TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-04-26, n. 202104826

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-04-26, n. 202104826
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202104826
Data del deposito : 26 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2021

N. 04826/2021 REG.PROV.COLL.

N. 12252/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12252 del 2019, proposto da
Associazione Guide Turistiche Abilitate (“Agta”), I R, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato B D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;

contro

Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Parco Archeologico del Colosseo, non costituito in giudizio;

nei confronti

Consorzio Interuniversitario Cineca, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Sammarchi, Rodolfo Dolce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

PER ANNULLAMENTO, PREVIA TUTELA CAUTELARE

dell'Avviso Pubblico, reso noto in data 20/6/2019 sul profilo internet del Parco Archeologico del Colosseo – Ministero per i beni e le attività culturali (https://parcocolosseo.it/bandi_e_concorsi/), in data 20/06/2019, con cui è stata indetta la “Procedura di accreditamento guide turistiche presso il Parco archeologico del Colosseo anno 2019/2020”, dei relativi allegati A. (“guida accreditamento pac Colosseo”) e B. (“linee guida per la compilazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione sulla piattaforma integrata concorsi atenei - pica”), e di tutti gli atti ad esso presupposti, conseguenti o comunque connessi, tra i quali espressamente, per quanto occorra:

1. Il Capitolato prestazionale adottato dal Parco Archeologico del Colosseo – Ministero per i beni e le attività culturali, e sottoscritto dal R.U.P., Arch. Stefano Borghini, recante all'oggetto “assistenza informatica per attivazione, configurazione e gestione di un servizio on line per accreditamento guide turistiche e gestione di attestati digitali tramite sistema Open badge , costruzione di database per mantenimento e gestione dei contatti e servizio di comunicazione immediata di servizio o emergenza finalizzata alla gestione e monitoraggio dei flussi di pubblico e alla gestione degli accessi” (in prosieguo anche solo “Capitolato”), di cui alla delibera n. 6 del 1/12/2017, ignota alla ricorrente e anch'essa, per quanto occorra, qui espressamente impugnata;

2. Il contratto sottoscritto tra il Parco Archeologico del Colosseo – Ministero per i beni e le attività culturali e il

CINECA

Consorzio Interuniversitario (ignoto alla ricorrente) con cui è affidato a quest'ultimo il servizio relativo a quanto già riportato come oggetto del Capitolato, unitamente alle procedure e agli atti di selezione del contraente e di affidamento del servizio, che restano al momento ignoti alla ricorrente, e alla determina a contrarre n. 343 del 21/12/2018;

3. L'atto di nomina a altro responsabile del trattamento, sottoscritto dal Parco Archeologico del Colosseo – Ministero per i beni e le attività culturali e il CINECA, rep n. 33/2019;

4. Per quanto occorra, le note del Parco Archeologico del Colosseo – Ministero per i beni e le attività culturali, prot. n. 4022 del 28/8/2019, prot. n. 3904 del 13/8/2019 e prot. n. 3906 del 13/8/2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Interuniversitario Cineca e di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 2 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137/2020, conv. in legge 176/2020, la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


La ricorrente premette di essere un’associazione sindacale di categoria di rilievo nazionale e di agire a tutela degli interessi dei suoi iscritti, guide turistiche abilitate allo svolgimento della professione ed esercenti la medesima attività, la cui Presidente agisce in giudizio, nella qualità ed in proprio, in quanto guida munita di titolo rilasciato dalla Provincia di Roma in data 12/11/2001 ed iscritta all’elenco delle guide turistiche nazionali tenuto dalla Regione Lazio.

Costituisce oggetto di impugnativa l’Avviso Pubblico in epigrafe nella parte in cui subordina il rilascio del pass “saltafila” - che consente, per tutta la sua validità, alle guide turistiche l’accesso gratuito “diretto” al Parco archeologico del Colosseo senza dover passare per le code che si formano per accedere alla biglietteria – alla registrazione mediante un’apposita piattaforma, attivata per un periodo breve e con aggiornamento solo biennale, secondo una procedura che consente il rilascio del titolo unicamente a coloro che forniscono informazioni e dati ultronei rispetto a quelli prescritti per beneficiare dell’accesso gratuito e che consentano di accedere a servizi” facoltativi” di formazione, prevedendo, altresì, la creazione di un gruppo di guide “specializzate”, appositamente formate, titolari di un ulteriore titolo, messo a disposizione del pubblico sul sito del Monumento e “spendibile” dalle guide nelle relative attività pubblicitarie.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ MANIFESTE – INADEGUATEZZA DELLA DEFINIZIONE DI UN TERMINE PER LA DOMANDA FINALIZZATA A CONSEGUIRE IL PASS – INCOERENZA TRA MEZZI E FINI – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA FRUIZIONE DI UN DIRITTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 103 DEL D.LGS. 22/1/2004 N. 42, ART. 103, DEL D.M. 11/12/1997 N. 507, ART. 4 E DEL R.D.L. 18/1/1937, ART. 12.

