TAR Napoli, sez. III, decreto presidenziale 2024-09-12, n. 202400442
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 12/09/2024
N. 00442/2024 REG.PROV.PRES.
N. 03722/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3722 del 2024, proposto da
S G, C G, rappresentati e difesi dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza decreto Corte di Appello di Napoli, sez. VII^ civile, n.3281/2021 del 28 luglio 2021
sulla domanda depositata il 28 agosto 2024
Istanza di autorizzazione a depositare mediante pennetta usb
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Rilevato che parte ricorrente assume di avere ricevuto, dopo il deposito del ricorso , comunicazione
di cortesia del 31 luglio 2024 evidenziante che la prova dell’avvenuta notifica a mezzo pec deve essere data attraverso il deposito del file in estensione .eml che consente la lettura dell’atto notificato ;
Rilevato che la stessa espone che :” - il deposito del file in estensione .eml che consente la lettura dell’atto notificato a mezzo pec in data 11 aprile 2022 non può essere effettuato telematicamente dal momento che il sistema pat non lo consente a causa delle dimensioni del predetto file;
- detto deposito non è consentito neppure in upload;”
Considerato che lo stesso, deducendo che il deposito :” recante la dichiarazione ex art. 5 sexties della legge 89 del 2001, può avvenire solo mediante il deposito nella segretaria di Codesto Ecc.mo Tar Napoli di una pennetta usb;” chiede di essere autorizzato al deposito nella segreteria di una pennetta usb;
Ritenuto che detta modalità non è ordinariamente prevista dalle specifiche tecniche di cui al PAT e afferisce a documento che viene comunemente depositato in ricorsi simili senza difficoltà di ordine tecnico;e che peraltro non è chiaro se la comunicazione di segreteria si riferisca al deposito della copia del ricorso notificato, ovvero al deposito di altro atto allegato al fascicolo digitale e di cui al foliario;
Considerato che sulla questione provvederà pertanto il Collegio in sede di decisione del ricorso, disponendo, ove necessario, le opportune modalità qualora la dichiarazione ex art. 5 sexies non sia ritenuta accettabile nel formato dedotto;