TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-11-22, n. 201603039

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-11-22, n. 201603039
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201603039
Data del deposito : 22 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2016

N. 03039/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00905/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 905 del 2015, proposto da:
G B, rappresentato e difeso dall’Avvocato D S (C.F. SMMDRA63E13C351Y), con domicilio presso il suo studio, in Catania, Via Teocrito 48;

contro

- Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona dell’Assessore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

- Consorzio di Bonifica n. 10 di Siracusa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocato C V (C.F. VNTCCT71D60C351F), con domicilio presso il suo studio, in Catania, Via V. Giuffrida 202;

per la condanna

a) dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in solido con il Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, alla restituzione del fondo agricolo sito in Lentini, Contrada Casabianca, originariamente iscritto in catasto alla partita 16394, foglio 48, particelle 9, 267 e 268;
b) nonché per la condanna del medesimo Assessorato, in solido con il suddetto Consorzio, al risarcimento del danno per mancata utilizzazione del fondo a far data dal 7 settembre 2002 o, in subordine, all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001 e comunque al risarcimento dei danni anche non patrimoniali.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2016 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente gravame il ricorrente ha chiesto: a) la condanna dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in solido con il Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, alla restituzione del fondo agricolo sito in Lentini, Contrada Casabianca, originariamente iscritto in catasto alla partita 16394, foglio 48, particelle 9, 267 e 268;
b) la condanna del medesimo Assessorato, in solido con il suddetto Consorzio, al risarcimento del danno per mancata utilizzazione del fondo a far data dal 7 settembre 2002 o, in subordine, all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001 e comunque al risarcimento dei danni anche non patrimoniali.

Nel ricorso si espone, in punto di fatto, quanto segue: a) il ricorrente, originariamente proprietario per un terzo del fondo di cui si tratta, ne è recentemente divenuto proprietario per l’intero a seguito di un giudizio di divisione;
b) il fondo in questione è stato oggetto di un provvedimento di occupazione d’urgenza da parte del Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini, quale concessionario dell’Assessorato Regionale per l’Agricoltura e Foreste (oggi Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea);
c) in particolare, con decreto del Presidente della Regione n. 200 in data 16 agosto 1998 è stata dichiarata la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori sulle reti irrigue;
d) con decreto assessoriale n. 1682 del 28 dicembre 1988, il Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini è stato autorizzato ad occupare per un periodo di tre anni i terreni interessati dall’opera pubblica, incluso quello di proprietà del ricorrente;
e) in data 18 giugno 1993 i due altri comproprietari del terreno corrispondente alle particelle 9, 267 e 268 stipularono con la Zena Cave società consortile, quale mandataria del Consorzio, un verbale di accettazione dell’indennità;
f) in data 7 settembre 1999 il Consorzio, tramite la menzionata società consortile, si è immesso nel possesso dei beni;
g) nel frattempo il Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini è stato soppresso e nei relativi rapporti è subentrato il Consorzio di Bonifica n. 10 di Siracusa;
h) il ricorrente non ha mai percepito il proprio terzo dell’indennità di esproprio e ciò per la mancata stipula dell’atto di cessione della proprietà, non avendo egli dimostrato la libera disponibilità dell’area;
i) ad ogni buon conto, nonostante la realizzazione dell’opera, non è mai intervenuto alcun provvedimento di esproprio, né il bene è stato restituito al ricorrente;
l) con decreto ingiuntivo n. 53/02 del Tribunale di Siracusa, Sezione Distaccata di Lentini, al Consorzio di Bonifica e alla società consortile è stato ordinato il pagamento in favore del ricorrente del residuo dell’indennità;
m) a seguito di giudizio di opposizione, il suddetto decreto ingiuntivo è stato annullato, avendo il Tribunale ritenuto che il diritto al saldo dell’indennità fosse venuto meno in quanto il relativo accordo era funzionale al procedimento di espropriazione, che non si era mai concluso;
n) la domanda di risarcimento del danno per la perdita della proprietà avanzata in quel giudizio dal ricorrente è stata ritenuta inammissibile, perché nuova rispetto a quella esercitata nell’ambito del procedimento monitorio;
o) la decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1119 del 24 luglio 2014.

