TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-09-28, n. 202202539

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-09-28, n. 202202539
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202539
Data del deposito : 28 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2022

N. 02539/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02353/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2353 del 2012, proposto da P C, rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Comune di Taormina, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di cui all’ordinanza 22 giugno 2012, n. 30, notificata il 26 successivo, con la quale è stata ordinata la rimozione di opere abusivamente realizzate in assenza di autorizzazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Luca Girardi nell’udienza smaltimento del giorno 26 settembre 2022, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Taormina, in via Crocefisso 21, censito al Fg. 5, Part. 679, Cat. 2.

Detto immobile è costituito da più corpi di fabbrica ed è adibito, oltre che ad abitazione principale, anche ad attività di Bed and Breakfast.

A seguito di sopralluogo effettuato in data 06.06.2012 da agenti della Polizia municipale e dal personale dell’Ufficio tecnico comunale, con ordinanza n. 30 del 22.06.2012, il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale ordinava la rimozione delle opere abusivamente realizzate in assenza di autorizzazione e la messa in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha proposto, con ricorso notificato in data 05.10.2012 e depositato il 09.10.2012, domanda di annullamento a sostegno della quale ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere (sotto diversi profili) come di seguito esposti:

I. Violazione e falsa applicazione art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 (L.R. 30 aprile 1991, n. 10);
mancata comunicazione avvio del procedimento, atteso che l’impugnata ordinanza è stata emanata in spregio all’obbligo ex lege di comunicare l’avvio del procedimento, pregiudicando, così, il diritto partecipativo della deducente;

II. Violazione e falsa applicazione dell’art.10, L. 47/1985, applicabile in Sicilia ex L.r. 10 agosto 1985, n. 37;
eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e dello sviamento, in quanto la sanzione della demolizione può e deve essere irrogata solo in caso di opere costruite in assenza di concessione edilizia, dovendo, invece, trovare applicazione la più tenue sanzione di carattere pecuniario nei casi in cui l’opera sia stata realizzata senza le prescritte autorizzazioni, come nel caso che ci occupa;

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, L. 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall’art. 7, L.r. 10 agosto 1985, n. 37;
eccesso di potere sotto il profilo della mancanza dei presupposti, del travisamento dei fatti e della carenza dell’istruttoria, poiché le difformità tra le dimensioni dei corpi di fabbrica di cui si compone l’immobile in questione e quelle risultanti dai progetti originari (in particolare, C.E. 12 agosto 1993, n. 109), poste a fondamento dell’impugnata ordinanza, sarebbero di lievissima entità (pochi centimetri o poche centinaia di centimetri, in più o in meno) e, dunque, irrilevanti sotto il profilo della regolarità urbanistica dell’edificio in contestazione;

IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, L. 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita in Sicilia con L.r. 10 agosto 1985, n. 37;
eccesso di potere sotto il profilo della mancanza dei presupposti, del travisamento dei fatti e della carenza dell’istruttoria, atteso che, seppur è vero che la scala esterna in ferro costruita per superare il dislivello tra due terrazze e quella sul muro d’argine del torrente Sirina, sono state realizzate senza autorizzazione, comunque trattasi di manufatti di pochi scalini appoggiati sull’esistente, tali da non comportare un aumento del carico urbanistico e da legittimare, al più, una sanzione di carattere pecuniario;

V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, L.r. 10 agosto 1985, n. 37;
eccesso di potere sotto il profilo della mancanza dei presupposti, del travisamento dei fatti e della carenza dell’istruttoria, in quanto prive di fondamento apparirebbero, altresì, le contestazioni circa la realizzazione di muri sui preesistenti muri d’argine del torrente Sirina e la collocazione di un tubo in PVC, ciò sia per l’irrilevanza delle medesime rispetto al carico urbanistico, sia perché preesistenti all’acquisto dell’immobile da parte della ricorrente e in ogni caso legittimamente assentite con la C.E. n. 109/1993;
del pari, ad avviso del richiedente, nessun abuso potrebbe venire in rilievo con riferimento alle opere di smaltimento dell’acqua, trattandosi di interventi riconducibili nell’alveo dell’art. 6 l. reg. n. 37/1985, per i quali non occorre né concessione, né autorizzazione, né comunicazione al Comune.

VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, L.r. 10 aprile 2003, n. 4 e art. 10 L.r. 10 agosto 1985, n. 37;
eccesso di potere sotto il profilo della mancanza dei presupposti, del travisamento dei fatti e della carenza dell’istruttoria, atteso che anche le contestazioni circa la realizzazione, senza autorizzazione, di tettoia in isolpack coperta con tegola, tettoia in plexiglass e soffitto in canne, chiusura di una tettoia di circa mq 50,00 con muratura e trasformata in civile abitazione e tende in alluminio e PVC appoggiata alla tettoia, risulterebbero illegittime, poiché detti interventi rientrerebbero nella previsione dell’art. 20 della l. reg. 4/2003 e come tali non sarebbero soggette a concessioni e/o autorizzazioni.

