TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-11-07, n. 202419653
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2024
N. 19653/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14337/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14337 del 2023, proposto da
N B, rappresentato e difeso dagli avvocati R T e A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R T in Roma, via Bisagno 14;
contro
Corte dei Conti, Corte dei Conti-Consiglio di Presidenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti prot. CDP-CP_DEL – 0000208 del 20 settembre 2023, con cui è stato deliberato che “a decorrere dalla data del presente provvedimento, il Consigliere N B è assegnato, d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 7, della delibera n. 231/CP/2019, al posto di funzione presso la Sezione regionale di controllo per il Lazio”, nonché degli atti al medesimo presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, tra cui in particolare, ove ritenuti lesivi, la nota del Direttore dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti prot. n. 5101 del 16 novembre 2022, la nota del Consiglio di Presidenza prot. n. 1422 del 30 marzo 2023, il verbale dell'adunanza del Consiglio di Presidenza del 29 marzo 2023, la nota del Consiglio di Presidenza prot. n. 3872 del 27 luglio 2023, i verbali delle adunanze del Consiglio di Presidenza, e della propria Prima Commissione, del 25-26 luglio 2023 e del 12-13 settembre 2023;
nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento in parte qua , previa sospensione, della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti prot. n. 231 del 5 novembre 2019, nella parte in cui prevede che “l'assegnazione ha la durata massima di dieci anni” e che “il perdente posto che non abbia ottenuto altra assegnazione anche a seguito di procedura concorsuale è assegnato d'ufficio, per un periodo non superiore a due anni, in una sede con carenza di organico”; nonché delle delibere alla medesima presupposte e/o consequenziali, e cioè, la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti prot. n. 243 del 2 dicembre 2010, la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti prot. n. 121/2009, la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti prot. n. 83/2012, la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti prot. n. 200/2017, la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti prot. n. 140/2018, nella parte in cui stabiliscono la disciplina sopra richiamata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Corte dei Conti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il provvedimento del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti del 20 settembre 2023, con cui è stato deliberato che “a decorrere dalla data del presente provvedimento, il Consigliere N B è assegnato, d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 7, della delibera n. 231/CP/2019, al posto di funzione presso la Sezione regionale di controllo per il Lazio”.
Il ricorrente, Consigliere della Corte dei Conti, ha dedotto che, sino all’adozione del provvedimento impugnato (con il quale era stato assegnato con effetti immediati alla Sezione controllo per il Lazio), era stato in servizio presso la Sezione regionale di controllo per la Toscana, alla quale era stato a suo tempo assegnato con delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti del 7 marzo 2013 n. 40.
Quest’ultimo, con nota del 16 novembre 2022, aveva comunicato al ricorrente che in data 12 marzo 2023 sarebbe venuto a compimento il decennio massimo di permanenza presso l’ufficio di appartenenza, al quale il medesimo sarebbe rimasto assegnato, anche in sovrannumero e con funzioni non apicali, con obbligo di attivarsi, entro sei mesi, in occasione delle future procedure concorsuali, onde non incorrere nell’assegnazione d’ufficio di cui al citato comma 7, presso una sede con carenza di organico.
Tale nota faceva riferimento alla deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti n. 231 del 5 novembre 2019, recante approvazione del “Testo unico della delibera n. 140/CP/2018 coordinato con tutte le delibere successivamente intervenute in materia di nomine, promozioni ed assegnazioni a posti di funzione dei magistrati della Corte dei Conti” che, all’art. 2, comma 2, stabiliva che “l’assegnazione ha la durata massima di dieci anni” e, al successivo comma 7, che “il perdente posto che non abbia ottenuto altra assegnazione anche a seguito di procedura concorsuale è assegnato d’ufficio, per un periodo non superiore a due anni, in una sede con carenza di organico”.
Quindi, con nota prot. n. 1422 del 30 marzo 2023, adottata all’esito dell’adunanza del 29 marzo 2023, il Consiglio di Presidenza aveva ribadito che “in data 12 marzo 2023 è venuto a compimento il decennio massimo di permanenza della S.V. presso l’ufficio di appartenenza”, comunicando che il ricorrente sarebbe comunque rimasto assegnato all’attuale ufficio sino al 12 settembre 2023; con la successiva nota prot. n. 3872 del 27 luglio 2023 la Segreteria del Consiglio di Presidenza aveva comunicato al cons. B che il Consiglio, nella adunanza del 25-26 luglio 2023, aveva individuato tre sedi di servizio ai fini del suo trasferimento d’ufficio ex art. 2, comma 7, del. n. 231/2019 ss.mm.ii., invitando il medesimo a scegliere una di tali sedi e avvisando che, in difetto, decorsi 15 giorni, il Consiglio lo avrebbe assegnato d’ufficio a una delle stesse.
Il ricorrente, in data 11 agosto 2023, aveva formulato motivata richiesta di riesame degli atti sopra richiamati, evidenziando la carenza di avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/90, la trattazione della questione in adunanza segreta nonostante le contrarie disposizioni in materia, l’illegittimità del prospettato trasferimento d’ufficio per contrasto con le disposizioni operanti in materia, e comunque l’illegittimità delle modalità di concreta individuazione del nuovo ufficio di assegnazione; rilevava altresì che nessuna delle tre sedi indicate dal Consiglio di Presidenza risultava di suo gradimento, indicando solo, con riserva di eventuale impugnazione, quella della sezione controllo Lazio.
In data 20 settembre 2023, gli veniva notificato l’impugnato provvedimento, con cui era stata disposta la sua assegnazione, d’ufficio, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 7, della delibera n. 231/CP/2019, al posto di funzione presso la Sezione regionale di controllo per il Lazio.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. nullità per difetto assoluto di attribuzione, o comunque, in ipotesi, illegittimità per incompetenza e/o per violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 Cost., dell’art. 8 r.d. n.1214/1934, dell’art. 10 l. n. 117/1988, nonché dell’art. 11, comma 8, l. n. 15/2009.
I provvedimenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti sarebbero nulli, ex art. 21-septies della l. n. 241/1990, per difetto assoluto di attribuzione, o, comunque, illegittimi poiché l’Organo di autogoverno non avrebbe il potere di disporre il trasferimento coattivo del magistrato ad altro ufficio per il preteso superamento della durata massima dell’assegnazione, mancando una previa attribuzione di tale competenza ad opera di una fonte di rango primario.
Il Consiglio di Presidenza avrebbe fatto applicazione di una disposizione da esso stesso introdotta con la deliberazione n. 243/2010 (che ha novellato la delibera n. 121/2009, recante il T.U. in materia di nomine, promozioni e assegnazioni a posti di funzione) e poi riportata in tutte le successive delibere, da ultimo quella n. 231/2019, con cui il medesimo organo ha regolamentato la materia.
Anche ai magistrati diversi da quello appartenente all’Ordine giudiziario (ordinario) si applicherebbe, quale corollario della garanzia di indipendenza, la garanzia dell’inamovibilità e la conseguente inammissibilità di qualsivoglia trasferimento d’ufficio fuori dai casi