TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto cautelare 2020-07-27, n. 202000153

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto cautelare 2020-07-27, n. 202000153
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202000153
Data del deposito : 27 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2020

N. 00347/2020 REG.RIC.

N. 00153/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00347/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 347 del 2020, proposto da:
Associazione Amici della Musica N. A. Manfroce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L B, G R e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;

nei confronti

Polis Cultura Cooperativa di Promozione Culturale Arl, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Determinazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria - Settore 6 - Sviluppo economico Registro Generale n° 708/2020 del 18.03.2020: “riparto economie contributi associazioni culturali anno 2018 - giusta delibera sindacale n°156/2019”, in particolare nella parte in cui prevede, tra l'altro “di autorizzare il Settore Servizi Finanziari, Tributi e Partecipate ad emettere mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 71.293,75 (settantunomiladuecentonovatrate/75) a favore delle associazioni riportate nel prospetto allegato, con accredito sui conti correnti già comunicati dai soggetti beneficiari al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art 3 della legge n° 136 / 2020”, e di ogni altro provvedimento connesso, precedente e consequenziale, anche endo-procedimentale, come, in particolare, la Delibera n°22 del / 2019 del Sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, nella parte in cui prevede: “in parziale riforma del piano di riparto di cui alla delibera n° 111/ 2018, contestualmente evidenziando i criteri, con nota prot. 17878 del 11.02.2018, ha trasmesso il nuovo piano di riparto dei contributi già assegnati alle Associazioni culturali già individuate con la predetta Delibera Sindacale n° 111/ 2018, elaborato tenendo conto dei criteri logico decisionali, condivisi con il Dirigente del Settore Proponente e di seguito meglio specificati:

- assegnazione di un contributo a tutte le associazioni ammesse dalla commissione di valutazione all'uopo nominata;

- assegnazione di un importo minimo pari ad Euro 500,00 a tutte le associazioni ammesse a contributo, salva la circostanza di una richiesta di importo inferiore;

- rivalutazione degli importi richiesti, riportandoli se superiori, nella misura regolamentare massima del 75% del progetto ammesso a contribuzione;

- calcolo dell'importo del contributo concesso ottenuto moltiplicando l'importo richiesto per il coefficiente che scaturisce dalla seguente formula: coefficiente = (max punteggio attribuibile) x (punteggio ottenuto: (10.000) - arrotondamento per difetto degli eventuali decimali. Il coefficiente verrà ridotto di un punto decimale (0,10) a causa della minore disponibilità sullo stanziamento del connesso capitolo di spesa (€.500.000,00), rispetto all'ammontare complessivo delle richieste di contributo (€.2.339.960,00).

Visti il ricorso depositato, con i relativi allegati, in data 24 luglio 2020;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che sono stati depositati, a corredo del ricorso, solo i primi due dei sedici documenti indicati nel foliario e, comunque, non è stato ancora prodotto l’atto impugnato;

Rilevato, altresì, che la parte ricorrente si è limitata a formulare una sintetica richiesta di misura cautelare che comprende “la fissazione ravvicinata del merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 cpa, al fine di tutelare efficacemente gli interessi della ricorrente, se non la sospensione dell’efficacia dei provvedimento impugnato, inaudita altera parte, che espressamente si richiede” (p. 13 ricorso);

Considerato che, a sostegno della predetta richiesta, la parte riferisce generiche difficoltà economiche e a rispettare contratti e piani pagamento in corso, senza tuttavia adeguatamente documentare e articolare la sussistenza di una specifica situazione di estrema gravità ed urgenza, scaturente dalla determina n. 708/2020 e tale da giustificare un intervento cautelare inaudita altera parte , prima della trattazione in camera di consiglio che può essere fissata sin d’ora alla data del 9 settembre 2020;

Ritenuto, pertanto, che – fatta salva l’ulteriore verifica, in sede collegiale, sulla completezza e ritualità delle notifiche – l’istanza deve essere respinta;

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