TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2018-11-13, n. 201806565

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2018-11-13, n. 201806565
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201806565
Data del deposito : 13 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2018

N. 06565/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03191/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3191 del 2016, proposto da M A P, rappresentata e difesa dall'avvocato P R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E C in Napoli, via P.Castellino,141;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Istituto Statale Istruz. Secondaria Superiore "G. Marconi" di Vairano Patenora, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

del provvedimento n. 3688/gi/2016 dell'istituto statale d'istruzione secondaria G. MARCONI ad oggetto il diniego sulla domanda di rimborso di spese legali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore "G. Marconi" di Vairano Patenora;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 9 giugno 2016, la prof.ssa Pascale Maria Antonietta, in qualità di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore "G. Marconi"(di seguito ISISS "G. Marconi") con sede in Vairano Patenora fraz. Scalo (CE) ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto il diniego avverso l'istanza di rimborso spese presentata dalla ricorrente ex art. 44 del R.D. n. 1611/1933 ed art. 18 L. 135/1997, afferente a procedimento penale per il reato p. e p. dall'art. 76 D.P.R n.445 del 2000 nonché artt. 54 e 640 c.p. (false dichiarazioni rese dagli indagati, tutti professori di istituti pubblici, in sede di autocertificazione dei requisiti per l'accesso alle commissioni degli esami di maturità) innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 20530/2012 Mod.21 P.M Dott. Gennaro Damiano.

1.1. Premette che l’istanza di rimborso per le spese legali sostenute era stata presentata in data 16.06.2015 con n. prot. 6224, successivamente integrata da documentazione;
e che il procedimento era stato aperto con riferimento a fatti direttamente connessi alla funzione ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che traeva origine dall'atto di querela presentato da Piscitelli Maurizio, direttore dell'ufficio scolastico regionale, per le presunte false dichiarazioni rese dagli indagati, tutti professori di istituti pubblici, in sede di auto-certificazione dei requisiti per l'accesso alle commissioni degli esami di maturità relativi all'anno scolastico 2011/2012, poi archiviato dal GUP in data 25.02.2015 perché la notizia di reato risultava infondata

1.2.L’istanza non è stata accolta richiamando quanto disposto dal parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli trasmesso con nota prot. n. P-2015-106876 del 17.09.2015, giusta stralcio appositamente riportato del seguente tenore: ".... e presa altresì visione dell'allegata documentazione la scrivente ritiene insussistenti le condizioni di ammissibilità del chiesto rimborso per difetto di connessione con l'espletamento del servizio, ovvero con i compiti istituzionali ".

2. Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente ha sollevato una sola complessa censura per violazione e falsa applicazione dell' art. 18 d.l. 135/97;
violazione e falsa applicazione dell' ex art 44 del r.d. n. 1611/1933 - eccesso di potere per contraddittorietà - difetto di istruttoria e di motivazione - eccesso di potere per illogicità manifesta - ingiustizia manifesta - disparità di trattamento.

In sintesi, la ratio dell’art. 18 della L. 135/1997 (" Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura di Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura di Stato, possono concedere anticipazione del rimborso salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità" ) imporrebbe di tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, ed anche nell'interesse, dell'Amministrazione di appartenenza, sollevando i funzionari e dipendenti pubblici dall'onere economico derivante da eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali.

Secondo la ricorrente, il proprio caso rientrerebbe appieno tra quelli oggetto della disposizione sopra citata, e sarebbe del tutto illegittimo il parere con il quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, reso a supporto del diniego del rimborso, riteneva, appunto, lo stesso non passibile di erogazione.

2. Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. All’udienza pubblica del 18 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso di possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Al di là delle censure di legittimità mosse al provvedimento impugnato e al parere che ne è a presupposto, la richiesta della ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di somme di denaro a titolo di rimborso per spese legali già sostenute e ritenute rientranti nella previsione dell’art. 18 della l. 135/1997.

La giurisprudenza amministrativa afferente a cause analoghe, sotto la vigenza della normativa che affidava al giudice amministrativo la giurisdizione in materia di pubblico impiego, ha costantemente ritenuto che la posizione dell'impiegato che rivendicasse il rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa per fatti inerenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli “ha natura di diritto soggettivo in quanto condizionata dalla ricorrenza di puntuali condizioni, normativamente previste, quali: 1) l'esistenza di una connessione dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
2) l'esistenza di una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente;
3) una valutazione di congruità da effettuarsi da parte dell'Avvocatura dello Stato” (si veda, ex multis, Cons. St., sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1681).

Questo anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 18 della l. 135/1997, esistendo un principio generale di rimborsabilità delle spese legali sopportate dal dipendente assolto da un qualsivoglia giudizio di responsabilità occorsogli per ragioni di servizio, anche in ossequio alla regola civilistica generale di cui all'art. 1720 comma 2 del cod. civ., dettata in tema di rapporti fra mandante e mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto ad esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incarico. Quest'ultima disposizione declina e traduce, a sua volta, un principio generale dell'ordinamento quale il divieto di locupletatio cum aliena iactura (così Cons. St., Comm. Spec., 6 maggio 1996, n. 4).

4.1. Pertanto, trattandosi del riconoscimento di un diritto soggettivo in materia di pubblico impiego contrattualizzato ai sensi del d.lgs. 165/2001, ai fini del riparto di giurisdizione non resta che applicare la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in base alla quale “ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il "petitum" sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ( ex plurimis, Sez. Un., n. 21545 del 2017;
n. 21522 del 2017;
n. 20939 del 2011).

Sul punto, di recente si veda Cons. St., sez. III, 13 giugno 2018 n. 3648, secondo la quale “ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, non occorre tener conto né della natura formale degli atti oggetto di impugnazione, né delle censure proposte in sede giurisdizionale, in quanto l'unico criterio rilevante è quello del petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi , ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscano manifestazione).

5. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, indicandosi il giudice ordinario quale giudice innanzi al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, cod. proc. amm..

Atteso il carattere meramente processuale della pronunzia, sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

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