TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-01-29, n. 202101233
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Pubblicato il 29/01/2021
N. 01233/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04139/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4139 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Filmauro s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone, 49;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.re.com. Lazio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 182/13/Cons del 28 febbraio 2013;
b) ove e per quanto occorra della nota prot. n. 27410 del 31 maggio 2012 con la quale l'Autorità invitava la società Filmauro al versamento del contributo;
c) ove e per quanto occorra delle delibere 04/07,693/08,772/09,599/10, 650/11 richiamate nel provvedimento ma non conosciute;
d) ove e per quanto occorra della nota 1824 del 9.4.2013 e della nota informativa allegata, notificate in data 11.4.2013;
e) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15 luglio 2013:
a) della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 182/13/Cons del 28 febbraio 2013;
b) ove e per quanto occorra della nota prot. n. 27410 del 31 maggio 2012 con la quale l'Autorità invitava la società Filmauro al versamento del contributo;
c) ove e per quanto occorra delle delibere 04/07,693/08,772/09,599/10, 650/11 richiamate nel provvedimento ma non conosciute;
d) ove e per quanto occorra della nota 1824 del 9.4.2013 e della nota informativa allegata, notificate in data 11.4.2013;
e) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13 novembre 2019:
a) della cartella di pagamento n. 09720190189709700000 emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione su incarico dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, notificata in data 20 settembre 2019 ed avente ad oggetto i “Tributi coattivi 2008”, oltre oneri di riscossione e notifica per un importo totale pari a € 209.750,03;
b) del provvedimento di iscrizione a ruolo n. 2019/011602 “Tributi coattivi anno 2008” da cui è conseguita la cartella di pagamento richiamata sub a);
c) della delibera AGCOM n. 182/13/CONS e degli atti ad essa connessa e collegati (impugnata con ricorso introduttivo del giudizio);
d) delle delibere AGCOM 604/07, 693/08, 772/09, 599/10, 650/11 (impugnate con i primi motivi aggiunti del 15/07/2013);
e) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2020 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 29 aprile 2013 e depositato il successivo 8 maggio, la società Filmauro ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della delibera dell’AGCOM del 28 febbraio 2013 avente ad oggetto la "Diffida alla società Filmauro s.r.l. concernente la misura e la modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per gli anni 2008 – 2009 – 2010 – 2011 - 2012" e degli altri atti ad essa connessi, come in epigrafe specificati, nonché per l'accertamento che la società non rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione.
2. La società Filmauro espone in fatto di essere stata costituita nel 1989, quale società cinematografica operante in Italia nel settore della produzione e della distribuzione nazionale e internazionale di film.
La ricorrente, producendo unicamente prodotti cinematografici, non è iscritta all'APT (Associazioni Produttori Televisivi).
In data 15 giugno 1992, in seguito all'entrata in vigore della l. 6 agosto 1990 n. 223, la società chiedeva ed otteneva, ai sensi dell'art. 12 della legge cit., l'iscrizione nel settore di attività "distribuzione cinematografica" del neoistituito "Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive".
In applicazione dell'art. 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 236/01/CONS del 30.06.01 emanava il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione (di seguito ROC).
Ai sensi dell'art. 33 del suddetto Regolamento i soggetti già iscritti nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, o comunque registrati con assegnazione di una posizione, venivano iscritti automaticamente nel ROC.
Per verificare la sussistenza dei nuovi specifici requisiti previsti dalla legge 249/1997 e la conseguente soggezione agli obblighi contributivi ivi previsti, l'art. 33 del suddetto Regolamento obbligava gli iscritti ex lege al ROC di produrre, entro il 31 gennaio 2002, una dichiarazione da cui risultassero, alla data del 31 dicembre 2001, gli elementi identificativi del soggetto, l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo, le generalità del legale rappresentante e degli amministratori, nonché le informazioni relative all’attività esercitata.
In ottemperanza a tali prescrizioni la ricorrente inoltrava, in data 30 gennaio 2002 all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tale dichiarazione indicando la propria attività di produzione e distribuzione di prodotti cinematografici e specificando i contratti stipulati con aziende televisive per la successiva distribuzione di tali prodotti sul "piccolo schermo".
Sulla base dell'attività effettivamente svolta e comunicata con le suddette modalità all'AGCOM, la deducente, reputando di non rientrare in nessuna delle categorie di "Soggetti obbligati all'iscrizione" di cui all'art. 2 del nuovo Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione, non ha più effettuato alcuna comunicazione in merito al ROC, né le è stato intimato di farlo.
Decorsi 10 anni, l'AGCOM con nota n. 27410 del 31 maggio 2012 ordinava alla società Filmauro s.r.l. di farle pervenire le dichiarazioni annuali ed i versamenti dei contributi dovuti all'Autorità per gli anni dal 2008 al 2012, complessivamente determinati in € 398.399,63.
