TAR Venezia, sez. U, sentenza breve 2015-09-16, n. 201500991
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N. 00991/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01200/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1200 del 2015, proposto da:
P G F, D S, rappresentati e difesi dagli avv. M C, M P, E L, F A, con domicilio eletto presso F A in Mestre-Venezia, Via Torino, 125;
contro
Comune di Gazzo Veronese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. S B, N B, A S, con domicilio eletto presso A S in Venezia, San Polo, 2988;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 4239 del 18/6/2015, notificato in pari data, con il quale il Comune di Gazzo Veronese - Servizio Tutela Territorio ed Ambiente procedeva all'annullamento d'ufficio del permesso di costruire formatosi con il silenzio - assenso ai sensi dell'art. 20 c. 8 del D.P.R. n. 380/2001 in ordine alla pratica edilizia n. 016/14, concernente la demolizione di un fabbricato esistente su terreno di proprietà dei ricorrenti e la successiva ricostruzione di un nuovo edificio ad uso commerciale;del provvedimento prot. n. 4388 del 23/6/2015, notificato in pari data, inerente l'integrazione del suddetto annullamento d'ufficio;del provvedimento prot. n. 2913 del 4/5/2015, notificato in pari data, con il quale il Comune di Gazzo Veronese - Servizio Tutela Territorio ed Ambiente opponeva il diniego in ordine all'istanza di permesso di costruire di cui alla pratica edilizia n. 016/14;alla condanna del Comune di Gazzo Veronese, al risarcimento del danno subito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gazzo Veronese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2015 il Pres. G D N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato – prescindendo da ogni questione pregiudiziale - che l’art. 19 delle N.T.O. del Piano degli Interventi del Comune di Gazzo Veronese costituisce una norma speciale che, richiamando l’art. 31 L.R. 11/04, impone uno strumento attuattivo (PUA) per ogni intervento edilizio nella zona ZTO “D1” della quale si controverte, così che non trovano applicazione le norme generali, quali il precedente art. 6 NTO richiamato dal ricorrente, con previsione ritenuta legittima e congrua dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S. IV, 1.10.07, n. 5043;15.5.02, n. 2592) e tale da giustificare autonomamente i provvedimenti impugnati;
Considerato che può prescindersi dalla valutazione sulla formazione o meno del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruzione del ricorrente, in quanto l’auto-annullamento del silenzio-assenso era comunque legittimamente fondato sulla rimozione di un illecito amministrativo a carattere permanente;
Rilevato, infine, come il ricorrente abbia partecipato al procedimento de quo ;
Considerato che, in definitiva, il ricorso deve essere respinto e che le spese del giudizio seguono la soccombenza;