TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2016-07-04, n. 201600759
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00759/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01182/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2016, proposto da P S, rappresentato e difeso dagli avv.ti G I, G I e G N, con domicilio eletto in Palermo, Via Libertà, 171, presso lo studio dei predetti difensori;
contro
- il Comune di Alcamo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza prot. n. 6 del 18.2.2016 di ingiunzione di demolizione delle opere abusivamente realizzate ivi descritte;
- dell’avviso di avvio del procedimento prot. n. 238 del 15.10.2015;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale da parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario Anna Pignataro;
Udito, alla camera di consiglio del giorno 30 giugno 2016, il difensore di parte ricorrente, presente così come da verbale d’udienza.
Ritenuto che le questioni prospettate necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito e che sussiste l’allegato pregiudizio grave e irreparabile, per cui va accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Ritenuto che le spese della fase cautelare vanno dichiarate irripetibili.