TAR Milano, sez. II, sentenza 2019-11-04, n. 201902295
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Pubblicato il 04/11/2019
N. 02295/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2013, proposto da
- C L e M A C, rappresentati e difesi dall’Avv. R B ed elettivamente domiciliati in Milano, Via Savaré n. 1, presso lo studio dell’Avv. I P;
contro
- il Comune di Gavirate, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. M C ed elettivamente domiciliato in Milano, Via C. G. Merlo n. 1, presso lo studio dell’Avv. M B;
per l’annullamento
- del permesso di costruire n. 25 del 15 maggio 2012, nella parte in cui è stato assoggettato a contributo concessorio l’intervento di ristrutturazione di edificio unifamiliare;
- nonché di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso, e segnatamente, ove occorrer possa, dell’avviso di emanazione del permesso di costruire, sempre nella parte in cui assoggetta a contributo concessorio l’intervento di completamento;
- del provvedimento comunale prot. 9953 del 31 ottobre 2012, recante il rigetto della domanda di restituzione oneri concessori;
- nonché del provvedimento comunale prot. n. 11459 del 26 novembre 2012, recante il rigetto del sollecito di restituzione oneri, nonché dell’art. 14, punti 7 e 8, delle N.T.A. del P.R.G., ove interpretati nel senso di ritenere “edificio unifamiliare” solamente un edificio isolato;
- e per l’accertamento dell’indebito percepimento da parte del Comune dell’importo complessivo di € 6.536,30, di cui € 3.113,92 a titolo di oneri di urbanizzazione e € 3.422,38 a titolo di costo di costruzione;
- e per la condanna del Comune di Gavirate alla restituzione della somma di € 6.536,30 corrisposta dai ricorrenti, oltre ad interessi dal giorno del pagamento (11 giugno 2012) al giorno della restituzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gavirate;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 24 settembre 2019, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 8 febbraio 2013 e depositato il 7 marzo successivo, i ricorrenti hanno impugnato, tra l’altro, il permesso di costruire n. 25 del 15 maggio 2012, nella parte in cui è stato assoggettato a contributo concessorio l’intervento di ristrutturazione di edificio unifamiliare, ed hanno chiesto l’accertamento dell’indebito percepimento da parte del Comune dell’importo complessivo di € 6.536,30, di cui € 3.113,92 a titolo di oneri di urbanizzazione e € 3.422,38 a titolo di costo di costruzione, e la sua conseguente restituzione.
I ricorrenti sono proprietari di un edificio unifamiliare residenziale sito in Gavirate (VA), Frazione Ca’ de Monti n. 5, composto da tre vani, oltre cucina e servizi, aderente su due lati perimetrali ad altro fabbricato di proprietà di terzi, sebbene risulti autonomo. Nella primavera del 2012 i ricorrenti hanno presentato una istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia del predetto fabbricato, che l’Amministrazione, in data 15 maggio 2012, ha accolto, rilasciando il richiesto permesso, dietro pagamento di € 3.113,92 a titolo di oneri di urbanizzazione ed € 3.422,38 a titolo di costo di costruzione, pari a complessivi € 6.536,30 di contributo di costruzione. Successivamente al pagamento dei predetti importi, ossia in data 12 ottobre 2012, i ricorrenti ne hanno chiesto la restituzione, poiché l’intervento di ristrutturazione di un edificio unifamiliare sarebbe esente da contributi concessori ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. b, del D.P.R. n. 380 del 2001. In data 31 ottobre 2012, il Comune ha negato il rimborso sul presupposto che l’art. 14 delle N.T.A., al punto 7, stabilirebbe che solo per le costruzioni coperte isolate sarebbe ammessa l’esenzione, mentre non risulterebbe applicabile laddove, come nella fattispecie de qua, si tratti di edificio non isolato. Dopo un’ulteriore comunicazione inviata per conto dei ricorrenti e finalizzata a contestare l’assunto comunale, è stata adottata la nota del 26 novembre 2012, che ha confermato il diniego di esenzione, in assenza dei suoi presupposti applicativi.
Assumendo l’illegittimità delle predette determinazioni e delle presupposte N.T.A., i ricorrenti hanno eccepito la violazione dell’art. 17, comma 3, lett. b, del D.P.R. n. 380 del 2001, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e l’indebito percepimento di somme.
Inoltre sono stati dedotti la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per motivazione errata, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gavirate, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 24 settembre 2019, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO