TAR Torino, sez. I, sentenza 2025-01-03, n. 202500001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2025-01-03, n. 202500001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202500001
Data del deposito : 3 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2025

N. 00001/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00153/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 153 del 2022, proposto da
-ricorrente- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Teodosio Pafundi e Aldo Casalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Vercelli, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;



per l'annullamento

- del provvedimento Cat. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale il Questore di Vercelli ha sospeso per sette giorni, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., la licenza per pubblici spettacoli e trattenimenti pubblici n. -OMISSIS-, rilasciata alla società ricorrente in data -OMISSIS- dal Comune di Borgo Vercelli (VC) per il locale di trattenimenti danzanti sito in -OMISSIS-, denominato “-ricorrente-”;

- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Vercelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Questore di Vercelli ha sospeso per sette giorni, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., la licenza per pubblici spettacoli e trattenimenti pubblici n. -OMISSIS-, rilasciata alla società ricorrente in data -OMISSIS- dal Comune di Borgo Vercelli (VC) per il locale di trattenimenti danzanti sito in -OMISSIS-, denominato “-ricorrente-”.

Avverso tale provvedimento, la società -ricorrente- s.r.l. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio la Questura di Vercelli resistendo al ricorso.

All’udienza pubblica del 16 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente violazione delle garanzie partecipative.

Il motivo è infondato.

Il provvedimento impugnato reca una espressa motivazione sulle circostanze di urgenza che hanno giustificato l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, ed in particolare, la necessità di prevenire il rischio della reiterazione di condotte illecite e di situazioni di turbativa dell’ordine pubblico. Sotto questo profilo, la valutazione di urgenza fatta dalla Questura non risulta irragionevole, considerato che il provvedimento è stato emesso e notificato in data -OMISSIS-, a distanza di soli quattro giorni dai fatti di aggressione del -OMISSIS-, al fine di evitare pericoli per l’ordine pubblico nell’apertura del locale durante il fine settimana successivo. I tempi necessari all’instaurazione del contraddittorio procedimentale non avrebbero invece consentito di perseguire tale finalità.

3. Con il secondo motivo la ricorrente censura, sotto un primo profilo, il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. e della circolare del Capo della Polizia del -OMISSIS- (avente ad oggetto “ Indirizzi applicativi relativi al potere di sospensione e revoca delle autorizzazioni per la gestione degli esercizi pubblici di cui all’art. 100 del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza ”).

In particolare, la ricorrente – fornendo un’interpretazione della sopra citata circolare in base alla quale il provvedimento di sospensione di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. potrebbe essere emesso solamente nel caso in cui il gestore dell’attività non dimostri di avere posto in essere ogni forma di prevenzione ragionevolmente esigibile e di

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