Con nota del 20 giugno 2012 la società Filmauro s.r.l., rappresentando all'AGCOM di non rientrare tra le imprese di produzione o distribuzione di "programmi destinati alla radiodiffusione (...) televisiva" soggette all'obbligo di iscrizione al ROC, trattandosi invece di impresa operante nel settore della produzione e distribuzione di opere cinematografiche, come tali non riconducibili in alcun modo nella definizione di programmi radiotelevisivi, respingeva gli addebiti intimati.
Quanto rappresentato risultava confermato dalla nota n. ROC 1223/12 del 30 ottobre 2012, a lei inviata dal Co.re.com. Lazio, organo funzionale dell'AGCOM e delegato da quest'ultima alla gestione del ROC per gli operatori aventi sede legale nella Regione Lazio, con la quale il Co.re.com. la informava che “ a seguito di verifiche d'ufficio, la Filmauro s.r.l., iscritta al ROC con il numero 3728, non risulta in possesso dei requisiti per l'iscrizione. In particolare, da controlli effettuati in data 26/10/2012 tramite banca dati del Registro delle Imprese ("Telemaco"), è emerso che la società Filmauro s.r.l. svolge attività di "produzione e distribuzione cinematografica". Tale attività non rientra tra quelle previste dal Regolamento, art. 2 "soggetti obbligati all'iscrizione" ”.
Informava, inoltre, la società Filmauro che se non avesse replicato a tale nota entro 15 giorni dal suo ricevimento, indicando lo svolgimento di eventuali attività aggiuntive che si potessero ricondurre all'art. 2 del Regolamento, lo stesso Co.re.com. Lazio avrebbe provveduto "alla cancellazione d'ufficio dell'operatore dal ROC".
Con nota del 22 novembre 2012, la società ricorrente confermava la correttezza dell'interpretazione fornita dal Co.re.com. concordando per la sua cancellazione dal ROC, essendo società dedita alla sola "attività di produzione e distribuzione di prodotti filmici a prioritario sfruttamento cinematografico di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28”.
Sennonché, sopraggiungeva il provvedimento dell’AGCOM, oggetto del presente gravame, con il quale veniva intimato il pagamento del contributo dovuto per agli anni 2008-2012, con motivazione generica nella quale non appare, peraltro, alcun riferimento alla suindicata nota del Co.re.com, per un importo complessivo pari a € 195.807,2.
3. Avverso tale deliberazione, la società ricorrente spiega i seguenti motivi di diritto:
I) Eccesso di potere;violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990;violazione dell’art. 97 cost.;difetto di motivazione, carenza istruttoria, mancata individuazione delle attività della ricorrente rientranti nell'art. 2 del regolamento, mancata indicazione della categoria dell'art. 2 del regolamento, mancata indicazione criteri e basi di calcolo dei contributi dovuti.
II) Eccesso di potere;violazione dell'art. 1 l. n. 241/1990;violazione dell’art. 97 cost.;contraddittorietà, incongruenza, illogicità dell' azione amministrativa, per un’evidente discrasia tra la nota dell'AGCOM n. 0027410 del 31.05.2012 con la quale si ordinava alla società Filmauro s.r.l. di versare i contributi dovuti per gli anni dal 2008 al 2012, complessivamente determinandoli in euro 398.399,63 e il provvedimento impugnato, con cui non solo ha dichiarato l'accertamento dei requisiti che obbligherebbero Filmauro all'iscrizione al Registro (ribaltando totalmente l'atto del 30.10.2012) ma, altresì, sconfessando il precedente computo dei contributi, poi determinati in € 195.807,24 (contrariamente al provvedimento del 31.05.2012 che li quantificava in 398.399,63).
III) Violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90;violazione del giusto procedimento;violazione art. 97 cost.
IV) Violazione dell’art. 2, Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC;violazione dell’art. 1 l. n. 249/1997;violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 28/2004;violazione dell’art. 1 t.u. radiotelevisione, in quanto non sono rinvenibili, nell'attività di impresa della società Filmauro, attività sussumibili nell'elenco tassativo indicato nell'art. 2 del Regolamento di tenuta del ROC.
V) Violazione dell’art.1, commi 65, 66 e 68 della legge 266/2005;eccesso di potere, illegittima pretesa ricavi vendite estero prodotti cinematografici.
VI) Violazione dell'art. 2948, comma 4, cod. civ.;prescrizione quinquennale.
4. Si è costituita in giudizio l’AGCOM eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto d’interesse e, nel merito, contestandone la fondatezza.
5. All’esito della camera di consiglio del 5 giugno 2013 sono stati chiesti chiarimenti istruttori.
6. In data 15 luglio 2013 la società ricorrente ha depositato motivi aggiunti al fine di impugnare le delibere