TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-05-27, n. 202401614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-05-27, n. 202401614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401614
Data del deposito : 27 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2024

N. 01614/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02984/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2984 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di titolare dello Studio -OMISSIS- con sede a Milano in Via-OMISSIS-, 22, rappresentato e difeso dagli avvocati M C e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocatessa S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione

- del provvedimento dell'A.T.S. della Città Metropolitana di Milano prot. n. 139545 del 24/08/22 comunicato alla ricorrente in pari data (doc. 1) avente ad oggetto: “ Comunicazione a seguito della verifica ispettiva del 24/06/22 presso la struttura denominata “Studio -OMISSIS-” sita in Viale -OMISSIS-, 22 Milano – Ente gestore: Studio -OMISSIS-, sede legale viale -OMISSIS-, 22 Milano P.IVA 11088980153 ” con il quale si diffida il ricorrente, nella qualità di titolare dello “ Studio -OMISSIS- ” con sede legale e operativa in viale-OMISSIS-, 22 a Milano P.IVA 11088980153 CF MZZMLN68S04F205F: “ 1) dall'eseguire attività sanitaria in assenza dei titoli abilitativi previsti dall'art. 15 della L.R. 33/09 presso i locali siti in viale-OMISSIS-, 22. Milano ”;

- del “verbale n. 597/22 del 07/09/22 - processo verbale di contestazione di illecito amministrativo redatto presso l'ATS” (doc. 2) con il quale ai sensi dell'art. 27 quinques c. 1 lett. a L.R. 33/2009 veniva notificata una proposta di oblazione di € 30.000,00 oltre oneri di notifica;

- di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ats della Città Metropolitana di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente premette di svolgere la professione di chiropratico dal 1993 e dal 2021 presso lo studio professionale sito in Milano in Via-OMISSIS-, n. 22, nell’immobile oggetto dell'ispezione di ATS e del provvedimento impugnato.

2. Dalla documentazione versata in atti emerge che, con nota del 7.6.2022, il Presidente del locale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha chiesto all’ATS di conoscere “il nominativo e i dati anagrafici del Direttore Sanitario, dal 2021 ad oggi, dello Studio -OMISSIS-con sede in Viale-OMISSIS-, n. 22, 20144 Milano”.

Con verbale di sopralluogo dell’UOC Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS di Milano n. 1105/22 del 24/06/2022, veniva, quindi, accertato che “Nella struttura esercitano:

-il Dott. -OMISSIS- nato a Milano il 04/11/1968 CF: -OMISSIS- in possesso di diploma in Chiropratica presso l'Anglo European College of Chiropractìc Bournemouth UK in data 07/07/1993, esame di abilitazione istituito dall'Associazione Italiana Chiropratici 26/06/1994 e iscrizione Registro dei Chiropratici Italiani con n. 080;

-la Dott.ssa -OMISSIS- nata a Milano il 13/12/1972 CF: -OMISSIS- in possesso di diploma in Chiropratica presso l'Anglo European College of Chiropractic Bournemouth UK in data 09/09/1996, esame di abilitazione istituito dall'Associazione Italiana Chiropratici 24/11/1996 e iscrizione Registro dei Chiropratici Italiani con n. 081 (in virtù di contratto di concessione in uso di struttura professionale sottoscritta con il Dott. -OMISSIS-);

-la Dott.ssa -OMISSIS- nata a Milano il 31/10/1995 CF:-OMISSIS- in possesso di Titulo Superior en Quiropractica e Master en Quiropractica (MChiro) in data 23/07/2020 presso Principal Madrid college of Chiropractic — RCUEMC (in virtù di lettera di incarico per prestazione di lavoro autonomo non abituale);

-il Dott. -OMISSIS- nato a Milano il 09/06/1962 CF: -OMISSIS- in possesso abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo in data 20/11/1996”.

3. Con il provvedimento impugnato, l’ATS, ai sensi dell’art. 27 quinquies L.R. n. 33/09, ha diffidato il ricorrente, nella qualità di titolare dello studio professionale denominato “Studio -OMISSIS-” “ dall'eseguire attività sanitaria in assenza dei titoli abilitativi previsti dall'art. 15 della L.R. 33/09 presso i locali siti in viale-OMISSIS-, 22. Milano ”.

4. Successivamente, veniva notificato al ricorrente il processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 597/22 del 07/09/22, ai sensi degli artt. 14 e ss. L. n. 689/81 e dell'art. 27 quinquies della legge 33/09, con la proposta di oblazione di euro 30.000,00 oltre spese per un totale di € 30.030,90.

