TAR Milano, sez. III, ordinanza collegiale 2020-01-15, n. 202000091
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Pubblicato il 15/01/2020
N. 00091/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02645/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2645 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana, n.18;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n.1;
Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore , non costituita;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Milano in data 14.11.219 n. 25212/2018 Imm., notificato alla ricorrente in data 27.11.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 40 comma 1 lett. g) c.p.a. nel giudizio amministrativo il difensore della parte deve essere munito di procura speciale;
- la procura speciale si caratterizza per avere ad oggetto uno o più atti giuridici singolarmente determinati, il che presuppone che il soggetto il quale rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell'atto oggetto del potere rappresentativo conferito, il quale, quindi, deve essere formato prima o contestualmente al rilascio della procura;
Rilevato che nel caso di specie la procura depositata nel presente giudizio, rilasciata su foglio separato e non a margine del ricorso, ha un oggetto del tutto generico non essendo indicato né l’atto da impugnare né l’autorità giudiziaria avanti la quale proporre azione;inoltre la data della procura (6 dicembre 2019) è antecedente la data apposta in calce al ricorso (11 dicembre 2019);
Ritenuto per ragioni di equità, tenuto conto della particolare vicenda sostanziale sottesa al giudizio, di disporre il deposito da parte della ricorrente di idonea procura speciale, entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
Ritenuto di rinviare le parti per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 28 gennaio 2020;