TAR Genova, sez. II, sentenza 2022-03-03, n. 202200177
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/03/2022
N. 00177/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2021, proposto da
S.E.Val. - Societá Elettrica Valtellinese S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. M C e A M, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L C in Genova, via Macaggi, 21/5;
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
Regione Lombardia, Provincia di Lecco, PSA Genova Prà S.p.a., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 18634/RU del 23 aprile 2021 del Capo Reparto Antifrode della Sezione Antifrode e Controlli, d’ordine del Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Genova 2 ad interim della DT II - Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avente ad oggetto “comunicazione di non conformità della merce e invito alla ripresa di rifiuti. Dichiarazione doganale S.E.VAL. S.r.l. - EX 1 34178 V del 23/03/2021 dell’Ufficio delle Dogane di Genova 2 - SOT Voltri”;
nonché, per quanto occorrer possa e comunque nei limiti dell’interesse della ricorrente, di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale, connesso e conseguente, anche non noto, fra i quali, in particolare, il verbale di verifica prot. n. 14705/RU del 29 marzo 2021 del funzionario istruttore del Reparto Controlli in Linea della Sezione Operativa Territoriale (SOT) Voltri dell’Ufficio delle Dogane di Genova 2 della Direzione Territoriale DT II - Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avente ad oggetto “verbale di risultato verifica su dichiarazione di esportazione EX 1 34178 V del 23/03/2021” con la relativa nota di trasmissione, il verbale dell’8 aprile 2021 del Reparto Antifrode, Sezione Antifrode e Controlli dell’Ufficio delle Dogane di Genova 2 della DT II - Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché la comunicazione prot. n. 16413/RU del 9 aprile 2021 firmata per il Capo Reparto Antifrode a.p.f. della Sezione Antifrode e Controlli, d’ordine del Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Genova 2 ad interim della DT II - Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avente ad oggetto “richiesta documentazione integrativa - dichiarazione doganale EX 1 N° 34178 V del 23/03/2021”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. R G e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 22 giugno 2021 e depositato il 1° luglio successivo, S.E.Val. S.r.l., attiva nel settore del trattamento e recupero dei rifiuti, ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio delle dogane di Genova meglio indicato in epigrafe, recante “invito alla ripresa di rifiuti” ex art. 193 bis del codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
L’atto impugnato ha per oggetto un carico di rifiuti provenienti dalla macinazione meccanica di apparecchiature elettriche ed elettroniche (“RAEE”) e destinati ad un impianto di riciclaggio industriale ubicato in Giappone per l’estrazione delle frazioni metalliche ivi contenute.
In origine, tale carico era stato presentato in dogana con il codice di classificazione B1010 (“ Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile ”), successivamente rettificato con l’attribuzione del codice B1110 (“ Rottami elettronici e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi ”).
Ad avviso dell’Amministrazione, nessuno dei due codici sarebbe corretto, trattandosi di una mescolanza di rifiuti per la quale la normativa unionale non prevede una voce specifica, come tale ammissibile all’esportazione solo all’esito di apposita procedura autorizzativa e non secondo le modalità semplificate utilizzate nella fattispecie.
Lamentando la lesività del provvedimento che comporta l’utilizzo di una procedura più lunga ed onerosa, la ricorrente