TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-10-17, n. 202315321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-10-17, n. 202315321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315321
Data del deposito : 17 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2023

N. 15321/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03931/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3931 del 2020, proposto da G N, rappresentato e difeso dagli avvocati N A M, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consiglio Nazionale Ricerche (CNR), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

N S, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. n. 0026186 del 17 aprile 2020 di rinnovo di esclusione, dal concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 3 unità di personale profilo Ricercatore – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, da assegnare a strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche, afferenti all’Area Strategica “CHIMICA E TECNOLOGIE DEI MATERIALI”, di cui al Bando N. 366.51;

- del Bando di concorso N. 366.51 nella parte in cui, all'art. 2, rubricato “requisiti di ammissione”, è stato interpretato nel senso di non considerare il servizio svolto dal ricorrente con contratti di borsa di studio, ai fini del computo del triennio di anzianità di servizio;
dell'art. 5 del bando N. 366.51, denominato “esclusione dal concorso” nella parte in cui dovesse interpretarsi in senso negativo nei confronti del ricorrente;
del medesimo Bando di concorso N. 366.51, nella parte in cui le norme in esso contenute sono state erroneamente interpretate dal CNR nel senso di limitare la possibilità di accesso alla procedura di stabilizzazione ex art. 20 co. 2 dl.gs n. 75/2017 nei termini sopra indicati;

- di tutti gli atti già impugnati nel procedimento incardinato innanzi a codesto Tribunale con numero R.G. 14876/2018 e di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato, anche se non espressamente nominato, ivi compreso, se e per quanto occorra, i provvedimenti di scorrimento della graduatoria e di presa di servizio dei vincitori del concorso, laddove e nei limiti in cui risultino lesivi della posizione del ricorrente e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente che si manifesti lesivo per il ricorrente e di cui ci si riserva l'impugnazione mediante motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale Ricerche (CNR);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Dott. G N presentava domanda di partecipazione al concorso per ricercatori di cui al bando n. 366.51 del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR), riservato al personale precario ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017. Si richiedevano quali requisiti la titolarità, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso il CNR e l’ aver maturato presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi e di diverse tipologie, purché riferibili ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale, nell’arco temporale ricompreso tra la data del 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017 .

2. Il CNR escludeva il Dott. G N per mancato possesso di uno o più requisiti indicati all’art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando medesimo .

2. Con un primo ricorso a questo Tribunale il Dott. N contestava il provvedimento di esclusione dalla procedura in quanto privo di motivazione e, per tale ragione, lo stesso veniva annullato con sentenza n. 883/2020.

3. Preso atto del dictum giudiziale, in data 17.04.2020 il CNR notificava all’attuale ricorrente un nuovo provvedimento di carattere negativo, ove si esplicita la motivazione dell’esclusione:

3.1. ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del bando, così come mutuato dall’art. 20, comma 2, lett. b) del D. lgs n. 75/2017, il requisito speciale di partecipazione alla selezione di cui alla lettera b), consiste nell’aver maturato presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi e di diverse tipologie, purché riferibili ad attività lavorative svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale, nell’arco temporale

ricompreso tra la data del 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017 ;

3.2. non può considerarsi esperienza professionale utile ai fini della maturazione del requisito di ammissione sopra detto la titolarità, in capo al dott. G N, di una borsa di studio presso l’IPCB-CNR dal 02/02/2015 al 1/02/2016, in quanto non integrante attività lavorativa bensì attività di studio e formazione del candidato ;

3.3. per la medesima motivazione di cui al punto precedente, non può considerarsi esperienza professionale utile ai fini della maturazione del requisito di ammissione di cui sopra la borsa di formazione svolta dal Dr. G N presso l’ICTP-CNR dal 12/07/2013 all’11/11/2014 .

4. Il Dott. N presentava l’attuale ricorso, contestando i provvedimenti impugnati con un unico motivo sotto i seguenti profili: Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. – Eccesso di potere per istruttoria insufficiente. – Eccesso di potere per disparità di trattamento. - Violazione della normativa di cui all’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e della Lex specialis del concorso. - Illogicità ed irragionevolezza manifeste, difetto di motivazione, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione ;
chiedeva inoltre la riammissione alla procedura di selezione de qua .

5. Il CNR si costituiva tramite l’Avvocatura dello Stato e, successivamente, produceva una nota interna di chiarimenti, trasmessa dalla Direzione Centrale Gestione Risorse Umane all’Ufficio Contenzioso.

6. Il ricorrente presentava tre distinte istanze di prelievo - nel 2020, 2021, 2023 - e poi confermava il proprio interesse alla decisione.

7. A marzo 2023 parte ricorrente versava nel fascicolo alcuni precedenti giurisprudenziali, in base ai quali le borse di studio sono considerate idonee ad integrare la nozione di lavoro flessibile e produceva una memoria in cui prospettava l’equiparazione tra l’assegnista di ricerca e il titolare di borsa di studio ai fini del servizio prestato.

8. Ricorrente e resistente depositavano richiesta di passaggio in decisione sulla base degli scritti difensivi.

9. All’udienza del 4 ottobre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso è infondato.

2. Quanto agli asseriti difetti di istruttoria e di motivazione, si osserva che in sede di riedizione del potere il CNR ha enunciato le ragioni in base alle quali non sono utilmente valutabili la borsa di studio e la borsa di formazione presentate dal Dott. N ai fini dell’ammissione alla procedura, potendo prendersi in positiva considerazione solo due assegni di ricerca che tuttavia coprono un periodo non sufficiente a integrare il triennio di anzianità di servizio richiesto quale requisito di partecipazione. Secondo la valutazione del CNR le borse non integrano attività lavorativa bensì attività di studio e di formazione del candidato .

3. Si affronta la lamentata violazione dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e della lex specialis .

3.1. L’art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo 75/2017, sulla base del quale è stato emanato il bando di concorso 366.51, richiedeva ai fini partecipativi la titolarità successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso (lettera a) e la maturazione, alla data del 31 dicembre 2017, di almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso (lettera b). Ai soli fini di completezza della ricostruzione del quadro normativo, si sottolinea che il termine finale del percorso di stabilizzazione ( 31 dicembre 2017 ) è stato prorogato dal legislatore più volte e che nel testo vigente dell’art. 20, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 75/2017 è fissato al 31 dicembre 2024 (art.

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