TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-09-16, n. 201902177

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-09-16, n. 201902177
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902177
Data del deposito : 16 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2019

N. 02177/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00866/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 866 del 2018, proposto da
C S, rappresentata e difesa dall'avvocato M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida 107/A;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l' esecuzione

del giudicato relativo alla sentenza n. 4332/17 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 11851/11 R.G. in data 27.10.2017, spedita in forma esecutiva in data 10.11.2017 e notificata in data 24.11/04.12.2017

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato nascente dal provvedimento ivi menzionato.

Ad avviso del Collegio, il ricorso per l'esecuzione del giudicato è fondato e va accolto.

Infatti, da un lato, la pretesa attrice ripone il suo fondamento in titoli giudiziari muniti del crisma del giudicato e , dall'altro, nella specie risultano adempiute tutte le formalità proprie della procedura di ottemperanza.

Ritiene inoltre nella fattispecie il Collegio di dovere dare applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ.

Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva all’Amministrazione intimata l'onere di provare l'inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall'art. 2697, 2 comma, del Codice Civile.

Alla luce delle predette considerazioni va affermata la persistenza dell'obbligo da parte dell’Amministrazione intimata di ottemperare pienamente al giudicato di cui in epigrafe.

Precisa il Collegio, inoltre, che la sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, e che in sede di giudizio di ottemperanza sono dovute le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale (cfr. TAR Catania, sez. IV, 5 maggio 2007 n. 768).

Pertanto, il ricorso va accolto per come in motivazione e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto al ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l’attivazione del presente giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si ritiene di dover nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Roma o funzionario dallo stesso delegato- quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.

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