TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-10-17, n. 202315321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-10-17, n. 202315321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315321
Data del deposito : 17 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2023

N. 15321/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03931/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3931 del 2020, proposto da G N, rappresentato e difeso dagli avvocati N A M, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Consiglio Nazionale Ricerche (CNR), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

N S, non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n. 0026186 del 17 aprile 2020 di rinnovo di esclusione, dal concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 3 unità di personale profilo Ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, da assegnare a strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche, afferenti all’Area Strategica “CHIMICA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI”, di cui al Bando N. 366.51;

- del Bando di concorso N. 366.51 nella parte in cui, all'art. 2, rubricato “requisiti di ammissione”, è stato interpretato nel senso di non considerare il servizio svolto dal ricorrente con contratti di borsa di studio, ai fini del computo del triennio di anzianità di servizio; dell'art. 5 del bando N. 366.51, denominato “esclusione dal concorso” nella parte in cui dovesse interpretarsi in senso negativo nei confronti del ricorrente; del medesimo Bando di concorso N. 366.51, nella parte in cui le norme in esso contenute sono state erroneamente interpretate dal CNR nel senso di limitare la possibilità di accesso alla procedura di stabilizzazione ex art. 20 co. 2 dl.gs n. 75/2017 nei termini sopra indicati;

- di tutti gli atti già impugnati nel procedimento incardinato innanzi a codesto Tribunale con numero R.G. 14876/2018 e di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, anche se non espressamente nominato, ivi compreso, se e per quanto occorra, i provvedimenti di scorrimento della graduatoria e di presa di servizio dei vincitori del concorso, laddove e nei limiti in cui risultino lesivi della posizione del ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente che si manifesti lesivo per il ricorrente e di cui ci si riserva l'impugnazione mediante motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale Ricerche (CNR);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il Dott. G N presentava domanda di partecipazione al concorso per ricercatori di cui al bando n. 366.51 del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR), riservato al personale precario ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017. Si richiedevano quali requisiti la titolarità, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso il CNR e l’ aver maturato presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi e di diverse tipologie, purché riferibili ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale, nell’arco temporale ricompreso tra la data del 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017 .

2. Il CNR escludeva il Dott. G N per mancato possesso di uno o più requisiti indicati all’art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando medesimo .

2. Con un primo ricorso a questo Tribunale il Dott. N contestava il provvedimento di esclusione dalla procedura in quanto privo di motivazione e, per tale ragione, lo stesso veniva annullato con sentenza n. 883/2020.

3. Preso atto del dictum giudiziale, in data 17.04.2020 il CNR notificava all’attuale ricorrente un nuovo provvedimento di carattere negativo, ove si esplicita la motivazione dell’esclusione:

3.1. ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del bando, così come mutuato dall’art. 20, comma 2, lett. b) del D. lgs n. 75/2017, il requisito speciale di partecipazione alla selezione di cui alla lettera b), consiste nell’aver maturato presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi e di diverse tipologie, purché riferibili ad attività lavorative svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale, nell’arco temporale

ricompreso tra la data del 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017 ;

3.2. non può considerarsi esperienza professionale utile ai fini della maturazione del requisito di ammissione sopra detto la titolarità, in capo al dott. G N, di una borsa di studio presso l’IPCB-CNR dal 02/02/2015 al 1/02/2016, in quanto non integrante attività lavorativa bensì attività di studio e formazione del candidato ;

3.3. per la medesima motivazione di cui al punto precedente, non può considerarsi esperienza professionale utile ai fini della maturazione del requisito di ammissione di cui sopra la borsa di formazione svolta dal Dr. G N presso l’ICTP-CNR dal 12/07/2013 all’11/11/2014 .

4. Il Dott.

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