TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-31, n. 202001501

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-31, n. 202001501
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202001501
Data del deposito : 31 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2020

N. 01501/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00920/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 920 del 2020, proposto da
Canadian Solar Construction S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dalla Provincia di Brindisi e dalla Regione Puglia a fronte delle istanze in data 18 dicembre 2019 ed in data 20 dicembre 2019, nonché delle successive istanze in data 10 marzo 2020 ed in data 1° luglio 2020;

nonché – previa, ove occorra, individuazione dell'Autorità competente all'avvio ed alla conclusione della procedura di P.A.U.R. ex art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006 e annullamento delle note prot. n. 11101 del 29 aprile 2020 della Provincia di Brindisi e prot. n. 1316 del 21 febbraio 2020, prot. n. 3661 del 21 maggio 2020 e prot. n. 5289 del 27 luglio 2020 della Regione Puglia – per la condanna della Provincia di Brindisi e della Regione Puglia ad avviare e concludere il procedimento di cui alle istanze rispettivamente in data 18 dicembre 2019 ed in data 20 dicembre 2019, nonché alle successive istanze in data 10 marzo 2020 ed in data 1° luglio 2020, con la nomina, per l'ipotesi di perdurante silenzio delle amministrazioni intimate, di un Commissario ad acta che provveda in loro sostituzione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 il dott. Andrea Vitucci e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) La ricorrente premette:

- a) di aver presentato una istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) in data 18 dicembre 2019 e che la Provincia non si riteneva competente nella materia de qua , ritenendo che l’ente competente fosse la Regione;

- b) che la Regione, a sua volta, riteneva che la competenza fosse della Provincia;

- c) che, quindi, si è creato uno “stallo” procedimentale sull’istanza a suo tempo proposta dalla ricorrente.

2) Parte ricorrente si è doluta, quindi, con il gravame introduttivo del giudizio, del silenzio inadempimento della Provincia e della Regione e ha dedotto: violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 27- bis , D. Lgs. n. 152/2006, nonché dell’art. 2, L. n. 241/90 e dei principî del buon agere amministrativo, nonché di efficacia, economia ed efficienza amministrativa.

3) Con replica del 4 dicembre 2020, parte ricorrente ha evidenziato che:

- a) avverso l’ulteriore nota prot. 23961 del 16 settembre 2020, con cui la Provincia negava la propria competenza, proponeva ricorso n.r.g. T.A.R. Lecce 1127/2020, che veniva accolto da questa Sezione con sentenza n. 1222 del 10 novembre 2020, con cui veniva dichiarata la competenza della Provincia all’espletamento della procedura di P.A.U.R.;

- b) con nota prot. n. 32101 del 25 novembre 2020 la Provincia, “ alla luce del recente pronunciamento del T.A.R. di Lecce ”, comunicava la volontà di dare corso alla procedura di P.A.U.R.;

- c) le due suddette note della Provincia hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo del presente giudizio nella parte in cui era volto a conseguire la condanna della Provincia e della Regione ad avviare e concludere il procedimento di che trattasi e, prima ancora, nella parte in cui era volto a conseguire la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione a fronte delle medesime istanze della ricorrente;

- d) tuttavia persiste l’interesse alla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia ai fini del risarcimento dei danni asseritamente patiti, per i quali la ricorrente ha formulato “ ampia riserva di chiedere il ristoro nelle sedi opportune ” (pag. 3 cit. replica).

4) Con note di udienza del 15 dicembre 2020 la Provincia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto, nel caso di specie, non si può dire che vi sia stata un’inerzia procedimentale, posto che la Provincia, avendo declinato la propria competenza, avrebbe definito in termini negativi l’istanza della ricorrente.

5) Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso è ammissibile, in quanto rivolto contro note interlocutorie con le quali la Provincia e la Regione hanno rispettivamente declinato la propria competenza in materia, così determinando un’inerzia procedimentale e, quindi, un silenzio inadempimento.

6) Tanto premesso, il Collegio non può che prendere atto della suddetta dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente improcedibilità dell’atto introduttivo del presente giudizio.

7) Persistendo tuttavia l’interesse di parte ricorrente all’accertamento, a fini risarcitori, dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia, ritiene il Collegio che l’azione proposta vada riqualificata, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ai suindicati esclusivi fini. Ciò premesso, il contegno della Provincia risulta illegittimo, alla luce delle considerazioni, dalle quali il Collegio non ritiene di discostarsi, già espresse da questa Sezione con sentenze n. 748 del 14 luglio 2020, n. 925 dell’11 agosto 2020 e, ancor più recentemente, nn. 1219, 1220, 1221 e 1222 del 10 novembre 2020, alle quali si fa rinvio quali precedenti conformi ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

7.1) Più in particolare, nella cit. sentenza n. 748 del 14 luglio 2020 si è osservato che:

« 3.2 […] l’art. 27-bis, D. Lgs. n. 152/2006 (inserito dall'articolo 16, comma 1, D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104) – che viene in rilievo nel caso di specie e che è rubricato “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” –, contempla l’ipotesi dei procedimenti di VIA di competenza regionale, che vengono definiti con una determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che “costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita” (v. comma 7).

3.3) Il medesimo articolo fa riferimento alla “autorità competente”, cioè l’autorità, alla quale il proponente deve presentare la relativa istanza, che cura il relativo procedimento (delineato dal cit. art. 27-bis).

3.4) Parallelamente, l’art.

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