TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-05-10, n. 202200463

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-05-10, n. 202200463
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200463
Data del deposito : 10 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2022

N. 00463/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00505/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2021, proposto da
Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P C, S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità di regolazione dei trasporti, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- della nota prot. n. 4667 del 16 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con cui l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha chiesto alla società ricorrente il versamento del primo acconto della contribuzione asseritamente dovuta per l'anno 2021;

- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso, tra cui, in parte qua:

- la determina 4 marzo 2021 n. 30 del Segretario generale dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, recante: “Definizione delle modalità operative relative alla dichiarazione e al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2021”;

- la delibera 11 febbraio 2021 n. 20 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, recante “Cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell'Autorità relativo agli anni 2020 e 2021. Rimessione in termini per gli adempimenti relativi all'anno 2020 ed efficacia dei termini di adempimento previsti per l'anno 2021”, pubblicata in pari data sul sito dell'ART e nella G.U.R.I. il 27 febbraio 2021;

- la delibera 22 dicembre 2020 n. 225 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021”, pubblicata sul sito dell'Autorità l'11 febbraio 2021 e nella G.U.R.I il 27 febbraio 2021;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 gennaio 2021 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera ART n. 225/2020;

- il “Documento sui settori del trasporto per i quali l'Autorità ha concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge” in quanto richiamato nella citata delibera n. 225/2020;

nonché per l'accertamento

del diritto della Società ricorrente ad essere esentata dal versamento del contributo richiesto dall'ART per l'anno 2021, come anche per gli anni pregressi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con delibera n. 225 del 22 dicembre 2020 l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: ART) ha stabilito per l’anno 2021 le aliquote e i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale per il funzionamento dell’Autorità, includendo tra questi i vettori aerei. La delibera è stata successivamente approvata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021.

La Delibera è stata, inoltre, integrata dalla delibera n. 20/2021 dell’11 febbraio 2021 recante “Cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo per il funzionamento dell’Autorità relativo agli anni 2020 e 2021. Rimessione in termini per gli adempimenti relativi all’anno 2020 ed efficacia dei termini di adempimento previsti per l’anno 2021” e posta in esecuzione mediante la determina n. 30/2021 del Segretario Generale dell’ART in data 4 marzo 2021, che ha dettato la definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2021.

In data 16 aprile 2021 l’ART inviava ai soggetti tenuti alla corresponsione del contributo una nota prot. n. 4667 che riepiloga i termini dello stesso. A tale nota faceva seguito l’avviso di pagamento dell’importo di € 381.620,62

Avverso tali atti insorge l’odierna ricorrente Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. in amministrazione straordinaria – articolando due motivi di ricorso.

Con il primo motivo la difesa della ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 6, della delibera ART n. 225/2020; violazione e falsa applicazione del punto 13 della determina del Segretario Generale dell’ART n. 30/2021; travisamento dei presupposti di fatto; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà manifesta.

La difesa osserva che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 2 maggio 2017, la società Alitalia è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2004, n. 39.

Il Tribunale di Civitavecchia, sezione fallimentare, con sentenza n. 17 dell’11 maggio 2017, ha dichiarato l’insolvenza di Alitalia ai sensi dell’art. 4 del d.l. 347/2003.

Con decreto del 23 marzo 2018, il MISE ha autorizzato l’esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia, predisposto dai Commissari Straordinari, depositato in data 26 marzo 2018 presso il Tribunale di Civitavecchia.

La procedura di amministrazione straordinaria cui è sottoposta Alitalia, avente la finalità della cessione dei complessi aziendale avrebbe natura “liquidatoria”. Conseguenza immediata e diretta del riconoscimento della finalità liquidatoria alla procedura di amministrazione straordinaria, secondo la difesa della ricorrente, sarebbe l’applicabilità della clausola di esonero dal pagamento del contributo di funzionamento dell’ART ai sensi dell’art. 1, co. 6 della delibera n. 225/2020 e del punto 13 della determinazione n. 30/2021, con connessa illegittimità dei successivi atti dell’Autorità con cui è stato reclamato il pagamento del contributo.

Con il secondo motivo la difesa della ricorrente si duole, in via subordinata, dell’illegittimità in parte qua delle delibere ART n. 20/2021 e n. 225/2020; violazione e falsa applicazione dell’art. 37, co. 6, lett. b), del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011, nonché dell’art. 67 del d.p.r. n. 600/1973; eccesso di potere sotto i profili sintomatici dell’illogicità, contraddittorietà ed erroneità manifesta; difetto di istruttoria e motivazione.

La ricorrente denuncia l’illegittima applicazione del contributo previsto ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011 conv. con l. 214/ 2011, modificato dal d.l. 109/2018, conv. con l. 130/2018, rilevando che Alitalia è un vettore aereo che opera nel mercato del trasporto aereo in cui l’ART non avrebbe posto in essere interventi regolatori. Nello specifico, la ricorrente contesta l’assoggettamento a contribuzione, previsto ai sensi dell’art. 1 della delibera impugnata delle imprese di navigazione aerea, non ricomprese a suo dire nella previsione normativa di cui al citato art. 37.

Secondo la ricostruzione prospettata, non esisterebbe alcuna disposizione del d.l. n. 1/2012 o del novellato art. 37 del d.l. n. 201/2011 che attribuisca all’ART la regolazione dei servizi di trasporto per via aerea; gli unici soggetti regolati, e quindi tenuti alla contribuzione, sarebbero le imprese di gestione delle infrastrutture e non anche i vettori aerei che operano nel mercato “a valle” del trasporto aereo.

La ricorrente contesta, altresì, l’illegittimità della delibera n. 20/2021 nella parte in cui ha disposto la cessazione degli effetti delle clausole sospensive riferite al contributo relativo agli anni 2020 e 2021 in considerazione del fatto che il contenzioso non si sarebbe ancora concluso.

L’ART si è costituita in giudizio, depositando un’articolata memoria difensiva nella quale ha preso posizione su tutte le censure appuntate dalla ricorrente.

Preliminarmente, la difesa erariale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione proposta avverso la nota prot. n. 4667 del 16/4/2021, la delibera n. 225 del 22/12/2020 e i conseguenti atti; la nota costituirebbe un atto meramente confermativo che, in nulla innovando le situazioni giuridiche, mantiene ferma una determinazione precedentemente assunta con la delibera n. 225/2020. Ne conseguirebbe che la presunta lesività, alla luce dei motivi di ricorso sollevati dalla ricorrente, deriverebbe dalla delibera n. 225/2020, pubblicata in data 11 febbraio 2020, che già chiaramente delineava il perimetro applicativo delle misure adottate dall’ART e che la ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare tempestivamente.

Inoltre la difesa erariale osserva che la ricorrente, nel corso del 2021, ha continuato ad esercitare la sua attività di trasporto aereo di passeggeri e merci, senza alcuna interruzione. Infatti, la prosecuzione dell’impresa e la salvaguardia dei livelli occupazionali è la finalità tipica di una procedura di amministrazione straordinaria.

Tale circostanza impedirebbe, nel caso di specie, l’applicazione dell’art. 1, comma 6 della delibera.

Inoltre, la difesa erariale precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la nota impugnata del 16 aprile 2021, non costituirebbe una richiesta di pagamento diretta ad Alitalia, ma una nota di mera cortesia trasmessa

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