TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-11-03, n. 202302460
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Testo completo
Pubblicato il 03/11/2023
N. 02460/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01719/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Iss Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 90919200-4, 24513000-3, rappresentata e difesa dagli avvocati P M, S C, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Irpiniambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Grattacaso S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Della Rosa, Luisa Alessandria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto di aggiudicazione di Irpiniambiente s.p.a. n. 175 del 22.08.2022 con il quale la S.A. aggiudicava a Grattacaso s.r.l. il “servizio di pulizia dei locali ed uffici delle sedi operative ed amministrative in gestione alla società Irpiniambiente s.p.a. suddivisa in lotti per la durata di 36 mesi;
- dell'atto di trasmissione di Irpiniambiente s.p.a. prot. N. 9775 del 06.09.2022;
- di ogni verbale della Commissione sia esso in seduta pubblica o riservata, allo stato non conosciuto;
- del provvedimento del R.U.P. prot. n. 8835 del 04.8.2022, allo stato non conosciuto;
- di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto e comunque lesivo degli interessi fatti valere;
- nonché per la declaratoria di inefficacia, in via retroattiva, del contratto eventualmente sottoscritto con l'aggiudicataria e per il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, dichiarandosi sin d'ora la ricorrente disponibile al subentro;
- nonché, in via di estremo subordine, per il risarcimento del danno.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Iss Italia S.r.l. il 28/4/2023:
- del decreto di aggiudicazione di Irpiniambiente s.p.a. n. 175 del 22.08.2022 con il quale la S.A. aggiudicava a Grattacaso s.r.l. il “servizio di pulizia dei locali ed uffici delle sedi operative ed amministrative in gestione alla societa' Irpiniambiente s.p.a. suddivisa in lotti per la durata di 36 mesi; - dell'atto di trasmissione di Irpiniambiente s.p.a. prot. N. 9775 del 06.09.2022;
- di ogni verbale della Commissione sia esso in seduta pubblica o riservata;
- del provvedimento del R.U.P. prot. n. 8835 del 04.8.2022;
- del verbale di verifica dell'offerta anomala, di protocollo e data non certi;
- del verbale di presa d'atto della verifica dell'offerta anomala, privo di protocollo, del 03.08.2022, data non certa;
- di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto e comunque lesivo degli interessi fatti valere;
- nonché per la declaratoria di inefficacia, in via retroattiva, del contratto eventualmente sottoscritto con l'aggiudicataria e per il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, dichiarandosi sin d'ora la ricorrente disponibile al subentro;
- nonché, in via di estremo subordine, per il risarcimento del danno;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Irpiniambiente S.p.A. e di Grattacaso S.r.l. Unipersonale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Irpiniambiente s.p.a. ha indetto procedura aperta per l’affidamento del “ servizio di pulizia dei locali ed uffici delle sedi operative ed amministrative in gestione alla società Irpiniambiente s.p.a. suddivisa in lotti per la durata di 36 mesi ” da affidarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un importo a base d'asta, al netto dell'opzione di proroga e degli oneri per rischi da interferenza, pari a € 890.204,69 oltre IVA (di cui € 509.587,14 per il lotto 2, di odierno interesse).
All’esito della gara, ISS Italia, odierna ricorrente, è risultata seconda classificata per il lotto 2, mentre si è collocata al primo posto in graduatoria Grattacaso, alla quale, previo positivo esperimento della verifica di anomalia, la commessa è stata aggiudicata con decreto n. 175 del 22.08.2022.
In esito ad apposita istanza di accesso formulata da ISS Italia, la stazione appaltante ha parzialmente accolto la richiesta ostensiva “ ferma l’impossibilità di procedere all’ostensione dell’offerta tecnica nella sua interezza, escludendo dalla stessa le parti dell’offerta tecnica da intendersi segretate per come indicato e specificato dai controinteressati ”.
2. Con ricorso notificato il 30 settembre 2022 e depositato il successivo 14 ottobre, ISS Italia è insorta avverso l’aggiudicazione, il parziale diniego di ostensione e gli ulteriori atti in epigrafe specificati, articolando a sostegno del gravame i seguenti motivi, appresso sintetizzati:
“ I Motivo: violazione dell’art 36, 3° Cost., art. 2109 c.c., artt. 30, 50, 95 e 97 D.lgs n. 50/2016, violazione degli artt. 36 e 37 del D.Lgs n. 81/2008, violazione dell’accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 repertorio atti n.221 del 21/12/2011, violazione degli artt. 13, 14, 15 del capitolato speciale d’appalto; istruttoria insufficiente, perplessità, illogicità manifesta” : l’offerta economica è insostenibile, atteso che il costo medio orario della manodopera, pari a € 15,11, risulta nettamente inferiore a quello risultante dalle tabelle ministeriali;
“ II Motivo: violazione e falsa applicazione art. 53 d. lgs. 50/2016, art. 22 l 241/1990, art. 24 Cost.; assente o insufficiente motivazione; erroneità, illogicità, perplessità ”: il diniego di accesso è illegittimo; la stazione appaltante si è passivamente appiattita sull’opposizione della controinteressata, senza operare il corretto bilanciamento tra gli interessi in gioco.
3. Si sono costituiti Irpiniambiente e Grattacaso, che hanno insistito per il rigetto del ricorso.
4. In data 11 novembre 2022 la ricorrente ha proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. avverso il silenzio rigetto formatosi sulla nuova istanza di accesso formulata il 20 settembre 2022, volta ad acquisire copia integrale “ di tutti i verbali di gara… dell’istruttoria espletata dal RUP prot. n. 8835 del 04.8.2022…del verbale di valutazione delle giustificazioni dell’anomalia dell’offerta fornite dalla controinteressata…dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate dalla società Grattacaso S.r.l.; provvedimento con il quale Irpiniambiente S.p.a. ha ritenuto accoglibile il diniego di ostensione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica….provvedimento con il quale Irpiniambiente S.p.a. dà contezza delle motivazioni poste a fondamento della disposta esecuzione anticipata del contratto ”.
5. In data 16 dicembre 2022 Irpiniambiente ha depositato agli atti di causa il progetto e i “ giustificativi della ricorrente ” ( recte , della controinteressata) non oscurati.
6. Con memoria del 22 dicembre 2022 la ricorrente ha insistito per ottenere l’accesso alla documentazione non ostesa (documentazione amministrativa, offerta economica, verbale di gara n. 6, atti del RUP sul procedimento di verifica dell’offerta anomala), censurando l’incongruità dell’offerta anche in