TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-20, n. 202317232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-20, n. 202317232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317232
Data del deposito : 20 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2023

N. 17232/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06376/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6376 del 2017, proposto da
RAI - Radio Televisione Italiana, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati A G ed E P, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Borghese n. 3, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

AGCom – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12



per l'annullamento

- della delibera n. 55/17/CSP adottata nella seduta del 30 marzo 2017 e comunicata alla ricorrente in data 28 aprile 2017, con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha accertato la violazione dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 177/05 in relazione alle disposizioni di cui al par. 3.1 del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, in combinato disposto con l’art. 34, comma 6, del D.Lgs. 177/05, asseritamente realizzata dalla RAI S.p.A. a seguito della diffusione della puntata del telefilm poliziesco “Squadra speciale Lipsia”, intitolata “Vuoto di memoria” ed ha pertanto irrogato nei confronti della società la sanzione pecuniaria di 75.000 Euro;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al predetto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCom;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2023 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Contesta parte ricorrente la delibera indicata in epigrafe, con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ingiunto a RAI, nella qualità di emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Due – in relazione ad un episodio (intitolato “Vuoto di memoria”) della serie televisiva “Squadra speciale Lipsia”, trasmesso il giorno 24 settembre 2016 – il pagamento della sanzione amministrativa di € 75.000,00, a fronte della riscontrata violazione dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 177 del 2005, in relazione alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Media e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. Deduce RAI avverso la gravata determinazione i seguenti argomenti di censura:

2.1) Eccesso di potere per genericità ed indeterminatezza, in relazione alla mancata individuazione delle scene contestate;

2.2) Eccesso di potere per travisamento nonché per difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che le valutazioni operate dall’Autorità, con riferimento a cinque scene (recanti contenuti sessuali e di violenza) trasmesse nel corso del suindicato episodio della serie televisiva, non sarebbero appropriate, in relazione alla configurazione che di esse potrebbe essere operata da un minore (nei cui confronti è predisposta la tutela); soggiungendosi, sul punto, che la durata delle inquadrature è complessivamente inferiore rispetto a quanto dalla stessa AGCom rilevato (un minuto);

2.3) Erronea ricognizione delle risultanze istruttorie. Eccesso di potere nella figura sintomatica del travisamento dei fatti e della carenza di motivazione. Difetto di istruttoria, in quanto le scene del telefilm sono coerenti con la narrazione propria del genere poliziesco e giustificate dallo svolgimento dell’episodio; né rivelano alcun intento apologetico, rispetto al consumo di sostanze stupefacenti ed alcol, ovvero con riferimento ai contenuti sessuali rappresentati;

2.4) Errore di fatto. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione , in quanto l’Autorità non ha fornito una rigorosa dimostrazione dello specifico e concreto pregiudizio che la messa in onda dell’episodio in questione avrebbe cagionato nei confronti dei minori;

2.5) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, della l. 689/81 e della delibera AGCom n. 265/15/CONS. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in ragione dell’asserita sproporzione della sanzione inflitta.

3. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si è costituita in giudizio, con memoria di mero stile, in data 10 novembre 2023; ed ha, con memoria depositata in atti alla data del 15 novembre 2023, controdedotto rispetto alle doglianze articolate con l’atto introduttivo del giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.

Rileva il Collegio, quanto al suindicato scritto difensivo, come il relativo deposito in atti sia avvenuto ben oltre il termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., ancorché dimezzato in quanto la presente controversia rientra nel novero di quelle contemplate dall’art. 119 dello stesso codice.

Va, quindi, accolta la richiesta dalla ricorrente esplicitata a verbale in occasione dell’odierna pubblica udienza di trattazione, relativa alla preclusa considerazione, ai fini della decisione della causa, dei contenuti della memoria di cui trattasi.

4. La controversia viene trattenuta in decisione all’udienza pubblica di smaltimento del 17 novembre 2023.

5. Va in primo luogo precisato come l’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 177 del 2005, nella formulazione ratione temporis applicabile nella specie, stabilisse che “ nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 34, nonché all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni,

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