TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-12-17, n. 201800698

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-12-17, n. 201800698
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201800698
Data del deposito : 17 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/12/2018

N. 00698/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00259/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 259 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da B.n.l. – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C e P C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Fallone in Campobasso, via Piave, n. 101,

contro

Camera di Commercio del Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G D P e M C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio eletto presso lo studio Antonio Ferri in Campobasso, corso Giuseppe Mazzini, n. 112;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il provvedimento di ammissione di Intesa Sanpaolo S.p.A. alla procedura di gara per “ l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Camera di Commercio del Molise e degli organismi collegati ”;
2) la Determinazione n. 67/2018, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
3) tutti i verbali delle sedute della commissione di gara, ivi comprese quelle del 26.3.2018, del 7.5.2018, del 9.5.2018 e del 29.5.2018;
4) ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la determinazione del Segretario Generale n. 35 del 27/03/2018, nella parte in cui Intesa Sanpaolo S.p.A., a seguito della manifestazione di interesse, è stata ammessa a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016;
nonché per la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.A.;
per il conseguimento della aggiudicazione e per il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BNL S.p.A. il 19.10.2018, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) il provvedimento di ammissione di Intesa Sanpaolo S.p.A. alla procedura di gara per “ l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Camera di Commercio del Molise e degli organismi collegati ”;
2) la Determinazione n. 67/2018, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
3) tutti i verbali delle sedute della commissione di gara, ivi comprese quelle del 26.3.2018, del 7.5.2018, del 9.5.2018 e del 29.5.2018;
4) ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la determinazione del Segretario Generale n. 35 del 27.3.2018, nella parte in cui Intesa Sanpaolo S.p.A., a seguito della manifestazione di interesse, è stata ammessa a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
5) il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., comunicato con nota del 21.09.2018;
6) la nota della

CCIAA

Molise del 21.09.2018;
7) il bando e del disciplinare di gara, con particolare riferimento al paragrafo 15;
nonché per la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.A.;
per il conseguimento dell'aggiudicazione, per il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Intesa Sanpaolo S.p.A. il 3.9.2018, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) la determinazione dirigenziale n. 37 del 29.3.2018 di approvazione degli atti di gara, gli atti con essa approvati ovvero il bando, il disciplinare di gara e l'allegato A al medesimo disciplinare di gara, nella parte di interesse come da esponende censure;
2) il verbale 7.5.2018, nella parte in cui la Commissione di gara invita BNL a rendere in forma scritta le proprie contestazioni circa la ritualità della partecipazione di Intesa Sanpaolo;
3) il verbale 9.5.2018 in cui la Commissione di gara – nonostante il comunicato

ANAC

26.10.2016 (secondo cui “ Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti ”) e, ancor prima, nonostante le prescrizioni di cui ai citati artt. 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/2000, ritiene di conformarsi al disciplinare di gara con richiesta delle dichiarazioni dirette ad opera degli amministratori e/o soggetti muniti di rappresentanza nonché del direttore tecnico ove presente di Intesa Sanpaolo;
4) la nota

