TAR Roma, sez. I, decreto presidenziale 2019-07-03, n. 201904117
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Pubblicato il 03/07/2019
N. 04117/2019 REG.PROV.PRES.
N. 0077690/2019 Prot.Ag.ID
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
VISTA l’istanza di “superamento dei limiti dimensionali del ricorso”, depositata in data 3 luglio 2019 dal Consorzio Stabile Energie Locali Scarl – C.S.E.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, L Z, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. D G, dal Prof. avv. C M e dall’avv. A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Virginio Orsini n. 19;
contro
AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO;
per l'annullamento
- del Provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 27646 adottato nell’adunanza del 17 aprile 2019 e notificato al Consorzio Stabile Energie Locali in data 9 maggio 2019 (il “Provvedimento”), con il quale l’istante è stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad euro 2.138.595,46 per aver posto in essere presunte condotte anticoncorrenziali con riferimento alla procedura pubblica bandita da Consip S.p.A. il 19 marzo 2014 “per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche e agli Enti ed Istituti di ricerca – IDI299” (c.d. “Gara Consip FM4”);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, e successive modificazioni;
Ritenuto che:
- sussistono i presupposti di cui all’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 in data 22 dicembre 2016 e successive modificazioni, per autorizzare il superamento dei limiti dimensionali prescritti per il ricorso;
- i suddetti presupposti non sono di “straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali” di cui al citato art. 5, comma 1, ai sensi del successivo comma 2;