TAR Napoli, sez. III, sentenza 2009-04-22, n. 200902123

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2009-04-22, n. 200902123
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200902123
Data del deposito : 22 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06750/2007 REG.RIC.

N. 02123/2009 REG.SEN.

N. 06750/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6750 del 2007, proposto da:

CA.VE. DOLOMITICA S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall’Avv.to G R col quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Galleria Umberto I, n. 8 presso lo studio legale Continisio



contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della G.R., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso notificato ed in virtù di d.d. n. 88 del 12.2.2008, dall’Avv.to A M, col quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81 presso l’Avvocatura regionale



per l'annullamento

1) del decreto dirigenziale n. 89 del 12.7.2007 dell’AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario recante rigetto della richiesta di approvazione del progetto di coltivazione e recupero presentata ai sensi dei commi 3, 6 e 8 dell’art. 27 e del comma 2 dell’art. 17 delle Norme di Attuazione (N.d.A) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

2) della relativa nota di comunicazione prot. n. 2007.0632373 del 13.7.2007;

3) della comunicazione prot. 2007.317240 del 4.4.2007, recante avvio del procedimento di rigetto della richiesta di approvazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale di cui al n. 1).


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del 26 marzo 2009 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Col ricorso in esame, notificato alla Regione Campania il 2 novembre 2007 e depositato il successivo 28 novembre, la CA.VE. Dolomitica S.r.l., esercente una cava di dolomie in località S. Crocelle del Comune di Ailano (CE), ha impugnato il decreto n. 89 del 12.7.2007 col quale il Dirigente del Genio Civile di Caserta aveva respinto l’istanza, formulata ai sensi dell’art. 27 delle N.d.A. del P.R.A.E., di approvazione del nuovo progetto di coltivazione e recupero del medesimo sito di cava, sul rilievo che la cava, come risultante da apposita istruttoria, non era attiva in quanto l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di cava n. 409 del 15.3.2002 era scaduta fin dal 12.2.2003, cosicché, ancorché censita nel P.R.A.E. tra le cave attive, era stata trasferita, per l’attività di ricomposizione ambientale, nelle competenze del Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, istituito con l’O.P.C.M. n. 3100/2000.

Il ricorso censura:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della l.r. n. 54/1985 e dell’art. 27 delle N.d.A. del P.R.A.E. della Campania, erroneità nei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, violazione del giusto procedimento e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento dell’agire amministrativo, in quanto la cava è censita come autorizzata nel P.R.A.E. ed i lavori sono stati temporaneamente sospesi dall’esercente solo per la intervenuta

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