5. In data 30.09.2022, veniva presentata per conto del ricorrente, questa volta nella qualità di Amministratore Unico della società Milano -OMISSIS-., la s.c.i.a. con annessa richiesta di autorizzazione sanitaria per un Poliambulatorio – Centro Chiropratico.

6. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente, che nelle more ha ripreso ad esercitare l’attività di chiropratico, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere avverso il provvedimento di diffida (di contro, non vengono dedotte specifiche censure avverso il processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 597/22 del 07/09/22, pur indicato in epigrafe):

Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della L.R. 33/09. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e della carenza dei presupposti, della carenza di istruttoria, del difetto di motivazione, della contraddittorietà, dell'illogicità, e della irragionevolezza e dell'ingiustizia grave e manifesta .”.

Il ricorrente assume che “ tutti gli utenti erano in attesa di essere sottoposti a trattamenti chiropratici ” e di aver dichiarato “ che tutti i professionisti dello Studio, elencati nel verbale di ATS, svolgevano l'attività lavorativa in modo autonomo ed ognuno con una propria partita IVA (salvo la Dott.ssa -OMISSIS- che collabora con il Dott. -OMISSIS-) ”.

Deduce che “ lo Studio -OMISSIS-non è uno Studio medico e, dunque, non necessita di tutti i requisiti previsti per tale tipologia di studio ”, sicchè trattandosi di “ uno Studio ove si praticano esclusivamente trattamenti chiropratici svolge un'attività del tutto legittima e conforme alla legge ” e “ non necessita di alcuna autorizzazione ”.

Ed infatti, nonostante la legge 11 gennaio 2018 n. 3, agli articoli 7 e 8, abbia inserito tra le professioni sanitarie quelle dell’osteopata e del chiropratico, a dire del ricorrente, tali figure non potrebbero “ ancora assurgere formalmente alla professione sanitaria (cioè non possono prescrivere farmaci e/o visite da altri professionisti) poiché si attendono i decreti attuativi che prevederanno il relativo corso di laurea e l'albo di iscrizione ”.

Né a diverse conclusioni si potrebbe pervenire a seguito della lettura delle informazioni inserite nel sito web dello studio, atteso che tali circostanze non muterebbero la natura del trattamento chiropratico, ormai riconosciuto come medicina non convenzionale.

Sarebbe mancato il contraddittorio con riferimento a quest’ultimo aspetto, in ordine al quale non vi è stato confronto tra la ATS e il ricorrente, in violazione delle regole che presiedono alle contestazioni sanzionate come quelle di cui alla L.R. n. 33/2009 e anche della Legge n. 241/1990 che impone la comunicazione di avvio del procedimento prima dell’adozione del provvedimento finale.

Quest’ultimo sarebbe, quindi, viziato da carenza di istruttoria, da assenza di contraddittorio prima della contestazione della sanzione, e da una sommaria valutazione dei presupposti di fatto; ATS avrebbe, quindi, adottato un provvedimento illogico determinante una irragionevole duplice sanzione: la diffida ad esercitare l'attività e una facoltà, al momento, di definizione con oblazione, fermo l'ulteriore maggiore sanzione in caso di mancata adesione.

7. In data 11/11/2022, si è costituita l’ATS, eccependo, in rito, a) l’inammissibilità del ricorso in ragione dell’impugnazione di un atto di carattere endoprocedimentale, b) l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento del provvedimento con il quale è stato ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria e c) l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse e cessazione della materia del contendere in dipendenza dell'avvenuta ripresa dell’attività a far data dal 03/10/2022 a seguito di presentazione della SCIA, come da richiesta ATS; nel merito, ha eccepito l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, vinte le spese.

8. Con ordinanza n. 1348/2022 del 16/11/2022 la Terza Sezione di questo TAR ha rigettato la domanda cautelare .

9. In vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito, la sola ATS ha depositato una memoria, insistendo nelle difese già spiegate.

10. All’udienza pubblica del 9 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Va, preliminarmente, vagliata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla difesa di ATS, in relazione alla sola domanda di annullamento del verbale di accertamento ispettivo ex art. 14 L.689/1981.

11.1. Sostiene quest’ultima che la giurisdizione in materia apparterrebbe al giudice ordinario, così come disposto dall’art. 22 della suddetta legge e dall’art. 6 del d.lgs. 01/09/2011, n. 150.

11.2. Ritiene il Collegio che l’eccezione sia fondata per le ragioni di

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