TAR Genova, sez. I, sentenza 2009-11-23, n. 200903440

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2009-11-23, n. 200903440
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 200903440
Data del deposito : 23 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01330/2004 REG.RIC.

N. 03440/2009 REG.SEN.

N. 01330/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2004, proposto da D D G, rappresentato e difeso dagli avv.ti A M e P R, con domicilio eletto pressoil primo in Genova, via Corsica, 2/11;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale Arma CC, Comando Regione Carabinieri Liguria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Genova, domiciliata per legge in Genova, viale Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, di provvedimento recante costituzione in mora ai fini di restituzione indennità continuativa di missione speciale e di prima sistemazione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Arma CC;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Regione Carabinieri Liguria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009 il dott. Santo Balba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

DIRITTO

Alla pubblica udienza odierna il difensore della società ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse al ricorso e alla sua decisione e ne ha chiesto la relativa declaratoria;

Atteso quanto sopra, e ritenuto che della sopravvenuta carenza di interesse come sopra rappresentata può essere dato atto, dichiarando il ricorso improcedibile con spese compensate;

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