TAR Firenze, sez. II, sentenza 2011-12-21, n. 201102001
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Testo completo
N. 02001/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2007, proposto dalla
Associazione Italia Nostra – O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. G L, e dal Comitato “Pro Monti Grossoli”, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra F G L, rappresentati e difesi dall’avv. T A e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A T, in Firenze, via Giambologna n. 2/R
contro
Comune di Gaiole in Chianti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. L S e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R P, in Firenze, via Bolognese n. 55
nei confronti di
SACCI Centrale Cementerie Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Augusto Federici, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea ed Enzo Vichi e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Firenze, lungarno Vespucci n. 58
per l’annullamento
- della delibera della Giunta Comunale di Gaiole in Chianti n. 20 del 22 febbraio 2007, pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio comunale il 24 febbraio 2007, contenente atto di indirizzo al responsabile del Settore Servizi per il Territorio con riferimento al procedimento ex art. 18 della l.r. n. 78/1998 relativo alla cava di Montegrossi;
- dell’ordinanza a firma del responsabile del Settore Servizi per il Territorio del Comune di Gaiole in Chianti n. 5 del 26 febbraio 2007, recante ingiunzione alla SACCI S.p.A. a sospendere l’attività estrattiva, con tutte le attività correlate e di recupero, in relazione alla cava di Montegrossi, nonché a proseguire e compiere, in tale cava, tutte le attività necessarie alla manutenzione e consolidamento delle opere di recupero già eseguite, ed alla messa in sicurezza dell’area di cava;
- per quanto di ragione, dell’autorizzazione datata 31 gennaio 2003, rilasciata dal Comune di Gaiole in Chianti alla SACCI S.p.A. per il recupero ambientale della cava di Montegrossi;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gaiole in Chianti e della SACCI S.p.A.;
Visti l’atto di rinuncia al mandato del difensore del Comune resistente, nonché l’atto di costituzione del nuovo difensore del medesimo;
Viste le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;
Viste le memorie di replica dei ricorrenti e della controinteressata;
Preso atto della tardività del deposito del documento a firma del Sindaco di Gaiole in Chianti datato 4 ottobre 2011;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2011 il dott. P D B;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione Italia Nostra – O.N.L.U.S. ed il Comitato “Pro Monti Grossoli” espongono che con originaria convenzione stipulata nel 1988 tra il Comune di Gaiole in Chianti e la SACCI S.p.A., a quest’ultima venne consentita l’escavazione finalizzata al recupero ambientale della cava posta in località Montegrossi, in conformità al progetto di recupero approvato con deliberazione consiliare n. 3/1986 (deliberazione, in connessione alla quale era stata rilasciata alla società un’autorizzazione di tre anni per l’esercizio dell’attività estrattiva secondo il progetto di recupero).
1.1. Gli esponenti aggiungono che le aree interessate, di proprietà della SACCI S.p.A., dopo essere state sfruttate per oltre trent’anni per l’attività di cava finalizzata all’estrazione di calcari, una volta cessata detta attività, avrebbero dovuto ricevere idonea sistemazione, essendo situate in una zona di particolare pregio paesaggistico ed ambientale.
1.2. La convenzione veniva più volte rinnovata in ragione del mancato completamento del piano di recupero ambientale, finché da ultimo il Comune di Gaiole in Chianti rilasciava alla SACCI S.p.A. un’autorizzazione, datata 31 gennaio 2003, per il recupero ambientale della cava “Montegrossi”, in cui venivano indicate una serie di prescrizioni, tra le quali, in particolare, la fissazione del materiale residuo da estrarre in mc. 330.000.
1.3. Nel frattempo, anche per effetto del verificarsi di problemi legati all’attività svolgentesi nella cava (brillamento continuo delle mine, forti quantità di polveri sparse nell’aria, abbassamento delle falde acquifere, ecc.), si costituiva per i residenti, proprietari di fondi ed esercenti attività turistiche e commerciali nell’area di Montegrossi e zona limitofa, il Comitato “Pro Monti Grossoli”, odierno ricorrente, che diffidava più volte la P.A. a verificare il rispetto, da parte della SACCI S.p.A., delle prescrizioni relative all’attività di recupero ambientale da espletare.
