TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-15, n. 202417839
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Testo completo
Pubblicato il 15/10/2024
N. 17839/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06167/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6167 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Leozappa e Marco Rago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0201341 del 25 maggio 2020, prot. n. IA.2020.0002986, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, notificato in data 30 maggio 2020 (doc. 1), con il quale veniva disposta nei confronti del ricorrente, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, la “sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 6 (sei) ai sensi dell'art. 1357 lettera a) del D.LGS 15.3.2010 n. 66”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati anche di estremi e contenuti ignoti;
nonché per il risarcimento
in forma specifica tramite ordine all'Amministrazione resistente di disporre la reintegrazione della progressione della carriera del ricorrente, illegittimamente lesa dal provvedimento impugnato anche a causa della minore retribuzione percepita durante il periodo di sospensione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 settembre 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’istante, -OMISSIS-, espone che il 6.12.2019, gli è stata notificata una contestazione di addebiti disciplinari (poi integrata con atto notificato il 7.01.2020) che riguardava un episodio in cui lo stesso risultava aver apposto “un foulard, all’interno degli uffici del proprio reparto, che copriva gli occhi di un cittadino americano poiché indiziato del delitto di “omicidio” di un militare dell’Arma dei Carabinieri, ponendolo così in una temporanea condizione di minorata difesa (la foto del soggetto bendato veniva divulgata sui mass media nazionali e internazionali). Il sottufficiale il 1.8.2019, non aderiva all’invito a presentarsi quale persona sottoposta alle indagini, rivoltogli dal Pubblico Ministero…”.
In data 3.1.2020 il capo di incolpazione è stato integrato con il riferimento alla notifica di un “avviso di conclusione delle indagini preliminari – informazione di garanzia e sul diritto di difesa” emesso il 2 dicembre 2019 dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Roma per il reato di abuso di autorità contro arrestati (art. 608c.p.)”.
All’esito dell’istruttoria disciplinare in data 30.5.2020. è stato notificato al militare il decreto del 25.5.2020 con cui è stata irrogata nei suoi confronti la “sospensione disciplinare dall’impiego” per mesi sei con la seguente motivazione: “-OMISSIS-, all’epoca dei fatti in servizio presso il -OMISSIS-, in data 26 luglio 2019, all’interno degli uffici del proprio Reparto, apponeva (omissis). Tali condotte, accertate in sede istruttoria e per le quali è pendente procedimento in sede penale, sono da ritenersi biasimevoli anche sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contrarie ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenete all’Arma dei Carabinieri”.
Sia utile sin d’ora evidenziare come, al di là dell’audizione dell’odierno Avverso tale atto a quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1357 (SANZIONI DI STATO) E DELL’ART. 1370 (CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI E DIRITTO DI DIFESA) DEL D.LGS. 66/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CAP. 3, SEZ. III, PARAGRAFO 1.5 DELLA GUIDA TECNICA “PROCEDURE DISCIPLINARI” DEL MINISTERO DELLA DIFESA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI CUI ALLA LEGGE N. 241/90 IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL’INCOLPATO NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. VIOLAZIONE DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 241/90 PER OMESSA O CARENTE VALUTAZIONE CIRCA LE ECCEZIONI FORMULATE DALL’INCOLPATO NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
L’istruttoria disciplinare sarebbe stata svolta in modo incompleto e superficiale, viziando il procedimento disciplinare, che sarebbe carente per l’omessa acquisizione e valutazione delle relazioni di servizio dei superiori gerarchici del ricorrente e delle dichiarazioni del soggetto fermato.
L’acquisizione delle predette dichiarazioni sarebbe stata necessaria ai fini di una completa ricostruzione dei fatti e di ogni aspetto della vicenda oggetto dell’inchiesta formale,