In punto di diritto, nel ricorso si osserva, in sintesi, quanto segue: a) come affermato dalla giurisprudenza, nell’ipotesi in cui alla dichiarazione di pubblica utilità non abbia fatto seguito l’emanazione di un tempestivo provvedimento di esproprio, l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di restituire il bene, previa sua eventuale riduzione in pristino stato, nonché di risarcire il danno per il periodo di occupazione illegittima;
b) in subordine, l’Amministrazione va condannata all’adozione di un provvedimento ex art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001;
c) il fondo in questione è stato ripetutamente valutato dal consulente tecnico d’ufficio (relazioni del 22 maggio 2000, del 5 marzo 2003 e del 13 dicembre 2008) nell’ambito del giudizio di divisione ereditaria innanzi al Tribunale di Siracusa, numero di ruolo 3162/1993;
d) in particolare, a pagina 39 della relazione in data 5 marzo 2003 il consulente ha indicato il valore del terreno occupato in € 25.507,00 (importo da attualizzare sino al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001);
e) peraltro, della realizzazione dell’opera pubblica è derivato il deprezzamento della restante parte (qualificata nella relazione di consulenza tecnica come “seminativo irriguo”), poiché il ricorrente è stato costretto a rinunziare alla coltivazione dei due spezzoni di terreno che sono stati separati dall’opera realizzata (come risulta dalla pagina 3 della relazione di consulenza tecnica del 22 maggio 2000);
f) il valore di tali spezzoni di terreno nell’anno 2003 era pari ad € 32.285,80 (importo anch’esso da attualizzare sino al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001);
g) quanto al danno da occupazione illegittima, risulta dalla relazione del consulente tecnico del 13 dicembre 2008 che il mancato reddito annuo era pari ad € 2.141,97 (importo da attualizzare anno per anno per il periodo successivo al 7 settembre 2002, oltre interessi legali in base ai principi generali sulla liquidazione dell’obbligazione risarcitoria);
h) quanto ai fondi residui, l’importo da risarcire risulta pari ad € 5.511,51 per tutto il periodo di occupazione, sia legittima che illegittima;
i) alle somme indicate deve aggiungersi il risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura del 10% di quanto liquidato a titolo di danno patrimoniale.



1.1. Il Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, costituitosi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha specificato il tempo in cui sarebbe stato comproprietario del bene, né ha indicato il momento in cui ne sarebbe divenuto unico proprietario e, inoltre, non ha versato in atti documentazione relativa a tali circostanze, nonché agli ulteriori fatti allegati in ricorso, con particolare riferimento alla prova della sua originaria condizione di comproprietario ed alla sua attuale condizione di unico proprietario;
b) il Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa difetta di legittimazione passiva, avendo agito quale concessionario dell’Assessorato Regionale, nei cui soli confronti, peraltro, può essere avanzata la domanda di restituzione del fondo;
c) è comunque maturata la prescrizione quinquennale a far data dal momento in cui l’occupazione è divenuta illegittima;
d) gli accertamenti e le quantificazioni eseguite nell’ambito di procedimenti diversi non possono assumere valore probatorio nel presente giudizio;
e) in ogni caso, le somme corrisposte agli originari comproprietari vanno computate ai fini della definizione dell’odierna vicenda processuale.



1.2. L’Amministrazione Regionale, costituitasi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) le affermazioni del ricorrente in ordine alla proprietà del bene appaiono smentite dalla visura storica catastale, da cui risulta che: - la particella 9 del foglio 48 è stata soppressa ed ha originato le particelle 1062, 1063 e 1064;
- la particella 1062 è stata a sua volta soppressa ed ha originato le particelle 1110 e 1111, entrambe intestate a B G, mentre le particelle 1063 e 1064 risultano intestate a B G;
- la particella 267 del foglio 48 risulta cointestata a B G, C G, C L, C M e S F;
- la particella 268 del foglio 48 risulta soppressa ed ha originato le particelle 779, 780, 781 e 781;
- la particella 779 è stata a sua volta soppressa, originando le particelle 1065, 1066, 1067 e 1068, tutte intestate a B G;
- la particella 780 risulta intestata al Demanio della Regione Sicilia, ramo Agricoltura e Foreste;
- la particella 781 risulta intestata a B G;
- la particella 782 risulta soppressa ed ha originato le particelle 1058, 1059, 1060 e 1061, tutte intestate a B G;
b) nel caso in cui l’ente affidi in concessione l’esecuzione dei lavori e l’espletamento delle attività relative al procedimento di espropriazione, la legittimazione passiva nelle controversie promosse per la determinazione dell’indennità o per il risarcimento del danno spettano al concessionario o all’affidatario e non al soggetto beneficiario delle opere;
c) ai sensi della legge regionale n. 45/1995 e dell’art. 31, primo comma, della legge regionale n. 10/1999, il Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa è subentrato in tutti i rapporti facenti capo al soppresso Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini;
d) è, comunque, maturata la prescrizione quinquennale, posto che l’occupazione legittima è venuta a scadere in data 7 settembre 2002;
e) non può condividersi la quantificazione delle somme operata dal ricorrente;
f) in ogni caso, le somme percepite dagli originari comproprietari devono essere restituite o detratte da eventuali crediti spettanti al ricorrente.

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