1.4. A seguito di tali esposti e diffide, il Comune di Gaiole in Chianti commissionava a studi tecnici privati una verifica tecnico-ambientale sulla cava di Montegrossi ed una relazione sulla situazione geologica e sullo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione e ripristino della cava stessa, da cui emergeva l’estrazione, in quest’ultima, di una quantità di materiale notevolmente superiore rispetto a quanto assentito dalla P.A. con l’autorizzazione del 31 gennaio 2003. Preso atto di ciò, il Comune di Gaiole in Chianti, con ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2007, ingiungeva la sospensione per trenta giorni dell’attività estrattiva nella cava di Montegrossi. Successivamente, con deliberazione del 22 febbraio 2007, n. 20, la Giunta Comunale approvava un atto di indirizzo rivolto al responsabile del Settore Servizi per il Territorio, con il quale, in parziale accoglimento delle controdeduzioni della SACCI S.p.A.: a) disponeva un’ulteriore sospensione dell’attività estrattiva per la durata di sessanta giorni;b) ordinava alla società di proseguire nella cava le sole attività necessarie alla manutenzione ed al consolidamento delle opere di recupero già eseguite;c) invitava ancora la società a presentare, entro sessanta giorni, una variante al progetto di recupero ambientale della cava “secondo gli scopi indicati nelle controdeduzioni presentate” (cioè, come espone il Comune nelle sue difese, al fine di adeguare il piano di recupero alle mutate condizioni ambientali). I riferiti indirizzi venivano recepiti dal responsabile del Settore Servizi per il Territorio del Comune di Gaiole, il quale ne riproduceva il contenuto nell’ordinanza n. 5, adottata il 26 febbraio 2007 e rivolta alla SACCI S.p.A..
2. Avverso l’indicata deliberazione della Giunta Comunale di Gaiole in Chianti n. 20 del 22 gennaio 2007, nonché l’ordinanza del responsabile del Settore Servizi per il Territorio n. 5 del 26 febbraio 2007 e l’autorizzazione rilasciata alla SACCI S.p.a. il 31 gennaio 2003, sono insorti l’Associazione Italia Nostra – O.N.L.U.S. ed il Comitato “Pro Monti Grossoli”, impugnando tali atti con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento.
2.1. A supporto del gravame, i ricorrenti deducono, con un unico motivo, le doglianze di violazione di legge per errata e falsa applicazione degli artt. 16, 18, 20 e 30 della l.r. n. 78/1998, violazione del procedimento, violazione della l. n. 241/1990, difetto di motivazione ed eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, perplessità, irragionevolezza, contraddittorietà nei confronti anche di quanto previsto espressamente nell’autorizzazione rilasciata, difetto di istruttoria, violazione dei principi generali in materia di affidamento, sviamento di potere.
