TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-04-08, n. 202406809

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-04-08, n. 202406809
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406809
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 06809/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01254/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Tvp Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D S, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via Vodice n. 7, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;



nei confronti

La Nuova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Chiara Tortorella, Jacopo Nardelli, Pierpaolo Mastromarini, Francesco Ciampa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del D.M. del Ministro per lo Sviluppo Economico del 12 ottobre 2020, pubblicato nella G.U.R.I. Serie generale n. 279 del 9 novembre 2020, recante “ Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche ”, nelle parti in cui interpreta il richiamo “ alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ” contenuto nell’art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020) come riferito alle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale a carattere commerciale e comunitario nonché delle emittenti radiofoniche commerciali e comunitarie approvate e pubblicate nel 2020 per l’erogazione delle risorse del Fondo per il Pluralismo e l’Innovazione dell’Informazione ai sensi dell’art. 1, comma 163, della legge 208/2015;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, inclusi il decreto direttoriale del 13 novembre 2020 e relativi allegati, le successive graduatorie finali contenenti gli elenchi degli importi assegnati a ogni richiedente, nonché le risposte ai quesiti più frequenti;

nonché, ove occorra, previa disapplicazione dell’art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020), rubricato “Fondo emergenze emittenti locali”;

quanto ai motivi aggiunti:

- del D.M. del Ministro per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2021, in G.U.R.I. Serie generale n. 249 del 18 ottobre 2021, recante “ Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, ai sensi dell’articolo 195 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 per l’anno 2021 ”, nelle parti in cui interpreta il richiamo “ alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ” contenuto nell’art. 195 co. 1 del D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 77/2020) come riferito alle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale a carattere commerciale e comunitario nonché delle emittenti radiofoniche commerciali e comunitarie approvate e pubblicate nel 2020 per l’erogazione delle risorse del Fondo per il Pluralismo e l’Innovazione dell’Informazione ai sensi dell’art. 1, comma 163, della legge 208/2015;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ivi inclusi il decreto direttoriale del 21 ottobre 2021 e relativi allegati e gli atti di attribuzione dei fondi;

nonché, ove occorra, previa disapplicazione dell’art. 195 comma 1 del D.L. 34/2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della controinteressata La Nuova S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso all’esame del Collegio parte ricorrente si duole del criterio con cui il MISE, con il D.M. 12 ottobre 2020 oggetto di impugnazione, ha stabilito, in relazione all’annualità 2019, di attribuire i contributi finanziari straordinari previsti dall’art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020) in favore delle radio e delle tv locali che avrebbero trasmesso messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria da Covid 19.

I.1 Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:

“1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020; della Legge n. 241/1990; degli art. 24 e 97 Cost. Eccesso di potere per errore di fatto e di diritto, perplessità e/o illogicità, contraddittorietà intrinseca e con precedenti provvedimenti, disparità di trattamento, travisamento, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, motivazione apparente”.

Si duole con il citato motivo di gravame la parte ricorrente della circostanza per la quale con il D.M. 12 ottobre 2020 il MISE avrebbe assunto, quale criterio di attribuzione dei contributi finanziari straordinari a radio e alle tv locali per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria da Covid 19, la posizione assunta da ciascun operatore nelle graduatorie relative ai contributi di cui al D.P.R. n.146/2017, approvate ad aprile 2020 e riferite alle domande presentate entro il 28 febbraio 2019, anziché le graduatorie approvate in data 4 agosto 2021 e facenti riferimento alle domande presentate al 28 febbraio 2020.

Tanto avrebbe determinato, in tesi, la violazione dell’art. 195, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020) rubricato “ Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali ”, che, nel prevedere il contributo straordinario per cui è causa, stabilisce: “ Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ” e che, sempre in tesi, andrebbe interpretato nel senso di riferirsi alle graduatorie (quelle per l’annualità 2020) formate sulla base dei requisiti posseduti dagli operatori nel 2019, e non delle domande presentate nel 2019.

Infatti, mentre le graduatorie approvate ad aprile 2020, facendo riferimento alle domande presentate al 28 febbraio 2019, si baserebbero su requisiti occupazionali e di fatturato delle emittenti partecipanti all’assegnazione dei contributi ordinari riferiti alle annualità 2017-2018, le graduatorie approvate il 4 agosto 2021, facendo riferimento alle domande presentate il 28 febbraio 2020, si baserebbero sui requisiti occupazionali e di fatturato riferiti alle annualità 2018-2019 e dunque all’anno 2019 richiamato nel citato articolo 195.

La scelta del Ministero di avere riguardo alle graduatorie relative all’anno 2019 ed approvate ad aprile 2020, nelle quali la ricorrente risultava collocata in centoundicesima posizione, avrebbe determinato, secondo la prospettazione ricorsuale, un pregiudizio in termini di contrazione del contributo attribuito alla stessa per l’annualità 2019. Tanto a cagione del miglioramento della situazione occupazionale e di fatturato raggiunto dalla ricorrente nell’anno 2019 e della più favorevole collocazione conseguita nella graduatoria ex D.P.R. n. 146/2017 approvata il 4 agosto 2021, nella quale, in effetti, essa

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