TAR Catania, sez. IV, sentenza 2011-03-01, n. 201100508
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N. 00508/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02217/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2217 del 2009, proposto da:
M A S, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso A G in Catania, via Crociferi, 60;
contro
Comune di Acicastello, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio presso la Segreteria del Tribunale;
Ufficio del Genio Civile di Catania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della nota del 20/07/2009 n. 30316 del Genio Civile di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Acicastello e di Ufficio del Genio Civile di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente, Sig.ra M A S, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 16.12.2009, n. 1780 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’impugnato provvedimento ed ha ordinato al Comune di Acicastello di concludere il procedimento;con successive ordinanze n. 420/2010 e n. 665/2010 la Sezione ha accolto la domanda di esecuzione dell’ordinanza n. 1780/2009, non ottemperata.
In data 24.01.2011 parte ricorrente ha depositato copia del parere negativo di merito reso dalla Conferenza dei servizi nel verbale n. 203 del 19.11.2010 sul progetto relativo agli interventi di miglioramento sismico dell’immobile di proprietà della ricorrente.
Il Comune di Acicastello, con nota del 21 gennaio 2011 depositata il successivo giorno 25, ha prodotto copia dello stesso verbale negativo di conclusione del procedimento.
All’odierna udienza camerale, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che questo Tribunale dichiari la cessazione della materia del contendere, con condanna delle intimate Amministrazioni al pagamento delle spese del presente giudizio.
Il Collegio deve dunque dare atto della cessazione della materia del contendere, con spese del giudizio a carico delle amministrazioni intimate, attesa la loro soccombenza virtuale.