddetta sopravvenuta normativa e, in particolare, dell’art. 8;
Considerato che, in base all’art. 8 del precitato d.l. n. 24 del 2022 e alla predetta Circolare del Ministero dell’Interno- Dip. P.S. prot. n.333-A del 25.3.2022, è previsto - con espresso riferimento ai provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgimento dell’attività lavorativa già adottati ai sensi del previgente articolo 4-ter del d.l. n. 44/2021- che i dipendenti già sospesi vengano riammessi in servizio a decorrere dal 25 marzo 2022 (data di entrata in vigore del suddetto d.l. n. 24 del 2022);
Ritenuto , pertanto, in base a tali sopravvenute coordinate ermeneutiche, che, nel caso di specie, il lamentato periculum in mora non riveste più i connotati della attualità, siccome sussumibili nelle previsioni di cui all’art. 55 cpa;
Ritenuto altresì che le connesse doglianze, involgenti aspetti di natura economico-retributiva, potranno essere adeguatamente valutate nella idonea sede del merito, a seguito della pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi in via incidentale sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate con Ordinanza del C.G.A. 22 marzo 2022, n.351, in relazione a fattispecie avente elementi di analogia con quella oggetto del presente giudizio;
Ritenuto pertanto che la domanda cautelare va respinta, pur disponendo la compensazione delle spese della presente fase del giudizio tra le parti, in ragione della particolarità della controversia.