Con il primo motivo si contesta l’articolazione temporale del sistema di accreditamento, che consente di presentare la domanda di pass solo nel periodo in cui è attivata la piattaforma d‘accesso al sistema (inizialmente per la durata di poco più di un mese, poi allungato a tre mesi), prevedendo il rinnovo solo ogni due anni, anziché consentirne l’aggiornamento permanente, man mano che gli aspiranti al titolo conseguono l’abilitazione, oppure, se abilitate, decidono di munirsi del predetto tessserino al fine di operare sulla piazza romana. In tal modo si restringe illegittimamente la possibilità di esercitare la professione all’interno del Colosseo alla sola cerchia dei professionisti in possesso del pass saltafila, escludendovi quelli che, pur avendo maturato i requisiti di abilitazione ed iscrizione all’albo, non potrebbero presentare la richiesta. A favore di questi avrebbero dovuto essere previste periodiche riaperture dei termini di presentazione della domanda, scadenzando la riattivazione della piattaforma con finestre temporali a distanza ‘ragionevole’, in modo da rendere compatibili con le esigenze organizzative dell’Amministrazione (ove ritenuta indispensabile per l’accertamento dei requisiti), con il diritto di accesso riconosciuto a tutte le guide in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale di guida turistica ed iscritti nei relativi elenchi dall’art. 103 del D.Lgs. n. 42/04, art. 12 del R.D.L. n. 448/1937, art. 4 del D.M. 502/97, oltre che l’efficacia nazionale dell’abilitazione professionale introdotta dall’art. 3 del D.Lgs. n. 97/2013. In violazione della disciplina in materia soprarichiamata, l’Avviso impugnato introduce una discriminazione – determinata dal dato temporale in questione – tra guide che abbiano fatto in tempo a presentare la domanda nel termine predetto e le altre cui viene imposto di attendere due anni per conseguire il beneficio del pass saltafila, impedendo loro l’esercizio del diritto di prestare servizio nel Parco Archeologico del Colosseo alle medesime condizioni delle prime che possono fruire da subito di tale pass . Si tratta di un termine eccessivamente lungo e comunque irragionevole in quanto non risponde ad alcuna apprezzabile esigenza organizzativa della PA, dato che, una volta superata la fase iniziale della gestione dell’impianto del sistema (in cui perverranno numerose domande), l’aggiornamento della banca dati mediante l’inserimento dei (pochi) nuovi iscritti dovrebbe risultare molto più rapito (l’attività non è particolarmente complessa, dato che per accertare il possesso dell’abilitazione professionale autocertificata dall’istante è sufficiente contattare l’Amministrazione presso cui il richiedente è iscritto;
peraltro al riguardo la ricorrente sostiene che il costo del servizio previsto dal §6 del Capitolato prestazionale per la verifica dei requisiti di accesso, per €5.500/mese, per un totale di €16.500, consentirebbe di cadenzare almeno ogni quadrimestre la verifica dei titoli esibiti).

2) ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI –

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO UE

2016/679 DEL

PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO DEL

27/4/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI (IN G.U.C.E. L 119/1 DEL 4/5/2016) – VIOLAZIONE DEL D.LGS. 30/6/2003, N. 196 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 103 DEL D.LGS. 22/1/2004 N. 42, ART. 103, DEL D.M. 11/12/1997 N. 507, ART. 4, DEL R.D.L. 18/1/1937, ART. 12 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’ E DI BUON ANDAMENTO – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO.

Con il secondo motivo si denuncia lo sviamento di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nel richiedere agli istanti di fornire, al fine di beneficiare di servizi asseritamente “facoltativi”, informazioni ultronee (curriculum, titoli di studio e voto, lingue straniere, committenti abituali etc), che però, se non rese compilando i relativi campi, non consentirebbero la conclusione della procedura sulla piattaforma PICA. Secondo la ricorrente sarebbe un adempimento illegittimamente imposto, in violazione della normativa in materia, che prescrive per l’accesso gratuito ai monumenti esclusivamente il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del D.M. 507/97, regolamento adottato di attuazione dall’art. 103 del D.Lgs. n. 42/2004. La registrazione di tali dati nelle piattaforme Bestr e Build Communication , come condizione per il rilascio del tesserino in contestazione inoltre comporta la violazione del regolamento UE n. 2016/679 sui dati personali, in particolare del principio di «minimizzazione dei dati» (adeguati, pertinenti e limitati allo stretto “necessario” rispetto alle finalità perseguite) e del consenso del titolare dell'interessato (che non è possibile rendere liberamente dato che il sistema blocca la procedura di registrazione della domanda sulla piattaforma qualora non vengano compilati i campi relativi alle informazioni e dati in contestazione).

3) ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI –

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