TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202401943

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202401943
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401943
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 01943/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00250/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 250 del 2020, proposto da
G B, rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, piazzetta Da Re 5;



contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R D G, A I, N O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A I in Venezia, S. Marco 4091;
Regione Veneto, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 2019/620528 in data 10 dicembre 2019 e notificato il 16 dicembre 2019, con cui il Dirigente della Direzione Servizi al Cittadino – Settore Condono del Comune di Venezia ha diniegato la domanda (n. 62135/1/V) presentata dalla ricorrente per la sanatoria ex L. n. 326/2003 di opere eseguite su terreno sito in Venezia – Loc. Pellestrina censito al Fg. 7 mapp. 307 della Sez. Pellestrina e avente ad oggetto costruzione di magazzino ad uso residenziale (doc. 1); di ogni altro atto antecedente, concomitante e susseguente ed in particolare e per quanto occorra:

- del parere negativo della Commissione per la Salvaguardia di Venezia del 5 dicembre 2006 n. 21/06 (voto n. 10/1614) non noto e avverso al quale ci si riserva di proporre motivi aggiunti;

- della comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 in data 30 novembre 2007 prot. n. 2007/507619 (doc. 2).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2024 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, proprietaria di un piccolo appezzamento di terreno in Comune di Venezia, Località Pellestrina, Lungomare dei Murazzi (inscritto in Catasto Terreni Sez. Pellestrina al Fg. 7 mapp. 307), ha presentato, in data 9/12/2004, domanda di sanatoria (prot. n. 483774) relativa alla definizione degli illeciti edilizi ai sensi della l.n 326/2003 e della l.r. 11/2004, segnatamente per legittimare la “ costruzione di magazzino ad uso residenziale ” (opera così descritta nella documentazione presentata).

2. La sanatoria è stata denegata dal Comune sul rilievo che l’immobile ricade in ambito sottoposto a vincolo di tutela paesaggistica di cui al D.M. 26 marzo 1956 (“ Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'isola dì Pellestrina, sita nell'ambito del Comune dì Venezia ” ai sensi della l. n. 1497/1939), considerato che l’art. 3, comma 3, l. r. Veneto n. 21 del 2004 esclude la sanatoria per le opere che – come nella specie – comportino aumenti di volume negli ambiti vincolati e, inoltre, alla luce del parere contrario espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia.

3. Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe la ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 9 marzo 2020, deducendone l’illegittimità per le ragioni di cui si dà sinteticamente conto appresso:

- il comune avrebbe omesso di notificarle il preavviso di rigetto e lo stesso diniego definitivo, notificati ad altro soggetto, il di lei coniuge, formalmente non richiedente la sanatoria (sig. Ardit), con conseguente vizio insanabile dell'intera procedura, non essendo stata la ricorrente “ posta nelle condizioni di partecipare utilmente al procedimento ” (motivi sub I e II);

- il Comune avrebbe errato in quanto sull’immobile oggetto di condono non graverebbe alcun vincolo, nemmeno quello paesaggistico di cui al D.M. 26 marzo 1956 perché asseritamente superato, ai sensi dell’art. 1 bis e dell’art. 1 quinquie s, l. n. 431/85, dall’adozione e approvazione sia del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.R.C.), sia del Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (P.A.L.A.V., quest’ultimo con delibera regionale n. 70 del 9 novembre 1995) (motivo sub III);

- dovendosi ritenere esclusa l’esistenza di un vincolo sull’immobile oggetto di intervento, si sarebbe formato il silenzio assenso sulla domanda di condono e i provvedimenti di diniego sarebbero conseguentemente illegittimi; anche nell’ipotesi di ritenuta sussistenza del vincolo, il silenzio assenso si sarebbe comunque formato sulle opere meramente interne e su quelle giudicate compatibili con il vincolo stesso (motivo sub IV);

- gli atti e provvedimenti impugnati dovrebbero ritenersi comunque illegittimi, in quanto il parere per la sanatoria ai sensi dell’art. 32, l. n. 47 del 1985 è stato espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, organo incompetente perché l’art. 1, l. r. Veneto 6 marzo 1984, n. 11 (poi

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