TAR Milano, sez. IV, sentenza 2011-07-05, n. 201101783

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2011-07-05, n. 201101783
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201101783
Data del deposito : 5 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02388/2008 REG.RIC.

N. 01783/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02388/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2388 del 2008, proposto da:
I R E S M, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Montevideo, 5;

contro

Ministero degli Affari Esteri, Consolato Generale D'Italia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Milano, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento del Consolato Generale D'Italia in Alessandria d’Egitto del 22.5.2008 di rigetto del visto d'ingresso in favore del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che aveva rigettato la richiesta di visto di ingresso in Italia per motivo di lavoro autonomo poiché l’attività di muratore segnalata dallo stesso non era considerata come attività prevista dal D.P.C.M. che fissava i flussi per l’ingresso in Italia di lavoratori autonomi.

Il ricorso si articola su tre motivi di ricorso.

Il primo contesta la violazione dell’art. 3 L. 241\90 e dell’art. 5 D.P.C.M. 30.10.2007 oltre all’eccesso di potere per erroneità della motivazione, contraddittorietà tra atti e travisamento dei fatti.

Il D.P.C.M. 30.10.2007 nell’indicare le categorie dei lavoratori non comunitari che possono far ingresso per motivi di lavoro autonomo fa riferimento tra l’altro a “ imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana ” e non si capisce perché l’attività di muratore esercitata in forma autonoma con un minimo di organizzazione non dovrebbe rientrare nel novero delle attività imprenditoriali anche perché la Camera di Commercio così l’ha qualificata.

Il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione sotto altro profilo poiché non è stato dato conto dei criteri seguiti per effettuare la valutazione comparativa tra l’interesse pubblico al controllo dei nuovi ingressi e l’interesse del ricorrente ad esercitare la sua attività lavorativa.

Il terzo motivo eccepisce la violazione degli artt. 7 e 10 bis L. 241\90 poiché non sono stati dati gli avvisi previsti dalle norme sopraccitate.

Il Ministero degli Esteri si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 18.11.2008 accoglieva l’istanza di sospensione del provvedimento poiché l’attività sembrava astrattamente riconducibile a quella imprenditoriale.

Il Consiglio di Stato con ordinanza del 5.5.2009 riformava la decisione poiché il ricorrente non aveva dato prova di avvalersi anche di una minima organizzazione.

Il ricorso non è fondato.

Dalla informativa del Consolato italiano in Alessandria d’Egitto risulta che il ricorrente è in possesso di un diploma tecnico per l’Agricoltura, non ha dimostrato di avere a disposizione un’organizzazione che possa qualificare l’attività come imprenditoriale.

Inoltre il decreto che autorizza i flussi di lavoratori autonomi parla di attività imprenditoriali di interesse nazionale e appare difficile ritenere che intraprendere un’attività edile anche se in forma imprenditoriale sia di interesse nazionale.

L’attestazione della Camera di Commercio è ininfluente sul punto poiché essa si limita ad affermare che l’attività di muratore si può esercitare anche in forma imprenditoriale, ma ciò non dimostra che il ricorrente era fornito dei mezzi per una gestione in tale forma ( a prescindere dall’interesse nazionale della stessa ).

Inoltre la violazione dell’art. 7 non sussiste poiché il procedimento è iniziato su impulso di parte e non vi era necessità di alcun avviso di avvio del procedimento, mentre il mancato preavviso di rigetto non è rilevante ex art. 21 octies L. 241\90 poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Le spese possono essere compensate in virtù della particolarità della vicenda.

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