TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2016-07-04, n. 201600759

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2016-07-04, n. 201600759
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201600759
Data del deposito : 4 luglio 2016
Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

N. 01182/2016 REG.RIC.

N. 00759/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01182/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2016, proposto da P S, rappresentato e difeso dagli avv.ti G I, G I e G N, con domicilio eletto in Palermo, Via Libertà, 171, presso lo studio dei predetti difensori;


contro

- il Comune di Alcamo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza prot. n. 6 del 18.2.2016 di ingiunzione di demolizione delle opere abusivamente realizzate ivi descritte;

- dell’avviso di avvio del procedimento prot. n. 238 del 15.10.2015;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Anna Pignataro;

Udito, alla camera di consiglio del giorno 30 giugno 2016, il difensore di parte ricorrente, presente così come da verbale d’udienza.


Ritenuto che le questioni prospettate necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito e che sussiste l’allegato pregiudizio grave e irreparabile, per cui va accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Ritenuto che le spese della fase cautelare vanno dichiarate irripetibili.



P.Q.M

.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, ACCOGLIE la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.

Spese della fase cautelare irripetibili.

Fissa per la trattazione nel merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di giugno 2017, come da emanando calendario.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)