Con memoria depositata il 12.05.2022, la deducente ha dato atto delle seguenti vicende intervenute in corso di causa:

- con C.E. n. 37 rilasciata dal Comune in data 29 dicembre 2014 sono state sanate, ex art. 13 l. n. 47/1985, tutte le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 30 del 2012, con esclusione dei punti di detta ordinanza relativi a: 1) tettoia posta sul lato ovest ad angolo con torrente Sirina di circa 50 mq trasformata in civile abitazione, realizzata a norma dell’art. 20 l. reg. n. 4 del 2003;
2) tubo in PVC collocato sul muro d’argine del torrente Sirina;
3) scala in ferro collocata anch’essa sul muro d’argine;

- con relazione asseverata presentata al Comune il 16.02.2015 prot. n. 2407, parte ricorrente ha chiesto la sanatoria dell’intervento relativo alla tettoia, consistente non nella trasformazione della struttura in abitazione (come qualificata nel provvedimento impugnato), bensì nella realizzazione di una distribuzione interna dell’unico locale con tramezzi divisori con blocchetti in Betongas leggero ad incastro;

- con nota prot. 3818 del 3 marzo 2015, parte ricorrente ha comunicato all’Ufficio del Genio civile e per conoscenza al Comune di aver provveduto alla rimozione della scala in ferro non sanata;

- a fronte di specifiche istanze avanzate della ricorrente, il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale ha attestato che le tettoie oggetto dell’impugnata ordinanza ricadono all’interno dell’area di proprietà della richiedente e utilizzano quali chiusure laterali i preesistenti muri di confine;
che il tubo in PVC risulta intonacato con tonalità simile a quella del muro preesistente, senza, quindi, rilevare dal punto di vista urbanistico;
che gli interventi sulla tettoia realizzati ex art. 20 l. reg. 4/2003, contestati con il provvedimento di demolizione, erano muniti di N.O. sia del Genio Civile di Messina, sia della Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Messina e che sulla stessa non sono state apportate variazione né della sagoma esterna né di strutture portanti;

- con sentenza n. 1200/2017, la Corte d’Appello di Messina, alla luce delle vicende appena esposte, ha assolto la ricorrente dai reati urbanistici ascrittele.

Con la memoria de qua, dunque, parte ricorrente ha dichiarato che non sussiste più interesse al ricorso ed ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità e, solo in via subordinata, ha insistito nel ricorso limitatamente alle opere (tettoria nel lato ovest ad angolo con il torrente Sirina e collocazione del tubo in P.V.C.) non coperte da esplicita sanatoria (cfr. C.E. art. 13, l. re. N. 47/1985) o rimosse (scale in ferro), con vittoria di spese e compensi.

A seguito dell’udienza straordinaria di smaltimento del 13.06.2022, con ordinanza istruttoria n. 1637/2022 del 20.06.2022, questo Tribunale – preso atto della mancata prova circa l’avvenuta sanatoria della “Tettoia posta sul lato ovest ad angolo Torrente Sirina, realizzata a norma dell’art. 20, L.r. n. 4 del 2003” – ha disposto adempimenti istruttori, assegnando all’uopo all’Amministrazione un termine di 30 giorni per adempiere.

Attesa la mancata costituzione del Comune resistente ed il mancato adempimento alla suddetta ordinanza da parte dello stesso Ente entro il termine assegnatole, la ricorrente si è fatta onere, quale parte diligente, di depositare le note pervenutele dall’Amministrazione comunale a seguito di istanza volta ad ottenere chiarimenti circa lo stato del procedimento di sanatoria della tettoia de qua.

In vista dell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 26 settembre 2022, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 73, con la quale insiste per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ed, in subordine, per l’accoglimento dei motivi di ricorso, come dedotti nei precedenti atti di causa. Parte ricorrente ha, altresì, depositato in giudizio le note nn. 18010 del 27.06.2022 e 19471 dell’11.07.2022 del Comune di Taormina a supporto della propria richiesta di dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Il Comune di Taormina non si è costituito, sebbene regolarmente evocato in giudizio.

All’udienza straordinaria del 26.09.2022, dedicata allo smaltimento dell’arretrato, la causa è stata posta in decisione.

Dall’esame delle note dianzi menzionate emerge la presa d’atto da parte dell’Amministrazione comunale della regolarità delle asseverazioni di progetto presentate dalla ricorrente e, dunque, della regolarizzazione della pratica di sanatoria afferente la “Tettoia posta sul lato ovest ad angolo Torrente Sirina, realizzata a norma dell’art. 20, L.r. n. 4 del 2003”.

Alla luce delle circostanze sopra rappresentate e preso atto che, nel corso del giudizio e dopo l’avviso di fissazione dell’odierna udienza, si è verificata una situazione di fatto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno qualsiasi utilità, anche solo strumentale della pronuncia giurisdizionale sull’ordinanza di demolizione e di messa in pristino dei luoghi, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a.

Le spese di lite possono essere compensate attesa la definizione in rito della controversia.

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