TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-05-27, n. 202200340

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-05-27, n. 202200340
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200340
Data del deposito : 27 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2022

N. 00340/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00508/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato D O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'ottemperanza

alla sentenza del Tribunale di Pesaro - sezione lavoro n. -OMISSIS-e alla sentenza della Corte di Appello di Ancona - sezione lavoro n.-OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con il presente ricorso la ricorrente, assumendo l’inadempimento del Ministero della Salute alle statuizioni contenute nelle sentenze in epigrafe – con cui l’anzidetta Amministrazione è stata condannata al pagamento, in suo favore, delle somme in esse indicate (precisamente, a titolo di indennizzo ex lege n. 229/2005, calcolato e rivalutato sulla base della legge n. 210/1992, oltre alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio) – ne chiede l’ottemperanza;
ella chiede, altresì, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;

- il Ministero della Salute, con relazione prot. -OMISSIS-, depositata in data 10 marzo 2022 corredata della pertinente documentazione, ha rappresentato e documentato l’avvenuto pagamento delle somme per cui è causa;

- parte ricorrente, con memoria depositata in data 24 maggio 2022, ha confermato la circostanza dell’intervenuto adempimento nelle more del giudizio;

Ritenuto, pertanto, che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere;

Ritenuto, altresì, che le spese del giudizio possano essere compensate, stanti i profili di parziale inammissibilità del ricorso nella parte in cui contiene la domanda di condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza della Corte di Appello, in mancanza di prova dell’avvenuta notifica di detto titolo esecutivo al domicilio reale dell’Amministrazione resistente (prova non fornita neppure all’esito dell’ordinanza n. 27 del 2022, pronunciata dal Tribunale ex art. 73, comma 3, c.p.a.);

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