TAR Roma, sez. II, sentenza 2009-11-30, n. 200912004

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2009-11-30, n. 200912004
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200912004
Data del deposito : 30 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02617/2002 REG.RIC.

N. 12004/2009 REG.SEN.

N. 02617/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2617 del 2002, proposto da:
P F, rappresentato e difeso dall'avv. P A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Acri, 78;

contro

Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F A, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Dell'O M, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della delibera di approvazione della graduatoria per l 'assegnazione in locazione di alloggio di e.r.p. - anno 2000, resa pubblica sul sito del Comune di Roma in data 13.12.2001 e comunicata al ricorrente in data 3 gennaio 2002.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. G L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Premesso che il ricorrente ha impugnato la delibera di approvazione della graduatoria per l 'assegnazione in locazione di alloggio di e.r.p. - anno 2000, nella parte in cui la sua domanda di assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica è stata dichiarata inammissibile per avere l’istante disponibilità di altro immobile comunale;

Considerato che come allegato col ricorso introduttivo, ed adeguatamente documentato, il provvedimento è inficiato da errore nei presupposti, in quanto l’immobile comunale di cui il ricorrente ha avuto in passato la disponibilità, e sito in Roma Largo Ferruccio Mengaroni 11, all’atto della separazione consensuale dalla moglie sig.ra Nardi Loredana, omologata con sentenza del Tribunale di Roma del 22 ottobre 1998, è stato assegnato in uso esclusivo alla moglie;

Ritenuto che detta circostanza è stata comunicata dal ricorrente al Comune di Roma in data 27.8.2001, quindi precedente alla data di formazione e pubblicazione della graduatoria (13.12.2001);

Ritenuto quindi che l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria impugnata è stata disposta esclusivamente in ragione di una circostanza di fatto insussistente, cosicchè il provvedimento impugnato è illegittimo per travisamento dei fatti ed errore nella motivazione;

Ritenuto che il ricorso va accolto con conseguente pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato, salvo il potere dell’amministrazione di riesame dell’istanza del ricorrente per l’assegnazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica;

Ritenuto che le spese di lite possono essere interamente compensate fra le parti.

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