TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2018-11-02, n. 201800338
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Testo completo
Pubblicato il 02/11/2018
N. 00338/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2018, proposto da
RTI Centro Commerciale Edile S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato U I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo D'Alia, L A R S e R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
General Smontaggi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Luigi Pingitore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione del RTI odierno ricorrente, per pretesa anomalia dell'offerta, recato nella nota INAIL 60003.18/07/2018.0005362, comunicato a mezzo PEC in data 18 luglio 2018;
- del verbale del 16 luglio 2018 e della relazione ad essa allegata;
- del giudizio di non congruità dell'offerta presentata dal RTI ricorrente e, in genere, degli atti tutti del procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, compresi la richiesta di giustificativi del 26 aprile 2018 ed i verbali delle sedute riservate;
- del verbale di gara del 20 luglio 2018, sia nella parte in cui è stato comunicato l'esito del procedimento di verifica di anomalia, sia nella parte in cui è stata formulata la nuova proposta di aggiudicazione in favore della General Smontaggi s.p.a.;
- della graduatoria finale pubblicata nel sito dell'INAIL il 25 luglio 2018;
- dell'aggiudicazione definitiva disposta in favore della General Smontaggi s.p.a. (di cui, allo stato, si sconoscono estremi e data);
- ove intervenuta, della verifica dei requisiti, generali e speciali, della suddetta impresa General Smontaggi s.p.a.;
- nonché, in genere, di ogni altro atto e/o provvedimento precedente e/o successivo e/o comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, tra essi tuzioristicamente compreso – ove ed in quanto occorrer possa - il bando di gara, nella parte in cui, al punto VI.6.1) del paragrafo VI.4), rubricato: “Procedura di ricorso”, indica quale organismo responsabile delle procedure di ricorso il T.A.R. Lazio – Roma;
nonché
- per l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto;
- e per la declaratoria di inefficacia del contratto, nelle more eventualmente stipulato con la controinteressata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 del D.Lgs. n.104/2010 e per l'accoglimento della domanda di subentro, che fin d'ora si esplicita;
nonché, nelle subordinate ipotesi in cui non si ritenesse ammissibile la tutela in forma specifica e/o in ogni caso in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione dei lavori da parte dell'illegittimo aggiudicatario) venisse affidata solo una parte dei lavori oggetto dell'appalto,
- per il risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, s.e.o., si indica nel 15% dell'importo a base d'asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore nonché (anche nel non temuto caso in cui si applicassero i principi dei debiti di valuta) maggior danno ai sensi dell'art.1224, 2° comma, c.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di General Smontaggi S.r.l. e di Inail;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la parte ricorrente impugna il provvedimento di esclusione, per anomalia dell’offerta, adottato dall’Inail con nota n. 60003 18/07/2018.0005362, comunicata il 18 luglio 2018, unitamente al giudizio di non congruità dell’offerta, alla graduatoria finale e ai verbali, come meglio specificato in epigrafe, in relazione alla gara d’appalto indetta per l’affidamento “ dei lavori di manutenzione straordinaria, di rifacimento della pavimentazione e riorganizzazione degli spazi del palazzo F/H, sito a Pordenone ” (Gara n.10/2017 – CIG 6926428D31);
Considerato che, in seguito alla valutazione delle offerte economiche