TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-10-27, n. 202301193
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Testo completo
Pubblicato il 27/10/2023
N. 01193/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00989/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del Decreto recante prot. N. M_D GPREV CSE2021 -OMISSIS- (notificato al ricorrente in data 20.4.2021) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Miliare e della Leva – II Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione, nella parte in cui ha ritenuto la patologia sofferta dal ricorrente come non dipendente da causa di servizio e nella parte in cui ha negato al ricorrente il beneficio dell’equo indennizzo per mancanza dei presupposti di legge, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compreso il parere nr. -OMISSIS- (Posizione n.-OMISSIS-) reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del 2.3.2021 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che l’infermità non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, del verbale mod. BL/B n. 477 in data 23.09.2019 con il quale la C.M.O. di Bari ha giudicato l’infermità sofferta dal ricorrente ascrivibile alla Tab. B;
- del verbale modello BL/S n. 323 datato 17.7.2020 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese – C.M.O. distaccata di Taranto, nella parte in cui condizionando il giudizio al riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio, a seguito del diniego del nesso eziologico contenuto nel decreto che in questa sede si impugna e contesta, comporta l’impossibilità in capo al ricorrente di poter essere riconosciuto “parzialmente idoneo” venendo invece giudicato solo “idoneo al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della Legge n. 266/1999” ;
- dell’atto notificato al ricorrente in data 28.04.2021 con cui il Comando del Reggimento “-OMISSIS-” gli ha comunicato l’avvio del procedimento di dispensa dal servizio permanente a seguito del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, considerandolo dispensato dal servizio permanente ai sensi dell’art. 929, comma 1, lettera “ a ” del D. Lgs. 66/2010, nella parte in cui ha omesso di considerare che il diniego di causa di servizio opposto al ricorrente risulta sub judice ;
- dell’atto recante prot. N. M_D E25187 REG2021 -OMISSIS- del Reggimento “-OMISSIS-” – in persona del Comandante di Corpo, nella parte in cui ha disposto il collocamento in aspettativa del ricorrente per la durata di giorni 644 per terapia salvavita nella parte in cui ha considerato la patologia non dipendente da causa di servizio (dal 10.10.2018 al 14.07.2020), ignorando che l’opposto decreto negatorio di causa di servizio risulta ancora sub judice e nella parte in cui per giorni 228 dal 17.07.2020 al 1.3.2021 ha considerato il ricorrente in posizione di aspettativa fino alla ricezione del provvedimento concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ignorando che detto negatorio impugnato risulta ancora sub judice, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il dott. N D P e uditi per le parti il difensore avv. P D V, in sostituzione dell’avv. A F T, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ten. Col. -OMISSIS- ha impugnato il decreto, in epigrafe indicato, con cui il Ministero della Difesa ha stabilito che la patologia “ Postumi di trapianto di midollo osseo in pz. con leucemia linfoblastica acuta B ”, da lui sofferta, non è dipendente da causa di servizio e nella parte in cui gli ha negato il beneficio dell’equo indennizzo per mancanza dei presupposti di legge; ha impugnato, altresì, i presupposti pareri dei competenti organi medico-collegiali, nonché l’atto con cui gli è stato comunicato l’avvio del procedimento di dispensa dal servizio, a seguito del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato per la patologia non dipendente da causa di servizio.
1.1. In punto di fatto, il ricorrente ha premesso che:
- nel corso della carriera ed in ragione del servizio prestato, è stato assoggettato ad alcuni fattori di rischio per la sua salute, con specifico riferimento: a ) all’esposizione all’ “uranio impoverito” e ad altri metalli pesanti durante le plurime missioni a cui ha partecipato in Kosovo e in Bosnia-Erzegovina per vari periodi di tempo negli anni dal 1996 al 2007 e durante le esercitazioni presso il poligono di Capo Teulada in Sardegna; b ) all’impiego in dosi considerevoli delle vaccinazioni somministrategli dall’Amministrazione per l’invio in missioni fuori-area; c ) all’utilizzo, sia all’aperto che al chiuso, di prodotti multiuso a base di benzene nelle operazioni di pulizia delle armi in sua dotazione;
- in data 3 settembre 2018 gli veniva diagnosticata la patologia “leucemia linfoblastica acuta B” per la quale, successivamente, si rendeva necessario un intervento di trapianto di midollo da donatore compatibile;
- sulla base di tale diagnosi, in data 26 ottobre 2018 inoltrava alla propria Amministrazione istanza volta al riconoscimento della causa di servizio ed alla richiesta di equo indennizzo in ordine alla predetta infermità;
- la Commissione Medica Ospedaliera di Bari, con verbale mod. BL/B n. 477 del 23 settembre 2019, giudicava l’infermità sofferta dal ricorrente come “ascrivibile alla Tabella B” , nel mentre il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese – CMO distaccata di Taranto, con verbale modello BL/S n. 323 datato 17 luglio 2020, esprimeva il giudizio di “parziale non idoneità” in caso di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta ed il giudizio di idoneità al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della Legge n. 266/1999, in caso di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
- il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riteneva che l’infermità sofferta dal ricorrente non potesse essere riconosciuta dipendente da fatti di servizio (parere n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del 2 marzo 2021);
- il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, recependo il predetto parere con il provvedimento in questa sede gravato, decretava che la patologia sofferta dal ricorrente non potesse riconoscersi dipendente da causa di servizio, negando altresì il beneficio dell’equo indennizzo;
- successivamente l’Amministrazione avviava il procedimento di dispensa dal servizio permanente a seguito del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, ai sensi dell’art. 929, comma 1, lett. a ), del D. Lgs. n. 66/2010.
1.2. La difesa attorea ha censurato il provvedimento di diniego dell’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, deducendo i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, nelle sue varie figure sintomatiche, per non avere l’Amministrazione congruamente ed obiettivamente valutato i sopra richiamati fattori specifici di rischio cui è stato esposto il ricorrente, ed in particolare la circostanza che - dopo multiple somministrazioni vaccinali impostegli (con conseguente stato di immunodeficienza) - egli si sia trovato ad operare in siti devastati dai bombardamenti, senza essere munito di adeguate protezioni, quindi in ambienti altamente inquinati da esalazioni e residui tossici (uranio impoverito, cesio e torio), derivanti dalla combustione e dalla ossidazione dei metalli pesanti nell’ambito delle operazioni belliche, così rimanendo esposto all’inquinamento atmosferico causato dalle suddette contaminazioni tossiche.
1.3. Nella prospettazione di parte ricorrente, il Comitato di Verifica - anziché effettuare una valutazione specifica del nesso eziologico, alla luce dei fattori di rischio evidenziati - si sarebbe limitato a richiamare alcuni fattori di rischio generici relativi alla patologia in esame, mutuandoli acriticamente da fonti informative reperite su internet e trasfondendoli in una motivazione stereotipata.
1.4. Inoltre, le micro-particelle e le nano-particelle di metalli pesanti rientrerebbero fra gli elementi espressamente individuati nel d.P.R. n. 37/2009 e negli artt. 1078 e ss. del D. Lgs 15.03.2010 n. 66, ovvero fra quelli potenzialmente idonei a determinare l’insorgenza di patologie tumorali, laddove vengano ad introdursi nell’organismo umano.
1.5. A sostegno delle proprie allegazioni, parte ricorrente ha richiamato – oltre a copiosa giurisprudenza amministrativa – una serie di indagini e di studi, in particolare: (i) uno