2.2. In sintesi, i ricorrenti lamentano che l’Amministrazione comunale, una volta accertata la grave difformità degli interventi della SACCI S.p.A. rispetto al progetto autorizzato e l’inadempienza alle prescrizioni stabilite, avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi dell’art. 18, comma 5, lett. b), della l.r. n. 78/1998, la decadenza della società dall’autorizzazione alla coltivazione della cava, e non adottare le determinazioni gravate, di contenuto ben diverso (e non previsto dalla normativa regionale). Tali determinazioni sarebbero poi illegittime, poiché la relativa istruttoria non avrebbe accertato tutte le inadempienze commesse dalla SACCI S.p.a.: in specie, non avrebbe accertato le inadempienze che hanno determinato le situazioni di pericolo idrogeologico ed ambientale per la popolazione e che, a maggior ragione, avrebbero dovuto portare alla declaratoria di decadenza. Ancora, lamentano che la condotta della società (l’avere estratto materiale in notevole eccesso rispetto a quanto autorizzato), provocando l’abbassamento dei livelli di escavazione, avrebbe causato un danno ambientale, donde la contraddittorietà ed illogicità degli atti impugnati, per non avere essi: a) dichiarato la decadenza della società dall’autorizzazione;b) ingiunto alla società l’esecuzione di tutte le attività necessarie ad evitare il pericolo idrogeologico ed ambientale;c) disposto la manutenzione dei luoghi da parte della P.A. nel tempo occorrente per l’affidamento ad un altro soggetto delle opere di recupero, con incasso ed utilizzo della fidejussione prestata dalla società per l’esecuzione delle predette opere. Le determinazioni della P.A. sarebbero, pertanto, affette anche da sviamento, perché volte, in realtà, a preordinare una sanatoria delle gravi irregolarità in cui sarebbe incorsa la SACCI S.p.A., tramite lo strumento della variante modificativa dell’originario progetto autorizzato.
2.3. Sviluppando il discorso, i ricorrenti sottolineano che l’art. 18 della l.r. n. 78/1998 contempla un automatismo tra l’accertamento dell’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e la pronuncia della decadenza, da giudicare quale caducazione dell’autorizzazione per sopravvenuto difetto dei presupposti (cioè la non conformità dell’attività svolta al progetto approvato). La P.A., al riguardo, avrebbe un ambito di discrezionalità limitato alla valutazione della gravità delle infrazioni commesse ed all’applicazione della più grave misura repressiva, ma non esteso al potere di valutare diversamente l’interesse pubblico, in base alla ponderazione dei motivi di opportunità pubblica che suggerirebbero la continuazione dell’attività. Il succitato automatismo verrebbe meno solo laddove, per effetto dei chiarimenti (controdeduzioni) forniti dall’impresa autorizzata, la P.A. si convincesse dell’inesistenza dell’inadempimento delle prescrizioni. Peraltro – aggiungono i ricorrenti – anche ad opinare diversamente ed a ritenere, perciò, la decadenza dall’autorizzazione atto discrezionale e non vincolato, la relativa scelta dovrebbe essere comunque dettata da criteri di opportunità, razionalità e ragionevolezza: ciò non sarebbe tuttavia accaduto nel caso di specie, in cui la scelta di consentire la prosecuzione delle opere di recupero da parte della stessa società che, nella gestione dell’attività di escavazione, ha violato le prescrizioni imposte, sarebbe del tutto illogica, inopportuna ed estranea ai principi cui deve ispirarsi l’agire della P.A.. Né servirebbe, come fa il Comune di Gaiole, invocare a fondamento della suddetta prosecuzione la situazione di pericolo per l’ambiente e per i cittadini, in quanto durante il tempo necessario per selezionare una nuova affidataria delle opere di recupero, si potrebbe operare un affidamento provvisorio della cava ad un’impresa di fiducia.
2.4. Da ultimo, i ricorrenti evidenziano il rischio che gli atti impugnati finiscano per consentire alla SACCI S.p.a. di continuare nell’attività estrattiva, in violazione delle prescrizioni dettate, arrecando ulteriori danni sotto i profili ambientale ed idrogeologico, come si sarebbe già verificato in passato, laddove, invece, il Comune non avrebbe adeguatamente considerato né i danni già verificatisi, né i pericoli imminenti per l’ambiente e l’incolumità dei cittadini.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Gaiole in Chianti, con controricorso nel quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse alla sua proposizione. Nel merito ha poi eccepito l’infondatezza delle doglianze contenute nel ricorso, concludendo per la sua reiezione.
3.1. Con atto depositato in data 16 agosto 2010 il difensore del Comune resistente ha rinunciato al mandato. Il Comune ha provveduto alla nomina di un nuovo difensore, come da atto di costituzione depositato il 28 dicembre 2010.
3.2. Si è costituita in giudizio, altresì, la