CCIAA

9.5.2018 prot. n. 6257;
5) la nota

CCIAA

10/5/2018 prot. n. 6336;
6) il verbale della Commissione di gara 29/5/2018, ove occorra, laddove prende atto degli adempimenti ulteriori richiesti sulla scorta degli atti che precedono, nel presupposto della loro pretesa necessità, senza dare invece atto della originaria ritualità della domanda di partecipazione di Intesa Sanpaolo;
7) la stessa determinazione dirigenziale n. 67 del 6.6.2018 di aggiudicazione a Intesa Sanpaolo, nella parte in cui approva i verbali di gara (del 7, 9 e 29 maggio 2018), quindi la fase del subprocedimento di soccorso istruttorio illegittimamente attivato dalla Stazione appaltante attesa la perfetta ritualità e completezza delle dichiarazioni rese dal sig. P in sede di domanda di partecipazione alla procedura di cui si controverte (domanda 24.4.2018);
sono altresì impugnate nei termini di cui al par. IV del ricorso incidentale: la determinazione dirigenziale n. 67 del 6.6.2018 di aggiudicazione a Intesa Sanpaolo, nella parte in cui approva i verbali di gara medesimi (7-9-29/5/2018), nonché la determinazione dirigenziale n. 35 del 27.3.2018 con cui la CCIAA, facendo proprie le risultanze del verbale del 26.3.2018 – per quanto di interesse - ha ammesso BNL alla procedura negoziata, a seguito dell'indagine di mercato da essa condotta, in ragione della mancata doverosa estromissione di BNL dalla procedura negoziata medesima;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie di Camera di Commercio del Molise, nonché l’atto di costituzione, le memorie difensive e il ricorso incidentale di Intesa Sanpaolo S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018, il dott. O C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - All’esito di un’indagine di mercato, con bando di gara del 28.3.2018, la Camera di Commercio del Molise indiceva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), concernente l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Ente, con durata fino al 31.12.2023. Nel termine concesso dal bando di gara, le concorrenti BNL S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. presentavano, ciascuna, domanda di partecipazione e offerta. Nella seduta di gara del 7.5.2018, la Commissione procedeva all’apertura dei plichi presentati dalle concorrenti e di tutte le buste in essi contenute, valutando per ciascuna la documentazione amministrativa e le offerte tecnica ed economica. Nella successiva seduta del 9.5.2018, la Commissione stabiliva di avviare, nei confronti della concorrente Intesa Sanpaolo, la procedura di soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, chiedendo “ l’integrazione della documentazione amministrativa già presentata ai fini della partecipazione alla gara, con riferimento, in particolare, alle dichiarazioni previste al punto 3 lettere b, c, m dell’istanza di partecipazione, da parte di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nonché dal direttore tecnico, dovendo indicare tali dichiarazioni anche le eventuali condanne per le quali i soggetti in questione abbiano beneficiato della non menzione ”. La Commissione si riuniva nuovamente in data 29.5.2018 e constatava “ la completezza della documentazione amministrativa integrativa richiesta ”, presentata dalla concorrente Intesa Sanpaolo, nel termine differito al 25.5.2018. Con determinazione n. 67/2018, la Stazione appaltante disponeva, quindi, l’aggiudicazione provvisoria in favore della concorrente Intesa Sanpaolo. In data 21.06.2018, la Stazione appaltante consentiva a BNL S.p.A. l’accesso agli atti della procedura, all’esito del quale la stessa BNL insorge, con il ricorso introduttivo notificato il 19.7.2018 e depositato il 23.7.2018, per impugnare i seguenti atti: 1) il provvedimento di ammissione di Intesa Sanpaolo S.p.A. alla procedura di gara per “ l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Camera di Commercio del Molise e degli organismi collegati ”;
2) la determinazione n. 67/2018, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
3) tutti i verbali delle sedute della commissione di gara, ivi comprese quelle del 26.3.2018, del 7.5.2018, del 9.5.2018 e del 29.5.2018;
4) ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la determinazione del Segretario Generale n. 35 del 27/03/2018, nella parte in cui Intesa Sanpaolo S.p.A., a seguito della manifestazione di interesse, è stata ammessa a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016. La ricorrente chiede, altresì, la declaratoria di nullità, invalidità ed inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché il conseguimento dell’aggiudicazione e il subentro nel contratto di appalto eventualmente stipulato. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 10, comma 2, del disciplinare di gara, invalidità della domanda di partecipazione e dell’offerta, incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta, difetto di istruttoria e di motivazione;
2) violazione degli artt. 9, 11, 17 e dell’allegato a) del disciplinare di gara, violazione dell’art. 80, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, violazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, violazione del principio di par condicio , contraddittorietà, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento.

Con i motivi aggiunti del 19.10.2018, BNL S.p.A. insorge nuovamente per chiedere l’annullamento dei seguenti atti: 1) il provvedimento di ammissione di Intesa Sanpaolo S.p.A. alla procedura di gara per “ l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Camera di Commercio del Molise e degli organismi collegati ”;
2) la determinazione n. 67/2018, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
3) tutti i verbali delle sedute della commissione di gara, ivi comprese quelli del 26.3.2018, del 7.5.2018, del 9.5.2018 e del 29.5.2018;
4) ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la determinazione del Segretario Generale n. 35 del 27.3.2018, nella parte in cui Intesa Sanpaolo S.p.A., a seguito della manifestazione di interesse, è stata ammessa a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016;
5) il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., comunicato con nota del 21.9.2018;
6) la nota della

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