TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-04-24, n. 202400285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-04-24, n. 202400285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400285
Data del deposito : 24 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2024

N. 00285/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00724/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 724 del 2023, proposto da
Glamping Cesenatico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria De Michele, Luigi Balestra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Balestra in Bologna, via Santo Stefano 11;



contro

Consorzio di Bonifica della Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele De Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Camping IN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Russo, Matteo Abbondanza, Arrigo Giorgini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensiva

-della deliberazione n. 0753/2023/CA del 25 luglio 2023 del Comitato Amministrativo del Consorzio di Bonifica della Romagna, avente ad oggetto “Contratto di locazione di terreno di proprietà consorziale sito a IN di Cesenatico, Via Mazzini, da adibire a campeggio estivo: determinazioni”, pubblicata in data 2 agosto 2023, con cui è stato stabilito “di stipulare, per le ragioni espresse in parte motiva e che qui si hanno per interamente riportate e trascritte, con la società CAMPING ZADINA srl P.I. 01088040405, un contratto di locazione afferente la parte di terreno di proprietà consorziale già adibito ad uso campeggio di mq. 31.966, da adeguare in ragione di apposito rilievo topografico da effettuarsi in ragione dell''inclusione di ulteriori mappali, posta in sinistra idraulica del canale di scarico dell''idrovoro “Tagliata” comprendente le seguenti particelle distinte al NCT del Comune di Cesenatico al Foglio 1, Mapp.li 6, 32, 1037 e 1204, ed al NCEU del Comune di Cesenatico al Foglio 1, Mapp.li 11, 1029, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203 della durata di anni 6 (sei), e precisamente con decorrenza 01/01/2024 e scadenza 31/12/2029”;

- della nota del Consorzio di Bonifica della Romagna del 12 ottobre 2023 avente ad oggetto “Società Glamping Cesenatico Srl/Bonifica della Romagna. Riscontro a nota di diffida sua del 6 settembre 2023”, con la quale è stata rigettata la richiesta di annullamento in autotutela della deliberazione n. 00753/2023/CA ed è stata ribadita la validità e l''efficacia dell''atto assunto;

nonché per la condanna al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell''art. 30 c.p.a., mediante l''adozione di un provvedimento che disponga l''affidamento del contratto di locazione in favore della parte ricorrente e/o mediante adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Camping IN S.r.l.:

-della stessa deliberazione gravata con il ricorso principale nella parte in cui abbia avuto l'effetto di vincolare la società Camping IN alla conclusione del nuovo contratto, risolvendo il contratto in essere del 11.1.2012;

e per l’accertamento che il contratto di locazione concluso in data 11.1.2012 tra la società Campig IN S.r.l. ed il Consorzio è valido ed efficace fino al 31.12.2029.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica della Romagna e di Camping IN S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.-Espone l’odierna ricorrente di esercitare l’attività di gestione di campeggi nel territorio romagnolo e che il camping IN di Cesenatico risulta gestito da Camping IN s.r.l., odierna controinteressata, in forza di contratto sottoscritto l’11 gennaio 2012 per la durata di 6 anni con rinnovo tacito (salvo disdetta) e con canone inziale annuo di 90.000,00 euro.

Con deliberazione n. 753 del 25 luglio 2023 il Comitato Amministrativo del Consorzio di Bonifica della Romagna, nel presupposto dell’intervenuto scioglimento del contratto con Camping IN s.r.l. in considerazione della disdetta comunicata il 20 aprile 2023 ha stabilito di stipulare nuovo contratto di locazione con l’attuale gestore in considerazione della dimostrata affidabilità e dell’onere dovuto ai sensi dell’art. 34 L. n. 392/1978 per la perdita di avviamento pari a 36 mensilità del canone, dando ampio mandato al Presidente affinché provveda alla sottoscrizione “nei termini, modi e con le clausole e garanzie che riterrà opportuni e necessari”.

Con ricorso principale Glamping Cesenatico s.r.l. ha impugnato la suindicata deliberazione deducendo motivi così riassumibili:

I)violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art.4 del d.lgs. n. 50 del 2016; violazione di legge per violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; irragionevolezza; ingiustizia manifesta: il Consorzio avrebbe dovuto affidare il nuovo contratto alla ricorrente principale che ha manifestato il proprio interesse all’affidamento a condizioni oggettivamente più vantaggiose in termini di canone annuale (236.000,00 euro contro 128.000,00); l’obbligo di corrispondere ex lege l’indennità per la perdita di avviamento non potrebbe essere elemento di valutazione delle offerte perché manifestamente anticoncorrenziale; non si sarebbe al cospetto di un rinnovo contrattuale ma della formazione di un nuovo contratto.

II) violazione di legge per violazione dell’art. 97 Cost.; violazione di legge per violazione dell’art. 3 del RD n. 2440 del 1993; violazione di legge per violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016; violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dei principi di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; irragionevolezza; ingiustizia manifesta: in via subordinata lamenta il mancato esperimento di selezione pubblica o quanto meno concorrenziale dal momento che i contratti di locazione sono contratti attivi esclusi in base al d.lgs. 50/2016 “ratione temporis” applicabile ma none estranei, applicandosi i principi di cui all’art. 4 del citato d.lgs. con preliminare pubblicazione di avviso e predeterminazione di criteri oggettivi di selezione.

Si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica della Romagna sollevando eccezione di difetto di giurisdizione avendo ad oggetto la deliberazione impugnata beni privati non più destinati a funzione o servizio pubblico di proprietà di ente (il Consorzio) qualificabile ente pubblico economico; pur non essendo stato pubblicato alcun avviso il Consorzio avrebbe confrontato le offerte della ricorrente principale e dell’attuale gestore ritenendo quest’ultimo maggiormente affidabile avendo la ricorrente principale

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